Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
La sentenza penale di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ha valore di giudicato interno in ordine all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale, all'accertamento del nesso causale e a tutte le statuizioni sulla responsabilità civile, qualora il giudizio civile si sia incardinato nel procedimento penale, con la costituzione di parte civile e la partecipazione ad esso delle controparti. In caso invece di mancata costituzione di parte civile, la sentenza penale può essere utilizzata dal giudice civile per trarre elementi di giudizio, pur se non vincolanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11773 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO PP, LO IO, in proprio e quali eredi del figlio IO LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SIMONE SIMONCELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BERNESE ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Chellini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASSIMI 94, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO PIGNATARO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Rodolfo Pacini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio legale GOBBI, difeso dall'avvocato ALARICO MARIANI MARINI, giusta procura per Notar Giorgio RIZZO di Perugia del 14/06/00 rep. n. 170;
- resistente -
nonché contro
CC GA, TR IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 762/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 11/03/99 (R.G. 2194/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Claudio Simone SIMONCELLI;
udito l'Avvocato Francesco PIGNATARO;
udito l'Avvocato Goffredo GOBBI (per delega Avv. Alarico MARIANI MARINI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (del 13/14 luglio e 24 settembre 1992) i coniugi PP AI e LO GE, in proprio e quali eredi di AI IC, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, il conducente danneggiante ET RI, la proprietaria dell'auto IN LG, la impresa assicuratrice SE assicurazioni, ed il Comune di Tuoro del Trasimeno, ed agivano per il risarcimento dei danni derivati dalla morte del giovane IC, avvenuta a seguito di incidente stradale in Tuoro il 2 maggio 1996.
La causa era istruita nel contraddittorio tra le parti ed era prodotta documentazione inerente gli esiti penali del procedimento
contro
ET RI, conclusosi con re giudicata di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato.
Il Tribunale, con sentenza n. 9166/97:
a. disattendeva l'eccezione sollevata dai convenuti circa la preclusione da parte del giudicato penale, dell'azione di danno proposta contro il conducente, il responsabile civile e l'assicuratore;
b. riteneva il sinistro ascrivibile nella misura dell'80% al ET (per la omessa precedenza ad un velocipede proveniente dalla destra, non potendosi ritenere esistente il segnale di stop a carico del minore e per la violazione del limite di velocità) ed al Comune per la omessa manutenzione della segnaletica all'incrocio teatro del sinistro;
c. attribuiva alla condotta del minore l'incidenza causale nella residua misura del 20%;
e provvedeva alla liquidazione dei danni, iure proprio ed iure hereditatis, analiticamente e nella misura complessiva ai valori attuali di L. 618.587.000 oltre interessi dalla sentenza al saldo. La decisione era impugnata:
a. con appello principale dall'assicuratrice, sia per l'an debeatur che per l'effetto del giudicato tra le parti, essendosi i genitori del giovane defunto costituiti parti civili nel giudizio penali conclusosi con giudicato di assoluzione;
b. con appello incidentale dal Comune, sull'an debeatur, sotto il profilo della mancanza del nesso di causalità.
Resistevano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame si costituivano anche ET RI e OC LG, come intervenienti adesivi al gravame dell'impresa assicuratrice.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 1999, così decideva:
accoglie l'appello principale e quello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata rigetta ogni domanda proposta dagli attori ora appellati AI e LO;
compensa le spese del doppio grado tra tutte le parti.
Contro la decisione ricorrono i coniugi AI LO deducendo due motivi di censura;
resiste la assicuratrice SE con controricorso illustrato da memoria;
per il comune di Tuoro vi è procura speciale per la partecipazione all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando, per la violazione delle norme processuali deputate alla regolazione del rapporto tra giudicato penale ed azione civile di danno (art. 652, 530, 531 nuovo codice di procedura penale in correlazione con la disposizione transitoria dell'art. 260 che unifica il regime dei giudicati): la tesi è che il giudicato penale con la formula "il fatto non costituisce reato" non consente di attribuire efficacia vincolante al giudicato penale, perché invece consente al giudice una autonoma rivalutazione del fatto storico, come circostanziato. Si rileva (da parte degli aventi causa del danneggiato) che il Comune non aveva preso parte al processo e dunque che il giudicato penale esterno non poteva valere nei suoi riguardi e per le sue responsabilità.
In senso contrario si osserva che esattamente i giudici dell'appello (ff. 8/12 motivaz.) hanno distinto le due situazioni:
a. la lite tra gli eredi aventi causa dal defunto danneggiato e il danneggiante ed i suoi solidali (assicuratore e proprietari): la lite civile è stata incardinata nel processo penale con costituzione di parte civile e partecipazione delle controparti (imputato e solidali, responsabili civili).
In questa situazione processuale, il giudicato si è formato tra tutto le parti anche per le statuizioni sulla responsabilità civile, come giudicato interno. Inoltre tale giudicato, che concerne il fatto storico circostanziato, inclusa la sd. causalità oggettiva, reca una motivazione che esclude lo accertamento del nesso di causalità. Il giudice civile cioè non si è limitato alla considerazione della sola formula, di per sè non preclusiva dell'autonomo riesame del merito, ma ha considerato il fondamento sostanziale della statuizione, che riposa sull'esclusione del nesso di causalità tra l'evento e la morte del piccolo bimbo, che affrontava incoscientemente un incrocio a bordo della sua bicicletta. b. la seconda situazione concerne la lite tra gli eredi ed il Comune: qui non vale il giudicato esterno (rispetto al Comune) ed il giudice civile effettua autonomamente la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità, pervenendo nuovamente, con un prudente apprezzamento delle prove, alla esclusione della responsabilità del comune (per la omessa manutenzione della segnaletica stradale) in ordine all'accadimento.
Il piccolo ciclista affrontò l'incrocio senza alcuna cautela e finì con l'andare incontro alla vettura, il cui conducente nulla potè tentare, per evitare od attenuare l'urto mortale. La distinzione tra le due situazioni e la diversa valenza dei giudicati appare giuridicamente corretta (cfr. per fattispecie analoga: Cass. 14 luglio 1997 n. 6373; e vedi anche Cass. 22 settembre 2000 n. 12524) e conduce ad una motivazione logica sia sugli effetti del giudicato penale tra le parti che presero parte al processo penale ed al giudizio civile ivi incardinato, sia sulla rivalutazione della dinamica del fatto in relazione alla pretesa responsabilità civile del Comune.
Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo: il motivo è diretto contro la esclusione della responsabilità del Comune, posto che si assume che detto ente risponde per aver posto in essere una situazione di pericolo, omettendo di ripristinare la segnaletica già esistente al crocevia, segnaletica che ben poteva rendere edotto del pericolo il giovane ciclistica.
Su tale punto vale quanto già detto nell'esame del primo motivo. I giudici civili hanno riesaminato le prove ed espresso un prudente apprezzamento dei fatti, con argomentazioni logiche motivate, non sindacabili in questa sede.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002