Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della rituale presentazione della querela deve ritenersi idonea l'effettuata autenticazione della sottoscrizione del querelante ad opera del difensore nelle forme di legge, con la conseguenza che, in tal caso, l'omessa identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte della autorità che la riceve, non integra motivo di invalidità ma dà luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale. (La Corte ha precisato che mediante detta autenticazione, la quale presuppone l'attestazione dell'identità del querelante, si raggiunge comunque la certezza che l'atto di volontà alla base dell'istanza di punizione provenga dal soggetto legittimato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2007, n. 23392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23392 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/05/2007
Dott. ESPOSITO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 596
Dott. TAVASSI Marina NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 038868/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) DE OL NA, N. IL 17/07/1949;
2) RO GE, N. IL 18/11/1958;
3) RE RO, N. IL 09/04/1973;
4) DI FI GENNARO, N. IL 06/12/1963;
5) GE OV, N. IL 14/04/1972;
6) RR GIUSEPPA, N. IL 23/01/1955;
7) NG ON, N. IL 23/10/1966;
8) NE EN, N. IL 15/11/1960;
9) AN GE, N. IL 20/04/1979;
avverso SENTENZA del 07/06/2006 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. DE CONCILIO Cynthia del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. De Giulio Giancarlo per tutti i ricorrenti, che ha sostituito per il rigetto del ricorso del P.M.. OSSERVA
Con sentenza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine ai reati di truffa e falso loro ascritti, nei confronti di DE OL NN, RO AN, RE RO, DI FI RO, GE VA, RR US, NG NT, NE IN e AN AN. Nel caso di specie, infatti - ha puntualizzato il Tribunale - la Procura della Repubblica di Avezzano che aveva ricevuto la querela, non solo non aveva provveduto ad identificare il querelante e darne attestazione ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 4, e art. 107 disp. att. c.p.p., ma non aveva identificato neppure colui che la querela aveva depositato, con la conseguenza che, ad avviso del Tribunale, il mancato adempimento di tali formalità comportavano al invalidità dell'atto, non sanabile neppure attraverso una tardiva ed irrituale identificazione del querelante da parte del giudice.
Avverso la sentenza indicata in promessa ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, infatti, l'art. 337 c.p.p., sarebbe teso ad evitare che vi sia insicurezza sul nominativo del soggetto che propone l'istanza di punizione: incertezza che, al contrario, nella specie non sussisterebbe, in quanto l'autentica della sottoscrizione effettuata dal difensore ai sensi di legge fornirebbe certezza sulla identificazione del querelante, così come contenuta nell'atto stesso.
Il ricorso è fondato. La prevalente giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata a ritenere che la mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte della autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto ma una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale, posto che l'art. 337 c.p.p., mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2006, Frega;
Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2004, Mboup;
Cass., Sez. fer., 24 luglio 2002, Galliadi). È ben vero, al riguardo, che non mancano, anche assai di recente, pronunce nelle quali si è affermata l'opposta tesi secondo la quale la mancata identificazione dei soggetti che hanno proposto la querela da parte dei pubblici ufficiali che la ricevono renderebbe l'atto invalido, mancando la prova che le persone indicate nell'atto stesso siano effettivamente le parti offese legittimate a proporre querela (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, 7 febbraio 2007, Cirimele, nonché, sul punto, la relazione n. 101/02 redatta l'11 dicembre 2002 dall'Ufficio del massimario presso questa Corte). Ma tale ultimo assunto non può essere condiviso. Al riguardo è infatti opportuno rammentare che la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, e 24 Cost., nella parte in cui prescrive che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla "sottoscrizione autenticata" del querelante, in quanto, premesso che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l'autenticità della sottoscrizione del querelante, "possa mettersi inutilmente in movimento", la disposizione censurata introduce una ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto (Corte cost, ordinanza n. 115 del 2004). Deriva quindi dalle riferite affermazioni che, anche alla luce dei valori costituzionali coinvolti, ciò che risulta essere coessenziale alle formalità che accompagnano la presentazione dell'atto di volontà con il quale il soggetto legittimato - sia esso persona fisica, ente collettivo o persona giuridica - formula l'istanza di punizione, è che quella volontà promani con certezza da quel soggetto, restando dunque estranea alla ratio legis (oltre, ovviamente, che alla relativa lettera), la configurazione di una nullità dell'atto ove quella "certezza" sia raggiunta attraverso elementi di "prova" diversi dalla certificazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ciò in linea, d'altra parte, non soltanto con il generale principio del favor quaerelae (Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1978, Dilena) e con il correlativo paradigma della conservazione degli atti negoziali, quanto e soprattutto per l'assorbente rilievo che la più grave delle sanzioni processuali non può essere fatta derivare - in assenza di una espressa previsione normativa - dalla inosservanza di una formalità che non presenta certo i connotati della "non surrogabilità" agli effetti del raggiungimento dello scopo per cui essa è stata introdotta dal legislatore.
Posto, dunque, che, nella specie, la sottoscrizione del querelante è stata ritualmente autenticata dal difensore contestualmente nominato e che ha accettato l'incarico (Cass., Sez. un., 11 luglio 2006, Scafi), e considerato che, attraverso l'autentica, è stata correlativamente attestata l'identità (e la legittimazione) del querelante, ne deriva che l'istanza di punizione deve ritenersi nella specie valida ed efficace, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Avezzano in diversa composizione per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007