Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 66657 POLO ITALIANO01 377 /02 REPUBBLICA ITALIANA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20629/1999 Dott. Alfio FINOCCHIARO Dott. Massimo Consigliere ODDO Dott. Stefano MONACI 3698 Consigliere Cron. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 13/11/2001 Dott. Antonino DI BLASI Rel Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Utili da SENTENZA partecipazione - Accertamento - sul ricorso proposto da: Presunzione ! Ricorso- Decor- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro renza termine Notifica sentenza ufficio periferico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei -Idoneità E CASSAZION Sentenza Corte 12, n. presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi Cost. n. 525/2000. ILE DI difende per Generale dello Stato che la rappresenta e IV A SUPREM C E legge, ORTE N PIO C ricor 7 M 5 A 6 C 6 6 contro . N e difeso, giustPIRAZZINI MAURIZIO, rappresentato procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti Vittorio Conti del Foro di Bologna e Sergio Vacirca del Foro di Roma, presso 10 studio del quale ultimo, in 9 Roma, via Flaminia n.195, è elettivamente domiciliato 5 2 2 1 · controricorrente per la Cassazione della sentenza n.125/11/98 resa dalla - Sez.11, Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 21/10/1998, depositata il 14/01/1999; udito per l'Amministrazione l'avv. De Giovanni dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito per il controricorrente l'Avv. Vacirca;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Bologna, con avviso notificato il 26-04-1990, accertava a carico del signor NI IO, per l'anno 1984, ai fini IRPEF, un reddito di L.670.992.000, e ciò in dipendenza di pregresso accertamento, di maggiori ricavi per L.1.533.491.000, a carico della società "Autonettuno", con sede in Bologna, nella The quale detto NI possedeva una partecipazione del 42,5%. Il contribuente impugnava tale accertamento, deducendone la nullità, in quanto non motivato 2 analiticamente, e, prospettandone l'erroneità, per insussistenza del presupposto della distribuzione di utili da parte della società. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, giusta decisione n.80/09/93, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito a L.17.399.000, ritenendo, di doversi, adeguare ad altra precedente propriacosì, decisione, resa in data 27-02-1991, sul ricorso della società, avverso l'accertamento, alla stessa notificato, per il maggior reddito societario. L'appello dell'Ufficio, che censurava l'operato dei giudici di primo grado, per avere assunto a presupposto una decisione non definitiva, che era stata regolarmente impugnata, veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, la quale, esprimeva considerazioni adesive alla pronuncia di primo grado, e riteneva infondata la prospettata doglianza. Con ricorso notificato il 02-11-1999, ed affidato a There due mezzi, l'Amministrazione ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. 1'1-12-1999, il notificato Con controricorso contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ed, in ogni caso, ne ha chiesto 3 il rigetto, occorrendo, previa sospensione del giudizio, in attesa della definizione dei ricorsi proposti dalla Autonettuno s.r.l.. Con memoria 05-11-2001 il contribuente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. All'udienza di discussione, l'Avvocatura ha dichiarato di rinunciare al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione ed errata applicazione dell'art.38 del DPR 20-09-1973 n.600. Il dedotto vizio viene ricollegato alla circostanza che, il giudice di merito, in violazione della norma indicata, e di pacifico orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto illegittima l'imputazione, ai soci di una società a ristretta base partecipativa, di una quota dei maggiori utili non contabilizzati. Con il secondo motivo, ci si duole di omessa, illogica ed insufficiente motivazione, in quanto difer non sarebbe dato comprendere l'iter logico seguito dalla C.T.R. nella propria decisione. Il NI, con le proprie difese, oltre a prospettare l'infondatezza, nel merito, del ricorso, pregiudizialmente, ha formulato rilievo di 4 inammissibilità, sia per tardività, sia, pure, per essere stato proposto con atto in precedenza notificato, ma non depositato. L'eccezione è fondata, ed il suo accoglimento, non da ingresso all'esame della rinuncia al ricorso, formulata dall'Avvocatura dello Stato all'udienza di discussione, che, peraltro, non ha incontrato l'adesione della controparte. In effetti, il ricorso in esame, oltre ad essere già stato proposto con atto notificato al contribuente il 7-05-1999, non depositato, e reiterato, quindi, dopo oltre sessanta giorni (28- 10-1999) dall'iniziale notifica, donde la relativa inammissibilità (Cass. n.5573/97; n.3738/95) per il principio della consumazione dell'impugnazione, è, pure, inammissibile per la prevalente ragione, che risulta proposto oltre il prescritto termine decadenziale. Infatti, posto che la sentenza di che trattasi, E N O T S risulta essere stata notificata all'Ufficio Imposte 咴 Dirette di Bologna il 12-03-1999, e che tale notifica, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n.525 del 22-11-2000, è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art.325 C.p.C., è evidente che il ricorso, avanzato con 5 atto notificato il 28-10/02-11/1999, deve ritenersi tardivo, perché proposto ben oltre il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, e quindi, allorquando la sentenza era già passata in giudicato. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dell'Amministrazione ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive L.2.150.000, di cui L.
2.000.000 per onorario e L.150.000 per spese.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso. La Corte dichiara 1'Amministrazione ricorrente alle spese del Condanna giudizio in ragione di L.2.150.000, di cui L.150.000 per spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. Il Presidente Dott. Alfio Finocchiato Il Consigliere Relatore Estensore Dot Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 2 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6