Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell'ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato presuntivamente dalla legge (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2001, n. 35176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35176 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 953
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 10586/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GR BI, n. in Avezzano il 21/3/1956;
avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila in data 20/5/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e diritto
GR BI ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Corte di appello dell'Aquila, a conferma della sentenza del Pretore di Avezzano, ha affermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui allo art. 388, 4^ c., c.p., per avere sottratto beni pignorati di cui era proprietaria e custode. Denuncia la ricorrente l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché l'azione penale era stata promossa sulla base della querela della persona offesa, la cui firma era stata autenticata da un legale privo di mandato specifico ex art. 101 e 102 c.p.p. e soltanto delegato al deposito dell'atto. Con altro mezzo lamenta l'inosservanza della legge penale poiché nel negare la sospensione condizionale della esecuzione della pena i giudici di appello non avevano tenuto conto che gli effetti penali di due precedenti condanne erano venuti meno a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (emissione di assegno senza autorizzazione). Le esposte censure non possono trovare accoglimento. Ed invero, per quanto concerne la questione di ordine processuale, significativamente mai rappresentata dall'imputata nei due gradi di giudizio, l'atto di querela risulta sottoscritto per autentica dall'avv. Carlo Bianchi, delegato al deposito dell'atto (art. 337, 122 c.p.p.). La seconda cede al rinvio che il divieto, stabilito dall'art. 164 c.p., di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, opera anche quando gli effetti penali delle condanne o pena sospesa siano legislativamente dichiarati e, quindi, anche nella ipotesi in cui i fatti per i quali tali condanne furono emesse siano divenuti estranei alla sfera dell'illecito penale. La cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, conseguente alla depenalizzazione di una norma, non può in alcun modo influire sulla prognosi negativa di ravvedimento effettuata presuntivamente dalla legge, e, del reato, alla luce di cinque condanne per violazione della legge sugli assegni e di una per un delitto che trae origine da un procedimento esecutivo mobiliare è poco plausibile la prescrizione che l'imputata si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati.
L'imputata sentenza non merita, quindi, le critiche che le vengono mosse, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della GR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2001