Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15030 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto .... SEZIONE LAVORO Lavoro M 5030 /03 Composta dagli Ill Dott. Guglielmo R.G.N. 6934/01 Cron. 30458 - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud. 08/04/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: STATO SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO .... TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OB DO, ZO DETTO elettivamente 3 domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO PALUMBO E ADRIANO 2003 ABATE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega 2042 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 24964/00 del Tribunale di ROMA, .... depositata il 24/07/00 R.G.N. 33324/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GIANNUZZI CARDONE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 3 marzo /24 luglio 2000, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti del dipendente TA Detto BI ON avverso la sentenza del Pretore in data 9 febbraio 1995 che aveva riconosciuto al lavoratore, già alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari per conto dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei cui organici era stato successivamente inserito, la rivalutazione, a partire dal 1° giugno 1981, dell'importo annuo di £.800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio prestato, introdotto dall'art.15 della legge 6 febbraio 1979, n.42, a decorrere dal 1° gennaio 1981, vale a dire con inclusione nel computo del servizio prestato presso le imprese appaltatrici, anziché dal 1° giugno 1986, secondo la prospettazione della Società. Il giudice di appello ha così ritenuto di dover decidere secondo il consolidato indirizzo di questa Corte. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e Servizi per Azioni affidandosi ad unico s.p.a. motivo, illustrato con memoria depositata da Rete Ferroviaria Italiana Soc. per azioni, a seguito di scissione parziale della società ricorrente della quale dichiara di assumere la legittimazione attiva e passiva. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di annullamento la Società deduce errata e/o falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt.15 L. 6 febbraio 1979, n.42, 10 Legge 30 aprile 1982, n.220 e 4 della legge 1° 693401.doc 3 luglio 1982, n.426, sostenendo che il tenore dell'art.4 ult. cit. che rivaluta l'attribuzione annua di £.800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni con riferimento "al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso autonoma delle Ferrovie dello Stato e presso altrel'Azienda amministrazioni dello Stato". - non avrebbe consentito di estendere la rivalutazione anche relativamente ai servizi prestati alle dipendenze delle ditte appaltatrici dei servizi ferroviari;
né a diverse conclusioni, favorevoli ai lavoratori, avrebbe potuto indurre il coordinato disposto del terzo comma dell'art.4, cit. che rinvia al personale nei cui confronti è applicabile l'art. 15, primo e secondo comma della legge 6 febbraio 1979, n.42 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 10 della legge n.220 del 1982, costituente integrazione della norma predetta, il quale estende il beneficio in esame al personale già dipendente dalle ditte appaltatrici, ma non anche con riferimento ai periodi da rivalutare. Esso, infatti, si limita a distinguere le ipotesi in cui l'attribuzione avviene di ufficio da quella in cui occorre la domanda dell'interessato (per i dipendenti immessi in servizio a partire dal 1° ottobre 1978). In tal senso, del resto, si erano orientate anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, solo in sede di rinnovo contrattuale per l'anno 1986, previdero la rivalutazione anche con riferimento ai servizi prestati presso le imprese appaltatrici e solo con decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1986; a tale accordo la Società si era adeguata. Il motivo è infondato. Questa Corte, con pronunce in data 23 febbraio 1993, n. 2203, 12 ottobre 1993, n. 10076, 7 gennaio 1994, n. 91, 5 maggio 1995, n.4907, 3 693401.doc ottobre 1995, n.10373, 24 gennaio 1996, n.509, 3 dicembre 2001, n.15265, ha ribadito il principio secondo cui "il beneficio previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426, spetta, ancorché il primo comma del citato art. 4 faccia riferimento solo al servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Azienda e le amministrazioni predette, anche agli incaricati di particolari servizi ferroviari inquadrati nei ruoli del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello stato ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220. Tale interpretazione dell'art. 4 della legge n. 426 del 1982 - che e' conforme alla finalità di parificazione perseguita dal legislatore e che esclude dubbi di legittimità costituzionale della norma con riguardo agli artt. 3 e 36 Cost. -si fonda, in particolare, sui rilievi che l'art. 10 della legge n. 220 del 1982 estende agli incaricati predetti (già dipendenti da terzi appaltatori) l'indennità introdotta dalla legge n. 42 del 1979 e che il secondo comma dello stesso art. 4 della legge n. 426 del 1982 fa espressa menzione del personale cui è stato applicato il citato art. 15 'e successive modificazioni ed integrazioni', fra le quali rientrano, appunto, le disposizioni del citato art. 10 della legge n. 220 del 1982' ". Come si vede, la giurisprudenza di legittimità si fonda essa pure su precisi dati testuali della normativa regolante la materia, ma questa Corte ha altresì posto in luce il chiaro intento del legislatore - emergente dalle norme medesime e dallo sviluppo storico della disciplina - di porre, nel ristrutturare l'Azienda autonoma, il personale già dipendente da imprese appaltatrici, "sin dal sorgere dei singoli rapporti instaurati con i terzi, nella stessa posizione giuridica e retributiva del personale già appartenente al ruolo organico dell'azienda autonoma". Questa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare, al 693401.doc riguardo, la maggiore aderenza al dettato costituzionale della interpretazione accolta (prospettando che, per contro, la interpretazione proposta dall'Ente ferroviario darebbe luogo a dubbi di legittimità costituzionale delle norme in considerazione, così come enunciato nella massima citata). Non solo, ma il giudice di legittimità ha tratto conforto alla propria interpretazione della legge anche da un diffuso esame dei lavori parlamentari (art. 12, primo comma, Disposizioni sulla legge in generale). Del tutto riduttiva è, pertanto, l'affermazione secondo cui la formulazione del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 426-1982 cit. riguarderebbe solo le diverse modalità di erogazione degli importi di cui è causa. L'argomento non persuade, anche perché la regolamentazione del 'come' l'attribuzione degli importi debba avvenire, non sembra minimamente interferire sulla individuazione degli aventi diritto: tanto ciò è vero che l'attribuzione spetta d'ufficio vuoi agli 'interessati' vuoi a coloro cui si applicano le successive 'modificazioni o integrazioni". Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese di questo giudizio in € 14,00 oltre a €.2.000,00# ' per onorari. Così deciso in Roma, addì 8 aprile 2003. IL PRESIDENTE ylic f ail IL CONSIGLIERE ESTENSORE 693401.doc 6 % ✓ CANCELLIERE in Cancelleria Depositato к 30x 2003 л о б о CANCELLIERE E ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI RE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASIAO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELTA LEGGE 11873 N: 533