CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20356 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO LL;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Domenico Sirianni, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a RE ME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) di tentata estorsione pluriaggravata (capi 20, 21 e 22). Penale Sent. Sez. 5 Num. 20356 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/03/2026 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, il RE sarebbe intraneo alla locale di Strongoli e sarebbe stato responsabile di più episodi di tentata estorsione. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentata dall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura, limitatamente al reato di cui al capo 1, confermandola nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale, pur avendo «correttamente escluso la gravità indiziaria per il più grave delitto associativo, circostanza che avrebbe dovuto imporre una riconsiderazione complessiva del quadro cautelare», si sarebbe limitato a «un’apodittica conferma della misura cautelare in atto, senza spendere una sola parola sulla possibilità di applicare misure diverse e meno gravose». Rappresenta che «il Tribunale del Riesame di Catanzaro, per i medesimi capi di imputazione e le medesime condotte, al co indagato figlio RE VA, aveva modificato la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in virtù dell'esclusione della partecipazione al sodalizio mafioso criminale di cui al capo 1». Il ricorrente deduce «l’assenza delle condizioni soggettive e oggettive del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ex art. 274 cod. proc. pen.», sostenendo che l’indagato non sarebbe «stato mai coinvolto in procedimenti penali aventi ad oggetto reati di tipologia mafiosa». Lamenta, infine, «la mancanza di proporzionalità della misura cautelare». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alla sussistenza del pericolo di recidiva, sarebbe carente e illogica. Il Tribunale non avrebbe considerato che, tra i precedenti penali dell’indagato, non vi sarebbero condanne relative a «condotte delittuose riconducibili all'appartenenza ad associazioni mafiose o di rilevante pericolosità sociale». Contesta, poi, la rilevanza attribuita dal Tribunale «agli esiti intercettivi compendiati nella nota di p.g. del 25 ottobre 2025, dai quali emergerebbe che il RE» continuerebbe «a tenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati, analoghe a quelle per le quali si procede», atteso che, «dalle intercettazioni riportate nella richiesta di ordinanza di applicazione della custodia cautelare», 3 emergerebbe che l’indagato si sarebbe limitato a «sfogarsi in merito alla condotta di terze persone». Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe indicato né adeguatamente valutato il contenuto di tali conversazioni. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. Sostiene che l’indagato non sarebbe stato «mai presente negli atti relativi ai procedimenti penali della consorteria mafiosa del Comune di Strongoli» e che la sua condotta non corrisponderebbe «ai principi sanciti dal reato di associazione di mafiosa, in quanto non percorre le finalità previste dai canoni di legge». 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 20, che l’indagato si sarebbe limitato a recarsi presso l'azienda della Calabria Verde s.r.l., di GR EP, «per chiedere, esclusivamente e in maniera lecita, lavoro per il figlio RE VA». Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi «a priori infondata la possibilità di eventuali condotte delittuose o danneggiamenti posti in essere dal ricorrente», atteso che il RE, «alla data del 16 febbraio 2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale». La parte sostiene che, nonostante a seguito della denuncia sporta dal GR le conversazioni tenut dall'indagato e dal figlio VA fossero state sottoposte a intercettazione, non sarebbe emersa alcuna condotta estorsiva nei confronti della persona offesa. Quanto alle conversazioni in relazione alle quali si era ipotizzato che l'interlocutore fosse IG Enrico, presunto affiliato alla cosca Giglio, il ricorrente sostiene che, per quattro di esse, non vi sarebbe alcuna certezza su tale identificazione e che le restanti sarebbero prive di rilevanza. Quanto alle dichiarazioni del GR, relative «a lamentele di altri imprenditori agricoli», il ricorrente sostiene che non vi sarebbe «nessun riscontro, nessuna denuncia, in merito alle stesse»; risultava, invece, che «il figlio RE VA, lavorava a decorrere dal 15 febbraio 2025, presso l'azienda di LA AD (imprenditore citato dal GR EP)». 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Rappresenta, con particolare riferimento al reato di cui al capo 21, che il LA non aveva mai denunciato l’indagato e che RE VA altri familiari lavoravano presso l'azienda del LA. Dalle intercettazioni emergerebbe solo che RE ME si sfogherebbe «esclusivamente con il 4 figlio, RE VA». Le conversazioni avrebbero «a oggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti». 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 22, che «nella richiesta di applicazione della misura cautelare, il contenuto del progressivo n. 683 del 12/04/2024 RIT 228/2024 del 23/02/2024» sarebbe stato «travisato, dato che a pagina 385 della richiesta, in merito al capo di imputazione 20 della rubrica si dà un significato diverso rispetto a quello previsto al capo di imputazione 22) della rubrica». Sostiene, inoltre, che la presunta parte offesa, non avrebbe mai denunciato RE ME e non lo avrebbe neppure identificato «con certezza nei fotogrammi esibiti a s.i.t. dai Carabinieri». Il ricorrente, infine, sostiene che «relativamente alla presente contestazione, bisognerebbe accertare, analizzare e capire, fino a che punto vi siano i presupposti di cui all'art. 629 cod. pen., in quanto dalle intercettazioni tra IG Enrico e l'avvocato PE Eugenia del foro di Crotone», emergerebbe che vi sarebbe un «contenzioso civile in atti». 3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. Domenico Sirianni, per il ricorrente, ha presentato memoria, con la quale ha replicato alla memoria del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. Il ricorrente, nella memoria, tra l’altro, sostiene che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nel ritenere che l’indagato avesse commesso i reati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, nonostante avesse escluso la sua intraneità al sodalizio. Sostiene ancora che non opererebbe la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale escluso la partecipazione all'associazione mafiosa. L’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura e palese sarebbe la disparità di trattamento rispetto a RE VA, al quale era stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motivo (e le argomentazioni relativa alle esigenze cautelari contenute nella memoria difensiva) – che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati. Il Tribunale invero ha reso, con riferimento alla specifica posizione di RE ME, una motivazione ampia e congrua in ordine alle esigenze cautelari, ritenendo, sulla base di argomentazioni prive di vizi logici, che, nonostante l’annullamento per il reato associativo, «solo la massima misura cautelare possa assicurare l'effettivo contenimento del ricorrente, arginando l’elevata possibilità che ponga in essere analoghe condotte di reato e imponendo la cessione dei contatti vantati con i contesti criminali del territorio». Ha, in particolare, evidenziato che «le vicende illecite descritte si caratterizzano per gravità concreta e per intenso allarme sociale, lasciando emergere l'inclinazione criminale e l'indole prevaricatrice del ricorrente, il quale assumeva la regia delle dinamiche estorsive, compulsando la perpetrazione di sistematiche pretese nei confronti di una pluralità di soggetti ed evocando la disponibilità all'uso di metodiche violente per fini di profitto personale». Il Tribunale ha evidenziato che «gli lementi fattuali delineati si saldavano con i precedenti vantati dal ricorrente, già condannato per gravi e recenti delitti in materia di armi e contro il patrimonio». Ha, poi, ritenuto che, «al fine di certificare la pericolosità sociale attuale del ricorrente», risultassero particolarmente significativi «gli esiti intercettivi compendiati nella nota di polizia giudiziaria del 25 ottobre 2025, i quali offrivano plastica conferma che … il RE proseguiva a tenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati analoghe a quelle per le quali si procede». Si trattava, in particolare, «di conversazioni censite nell'ottobre 2025», dalle quali emergeva che l’indagato tentava di «imporre a un imprenditore locale, PE IG, di assumerlo come trattorista». Conversazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata (in parte) riportata nell’ordinanza dal Tribunale, che ne ha evidenziato il contenuto «eloquente» (cfr. pagina 13 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale ha rilevato «l’inconferenza delle argomentazioni difensive tese a escludere la sussistenza dei pericula libertatis di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen., poiché esigenze neppure riconosciute dal Giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione del titolo genetico». Quanto al raffronto con la misura applicata a RE VA, va rilevato che le esigenze cautelari relative a ciascun indagato vanno valutate in maniera 6 specifica e personale, non bastando la mera esclusione per entrambi gli indagati del reato associativo, per ritenerle perfettamente equiparate. Quanto alla “doppia presunzione”, va rilevato che essa rimane applicabile, atteso che il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica, in relazione ai delitti di tentata estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1, comma 1, cod. pen. Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, [...], Rv. 283176). Va, peraltro, rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera ampia sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere, al punto da rendere non determinante l’applicazione della “doppia presunzione”. Le restanti deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso si presentano del tutto generiche e assertive. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a formulare delle deduzioni intrinsecamente generiche, in quanto priv di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. 1.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che, essendo tutti versati in fatto, possono essere tratti congiuntamente, sono inammissibili. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova (l’unico presunto travisamento dedotto, oltre a essere formulato in maniera generica e confusa, non riguarda l’ordinanza impugnata, ma la richiesta della misura cautelare) o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto 7 all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...], Rv. 269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata coerente, con specifico riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi 20, 21 e 22 (cfr. pagine 5 e ss. dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sono meramente reiterative. Il Tribunale su esse ha già risposto, evidenziando, ad esempio, che sussistevano gli estremi dell’estorsione tentata e che non era «affatto comprovato e documentato che IG Enrico VA una pretesa azionabile in giudizio nei confronti dei coniugi FA RA. Invero, «le scarne e generiche frasi scambiate con l'avvocato PE e confluite nel compendio intercettivo nulla rivelano sul punto, riguardando non meglio precisate comunicazioni che il IG avrebbe indirizzato al FA». Non si ravvisavano, pertanto, «elementi obiettivi o allegazioni, quali titoli di fonte contrattuale o giudiziaria, che consentivano di ritenere che le condotte contestate fossero finalizzate all'esercizio di un diritto tutelabile in giudizio». Alcuna contraddizione vi è con riferimento all’annullamento per il 416 bis, atteso che il Tribunale ha dato rilievo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nell'accezione dell'impiego del metodo mafioso, che sussiste quando il reo, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale. Il Tribunale ha posto in rilievo che, dalla «analisi delle vicende delittuose passate in rassegna», emergeva «l'impiego di modalità di realizzazione delle condotte, connotate dall'impiego di logiche di sopraffazione, tipiche dell'agire mafioso, palesate in un contesto di chiara percezione delle vittime del potere imposto sul territorio dalle organizzazioni mafiose ivi operanti» (cfr. pagina 10 dell’ordinanza impugnata). Generica e poco rilevante è la circostanza che l’indagato, «alla data del 16/02/2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale», 8 atteso che la misura in questione lasciava al RE la libertà necessaria a commettere i delitti in questione. Quanto alla deduzioni relative al significato da attribuire alle conversazioni intercettate, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, [...], Rv. 263270). Nel caso in esame, il Tribunale ha riportato le conversazioni ritenute particolarmente significative, analizzandone il contenuto in maniera congrua e ponendo in risalto come esse fossero coerenti con il grave quadro indiziario. Ebbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato ad affermare che le conversazioni sarebbero prive di rilevanza, che non vi sarebbe certezza sull’identificazione degli interlocutori, che i colloqui intercettati avrebbero «a oggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti». Si tratta di deduzioni inammissibili, non solo perché generiche e meramente assertive, ma in quanto non rientranti nell’ambito del perimetro delle censure sollevabili in sede di legittimità, come sopra delineato. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LO LL LU PI
udita la relazione svolta dal Consigliere LO LL;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Domenico Sirianni, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare l’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a RE ME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) di tentata estorsione pluriaggravata (capi 20, 21 e 22). Penale Sent. Sez. 5 Num. 20356 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/03/2026 2 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, il RE sarebbe intraneo alla locale di Strongoli e sarebbe stato responsabile di più episodi di tentata estorsione. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentata dall’indagato, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura, limitatamente al reato di cui al capo 1, confermandola nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale, pur avendo «correttamente escluso la gravità indiziaria per il più grave delitto associativo, circostanza che avrebbe dovuto imporre una riconsiderazione complessiva del quadro cautelare», si sarebbe limitato a «un’apodittica conferma della misura cautelare in atto, senza spendere una sola parola sulla possibilità di applicare misure diverse e meno gravose». Rappresenta che «il Tribunale del Riesame di Catanzaro, per i medesimi capi di imputazione e le medesime condotte, al co indagato figlio RE VA, aveva modificato la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in virtù dell'esclusione della partecipazione al sodalizio mafioso criminale di cui al capo 1». Il ricorrente deduce «l’assenza delle condizioni soggettive e oggettive del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ex art. 274 cod. proc. pen.», sostenendo che l’indagato non sarebbe «stato mai coinvolto in procedimenti penali aventi ad oggetto reati di tipologia mafiosa». Lamenta, infine, «la mancanza di proporzionalità della misura cautelare». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alla sussistenza del pericolo di recidiva, sarebbe carente e illogica. Il Tribunale non avrebbe considerato che, tra i precedenti penali dell’indagato, non vi sarebbero condanne relative a «condotte delittuose riconducibili all'appartenenza ad associazioni mafiose o di rilevante pericolosità sociale». Contesta, poi, la rilevanza attribuita dal Tribunale «agli esiti intercettivi compendiati nella nota di p.g. del 25 ottobre 2025, dai quali emergerebbe che il RE» continuerebbe «a tenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati, analoghe a quelle per le quali si procede», atteso che, «dalle intercettazioni riportate nella richiesta di ordinanza di applicazione della custodia cautelare», 3 emergerebbe che l’indagato si sarebbe limitato a «sfogarsi in merito alla condotta di terze persone». Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe indicato né adeguatamente valutato il contenuto di tali conversazioni. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. Sostiene che l’indagato non sarebbe stato «mai presente negli atti relativi ai procedimenti penali della consorteria mafiosa del Comune di Strongoli» e che la sua condotta non corrisponderebbe «ai principi sanciti dal reato di associazione di mafiosa, in quanto non percorre le finalità previste dai canoni di legge». 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 20, che l’indagato si sarebbe limitato a recarsi presso l'azienda della Calabria Verde s.r.l., di GR EP, «per chiedere, esclusivamente e in maniera lecita, lavoro per il figlio RE VA». Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi «a priori infondata la possibilità di eventuali condotte delittuose o danneggiamenti posti in essere dal ricorrente», atteso che il RE, «alla data del 16 febbraio 2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale». La parte sostiene che, nonostante a seguito della denuncia sporta dal GR le conversazioni tenut dall'indagato e dal figlio VA fossero state sottoposte a intercettazione, non sarebbe emersa alcuna condotta estorsiva nei confronti della persona offesa. Quanto alle conversazioni in relazione alle quali si era ipotizzato che l'interlocutore fosse IG Enrico, presunto affiliato alla cosca Giglio, il ricorrente sostiene che, per quattro di esse, non vi sarebbe alcuna certezza su tale identificazione e che le restanti sarebbero prive di rilevanza. Quanto alle dichiarazioni del GR, relative «a lamentele di altri imprenditori agricoli», il ricorrente sostiene che non vi sarebbe «nessun riscontro, nessuna denuncia, in merito alle stesse»; risultava, invece, che «il figlio RE VA, lavorava a decorrere dal 15 febbraio 2025, presso l'azienda di LA AD (imprenditore citato dal GR EP)». 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Rappresenta, con particolare riferimento al reato di cui al capo 21, che il LA non aveva mai denunciato l’indagato e che RE VA altri familiari lavoravano presso l'azienda del LA. Dalle intercettazioni emergerebbe solo che RE ME si sfogherebbe «esclusivamente con il 4 figlio, RE VA». Le conversazioni avrebbero «a oggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti». 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen. Sostiene, con particolare riferimento al reato di cui al capo 22, che «nella richiesta di applicazione della misura cautelare, il contenuto del progressivo n. 683 del 12/04/2024 RIT 228/2024 del 23/02/2024» sarebbe stato «travisato, dato che a pagina 385 della richiesta, in merito al capo di imputazione 20 della rubrica si dà un significato diverso rispetto a quello previsto al capo di imputazione 22) della rubrica». Sostiene, inoltre, che la presunta parte offesa, non avrebbe mai denunciato RE ME e non lo avrebbe neppure identificato «con certezza nei fotogrammi esibiti a s.i.t. dai Carabinieri». Il ricorrente, infine, sostiene che «relativamente alla presente contestazione, bisognerebbe accertare, analizzare e capire, fino a che punto vi siano i presupposti di cui all'art. 629 cod. pen., in quanto dalle intercettazioni tra IG Enrico e l'avvocato PE Eugenia del foro di Crotone», emergerebbe che vi sarebbe un «contenzioso civile in atti». 3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L’avv. Domenico Sirianni, per il ricorrente, ha presentato memoria, con la quale ha replicato alla memoria del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata. Il ricorrente, nella memoria, tra l’altro, sostiene che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione nel ritenere che l’indagato avesse commesso i reati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, nonostante avesse escluso la sua intraneità al sodalizio. Sostiene ancora che non opererebbe la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale escluso la partecipazione all'associazione mafiosa. L’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura e palese sarebbe la disparità di trattamento rispetto a RE VA, al quale era stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motivo (e le argomentazioni relativa alle esigenze cautelari contenute nella memoria difensiva) – che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati. Il Tribunale invero ha reso, con riferimento alla specifica posizione di RE ME, una motivazione ampia e congrua in ordine alle esigenze cautelari, ritenendo, sulla base di argomentazioni prive di vizi logici, che, nonostante l’annullamento per il reato associativo, «solo la massima misura cautelare possa assicurare l'effettivo contenimento del ricorrente, arginando l’elevata possibilità che ponga in essere analoghe condotte di reato e imponendo la cessione dei contatti vantati con i contesti criminali del territorio». Ha, in particolare, evidenziato che «le vicende illecite descritte si caratterizzano per gravità concreta e per intenso allarme sociale, lasciando emergere l'inclinazione criminale e l'indole prevaricatrice del ricorrente, il quale assumeva la regia delle dinamiche estorsive, compulsando la perpetrazione di sistematiche pretese nei confronti di una pluralità di soggetti ed evocando la disponibilità all'uso di metodiche violente per fini di profitto personale». Il Tribunale ha evidenziato che «gli lementi fattuali delineati si saldavano con i precedenti vantati dal ricorrente, già condannato per gravi e recenti delitti in materia di armi e contro il patrimonio». Ha, poi, ritenuto che, «al fine di certificare la pericolosità sociale attuale del ricorrente», risultassero particolarmente significativi «gli esiti intercettivi compendiati nella nota di polizia giudiziaria del 25 ottobre 2025, i quali offrivano plastica conferma che … il RE proseguiva a tenere condotte di prevaricazione nei confronti di privati analoghe a quelle per le quali si procede». Si trattava, in particolare, «di conversazioni censite nell'ottobre 2025», dalle quali emergeva che l’indagato tentava di «imporre a un imprenditore locale, PE IG, di assumerlo come trattorista». Conversazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata (in parte) riportata nell’ordinanza dal Tribunale, che ne ha evidenziato il contenuto «eloquente» (cfr. pagina 13 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale ha rilevato «l’inconferenza delle argomentazioni difensive tese a escludere la sussistenza dei pericula libertatis di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen., poiché esigenze neppure riconosciute dal Giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione del titolo genetico». Quanto al raffronto con la misura applicata a RE VA, va rilevato che le esigenze cautelari relative a ciascun indagato vanno valutate in maniera 6 specifica e personale, non bastando la mera esclusione per entrambi gli indagati del reato associativo, per ritenerle perfettamente equiparate. Quanto alla “doppia presunzione”, va rilevato che essa rimane applicabile, atteso che il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica, in relazione ai delitti di tentata estorsione, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1, comma 1, cod. pen. Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.» (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, [...], Rv. 283176). Va, peraltro, rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera ampia sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodia in carcere, al punto da rendere non determinante l’applicazione della “doppia presunzione”. Le restanti deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso si presentano del tutto generiche e assertive. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a formulare delle deduzioni intrinsecamente generiche, in quanto priv di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. 1.3. Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che, essendo tutti versati in fatto, possono essere tratti congiuntamente, sono inammissibili. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova (l’unico presunto travisamento dedotto, oltre a essere formulato in maniera generica e confusa, non riguarda l’ordinanza impugnata, ma la richiesta della misura cautelare) o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...]). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto 7 all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...], Rv. 269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata coerente, con specifico riferimento a ciascuno dei reati contestati ai capi 20, 21 e 22 (cfr. pagine 5 e ss. dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, rilevato che la gran parte delle deduzioni difensive sono meramente reiterative. Il Tribunale su esse ha già risposto, evidenziando, ad esempio, che sussistevano gli estremi dell’estorsione tentata e che non era «affatto comprovato e documentato che IG Enrico VA una pretesa azionabile in giudizio nei confronti dei coniugi FA RA. Invero, «le scarne e generiche frasi scambiate con l'avvocato PE e confluite nel compendio intercettivo nulla rivelano sul punto, riguardando non meglio precisate comunicazioni che il IG avrebbe indirizzato al FA». Non si ravvisavano, pertanto, «elementi obiettivi o allegazioni, quali titoli di fonte contrattuale o giudiziaria, che consentivano di ritenere che le condotte contestate fossero finalizzate all'esercizio di un diritto tutelabile in giudizio». Alcuna contraddizione vi è con riferimento all’annullamento per il 416 bis, atteso che il Tribunale ha dato rilievo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nell'accezione dell'impiego del metodo mafioso, che sussiste quando il reo, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale. Il Tribunale ha posto in rilievo che, dalla «analisi delle vicende delittuose passate in rassegna», emergeva «l'impiego di modalità di realizzazione delle condotte, connotate dall'impiego di logiche di sopraffazione, tipiche dell'agire mafioso, palesate in un contesto di chiara percezione delle vittime del potere imposto sul territorio dalle organizzazioni mafiose ivi operanti» (cfr. pagina 10 dell’ordinanza impugnata). Generica e poco rilevante è la circostanza che l’indagato, «alla data del 16/02/2024, si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale», 8 atteso che la misura in questione lasciava al RE la libertà necessaria a commettere i delitti in questione. Quanto alla deduzioni relative al significato da attribuire alle conversazioni intercettate, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, [...], Rv. 263270). Nel caso in esame, il Tribunale ha riportato le conversazioni ritenute particolarmente significative, analizzandone il contenuto in maniera congrua e ponendo in risalto come esse fossero coerenti con il grave quadro indiziario. Ebbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato ad affermare che le conversazioni sarebbero prive di rilevanza, che non vi sarebbe certezza sull’identificazione degli interlocutori, che i colloqui intercettati avrebbero «a oggetto solo richieste lecite, che venivano assecondate qualora ci fossero i presupposti». Si tratta di deduzioni inammissibili, non solo perché generiche e meramente assertive, ma in quanto non rientranti nell’ambito del perimetro delle censure sollevabili in sede di legittimità, come sopra delineato. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LO LL LU PI