Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
Il principio previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso, opera senza alcuna deroga in caso di connessione tra procedimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva applicato la pena detentiva per il reato di ingiuria in considerazione della connessione con la contravvenzione di molestie, di competenza del Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2014, n. 30523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30523 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 09/05/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1397
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 49920/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S.C.T.R. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1324/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. MAZZOTTA Gabriele ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 21 novembre 2011, P.S.C.T.R. era condannato alla pena di giustizia per i reati di ingiuria e molestia o disturbo alle persone in danno della ex moglie B.S. .
2. La Corte d'appello di Milano confermava la decisione di condanna in relazione al delitto di ingiuria continuata, rideterminava la pena in quattro mesi di reclusione e Euro 400 di multa e dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., estinto per prescrizione.
3. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione il P. , con atto sottoscritto dal difensore, avv. Attilio Villa, deducendo nullità della sentenza per vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto nella dovuta considerazione le doglianze formulate con l'atto di appello.
Pur avendo dichiarato di limitare la propria valutazione ai tre mesi precedenti il 5 dicembre 2006, data la querela, di fatto il giudice di appello ha preso in esame episodi successivi, rispetto ai quali difettava la condizione di procedibilità.
3.1 Inoltre sono state ignorate le doglianze riguardanti la pena inflitta, perché ben superiore al minimo edittale, ed attinenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena detentiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata per la rideterminazione della pena.
2. Il ricorrente propone due diverse doglianze, entrambe infondate, di mancata considerazione dei motivi di appello, con conseguente vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza della condizione di procedibilità e della determinazione della pena.
2.1 Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata ricostruisce una condotta molestia ed ingiuriosa dell'imputato nei confronti della donna a far data dal XXXX, fino al (OMISSIS) , protrattasi anche oltre, consistente in continue telefonate (anche dieci al giorno) e messaggi telefonici ingiuriosi;
tale condotta (manifestatasi anche in presenza dell'ispettrice di polizia S. , che raccoglieva le sommarie informazioni testimoniali della vittima nel (OMISSIS) ) non era cessata nel trimestre oggetto del presente procedimento;
proprio con riferimento a tale trimestre è intervenuta condanna.
3. Quanto alla determinazione della pena, la decisione motiva in modo congruo e logico sulla individuazione di una pena superiore al minimo edittale ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell'intensità del dolo, della precedente condanna per maltrattamenti e della gravità dei fatti;
sotto questo profilo appare del tutto legittimo il riferimento alla sistematicità della condotta, dispiegatasi per circa cinque anni, poiché ai sensi dell'art. 133 cod. pen., comma 2, il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta - tra l'altro - dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato e dalla condotta contemporanea o susseguente al reato.
4. Pur tuttavia, la pena edittale da considerare doveva essere quella della multa da 258 a 2852 Euro, poiché a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63 nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e
2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, vanno applicate le norme del titolo 2^, riguardante le sanzioni applicabili dal giudice di pace.
4.1 La decisione impugnata applica la pena detentiva alla fattispecie in considerazione della connessione delle ingiurie con la contravvenzione di molestie, ancorché prescritta, di competenza del Tribunale;
connessione che farebbe rivivere la pena edittale della reclusione fino a sei mesi.
4.2 L'erroneità dell'assunto è evidente: proprio allo scopo di evitare incertezze interpretative, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63 estende l'applicazione delle pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo anche al giudizio davanti ad un giudice diverso, senza alcuna deroga in caso di connessione.
4.3 Anche laddove non fosse intervenuta l'estinzione della contravvenzione, il risultato non sarebbe stato diverso;
come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato contestato ritenuto sussistente dal giudice in concreto, sia pure in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Precedentemente si era affermato che in ogni caso il delitto è da considerare sempre più grave della contravvenzione e ciò anche nel caso in cui quest'ultima sia punita con una pena edittale di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto (Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191128), in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997 - dep. 03/02/1998, Varnelli, Rv. 209485).
5. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per la rideterminazione della pena.
5.1 Va disposto l'oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014