Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice sussiste un rapporto di continenza, con la conseguenza che non è nulla la pronuncia con cui l'imputato, che sia stato tratto a giudizio per rispondere del reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, sia stato invece condannato per la totale difformità delle opere eseguite rispetto ai titoli abilitativi già rilasciati. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso sul presupposto che le difformità edilizie erano state precisamente individuate e contestate nel capo di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 15820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15820 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 3353
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 17465/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI GE TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/12/2012 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. Peronaci Aldo Lorenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. PI GE TO ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione resa dal tribunale di Grosseto che aveva condannato il PI alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione ritenendolo responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), nonché dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, lett. a), per avere, quale titolare della ditta individuale
"Il Riparatore", esecutore delle opere, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 17 marzo 1958, in assenza del permesso di costruire e di nulla - osta dell'autorità preposta al vincolo, opere edili comportanti l'aumento di volumetria e la modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato (consistenti nella installazione, ad una distanza di circa metri 0,15 dal suddetto preesistente fabbricato, di un gazebo delle misure perimetrali di circa metri 5,07 x 2,35 ed altezze di circa metri 2,60/2,95 composto da struttura portante in ferro ancorata al suolo, una parete di vetro con porta di accesso ed altre pareti realizzate con pannelli metallici coibentati non trasparenti e copertura di metallo a falda unica). In Marina di Grosseto accertato l'11 febbraio 2008.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, PI GE TO, tramite il difensore, affida il ricorso a due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Assume che il primo giudice aveva ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in quanto esecutore delle opere, partendo dal presupposto che il titolo abilitativo, nel caso di specie la D.I.A. onerosa, non fosse idonea allo scopo, per illegittimità del regolamento n. 19 del 2006 del Comune di Grosseto che, definendo un concetto di precarietà delle opere in contrasto con la normativa e la giurisprudenza, doveva essere sul punto disapplicato. L'opera realizzata (un gazebo "delle misure perimetrali di circa metri 5,07 x metri 2,15 ed altezze di circa metri 2,60/2,95"), pertanto, doveva considerarsi illegittima perché non assentita da permesso di costruire.
Proposto appello, la Corte territoriale riteneva di confermare l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, pur ribadendo in parte motiva il proprio consolidato orientamento circa il difetto dell'elemento psicologico del reato in presenza di un titolo abilitativo in astratto legittimo perché ottenuto sulla base di un regolamento edilizio adottato dal Comune di Grosseto, essendo a ciò sufficiente il titolo edilizio richiesto e posseduto, e per tale motivo confermando invece il proscioglimento degli altri imputati, per i quali vi era stato appello del Pubblico Ministero. Nel caso di specie, la Corte osservava che si era in presenza di significative difformità rispetto alla D.I.A. ed all'autorizzazione paesistica, tali da integrare "sotto il profilo materiale", "tanto la contravvenzione quanto il delitto oggetto dell'imputazione". Obietta il ricorrente come l'aumento di dimensioni e volumetria "del fabbricato" di cui al capo d'imputazione postulassero e presupponessero l'assenza in nuce del titolo abilitativo, riferendosi con ogni evidenza all'adiacente locale adibito a bar di cui il manufatto realizzato costituiva ampliamento, mentre la Corte d'appello di Firenze, se mostrava di dare per accertato che tale titolo esistesse e fosse pienamente legittimo nonché idoneo in relazione alle opere realizzate, dava piuttosto rilievo a pretese difformità che invece non avevano fatto parte della contestazione. In altri termini, non vi era traccia nel capo d'imputazione della realizzazione di presunte difformità edilizie, posto che all'imputato era stato contestato ed egli si era difeso dall'accusa di aver proceduto non già ad una realizzazione di un'opera difforme per dimensioni e struttura rispetto a quella assentita, ma dal fatto che l'intera realizzazione era stata considerata abusiva, tanto che nella descrizione della struttura venivano indicate partitamente le dimensioni dell'intero manufatto realizzato, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione di accusa e sentenza perché, se tutti gli imputati dovevano rispondere, in base alla contestazione, della realizzazione di opere per le quali era necessario il permesso di costruire ed il relativo nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, non era consentito ritenere che in detta contestazione fosse ricompreso, in quanto minus - come invece ha opinato la Corte d'appello di Firenze - il mancato rispetto della DIA onerosa e dell'autorizzazione paesistica inerente.
2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene, sotto diverso profilo, come appaia evidente il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove avrebbe manifestamente contraddetto l'assunto di partenza, ovvero che un manufatto del quale si era confermata la piena legittimità ai sensi della legge e del regolamento edilizio diventasse poi difforme perché realizzato con dimensioni complessive diverse, in quanto risultate in concreto inferiori rispetto al titolo posseduto, e tale modifica fosse pertanto soggetta a permesso di costruire in luogo della DIA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Essendo i motivi strettamente collegati tra loro, essi possono essere congiuntamente esaminati.
2. La Corte distrettuale ha premesso come fosse risultato che, all'esito dell'istruttoria, il gazebo eseguito dal PI, in concorso con il committente delle opere, fosse difforme rispetto a quanto era stato prospettato in sede di presentazione della Dia (onerosa) approvata ed all'autorizzazione paesistica rilasciata, con la conseguenza che la violazione riscontrabile nel caso di specie non era tanto quella di aver edificato senza permesso di costruire e senza la correlata autorizzazione paesistica, come sosteneva originariamente l'accusa sul rilievo che la Dia e l'autorizzazione fossero illegittime e dunque da disapplicare nel caso di specie, quanto piuttosto quella di aver costruito in difformità rispetto alla Dia ed all'autorizzazione.
In altri termini, secondo l'assunto della Corte toscana, se la realizzazione del gazebo fosse stata conforme alla Dia e all'autorizzazione paesistica rilasciata, l'intervento sarebbe stato pienamente legittimo e l'accusa infondata;
invece l'esecuzione dell'opera, in difformità dal titolo abilitativo rilasciato, rendeva l'intervento illegittimo per la fondamentale ragione che, per i lavori eseguiti, non era più sufficiente la Dia ma era necessario il permesso di costruire, nella specie pacificamente non conseguito. A tale approdo la Corte del merito è pervenuta considerando, da un lato, che il regolamento comunale all'art. 5, commi 3 e 4, recitava testualmente: "I manufatti in questione, per eventuale utilizzo nella stagione invernale, possono essere completamente chiusi purché con pannelli trasparenti asportabili. Le tamponature dovranno essere trasparenti su tutti i lati e facilmente asportabili, con la possibilità di realizzare un parapetto per un'altezza di metri 1,00" e, dall'altro, che il gazebo, al di là del problema della sua non esatta corrispondenza per dimensioni al progetto assentito, fu eretto con variazioni rilevanti rispetto a quanto autorizzato, conseguendo da ciò che, sia sotto il profilo materiale e sia sotto quello psicologico, dovevano ritenersi consumati i reati in contestazione da parte del committente e dell'esecutore che non avevano assolto al dovere di rispettare la Dia approvata dal Comune e l'autorizzazione paesistica, edificando un manufatto che non poteva essere assentito con Dia ma necessitava di permesso di costruire (perché non era un gazebo di quelli previsti dal regolamento ma un fabbricato ordinario), e che non rispondeva a quanto indicato nell'autorizzazione paesistica.
Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede (e, peraltro, neppure contestato ed ampiamente comprovato dai rilievi fotografici eseguiti in sede di sopralluogo) l'intervento era consistito nell'esecuzione di un gazebo che presentava due dei tre lati liberi realizzati con "pareti in doppia lamiera coibentata" così da risultare ovviamente di tipo opaco, non penetrabile dalla luce esterna, con conseguente realizzazione di volumi e spazi chiusi non consentiti.
In proposito, dunque, non si pone alcun problema di correlazione tra contestazione e sentenza sia perché la contestazione enunciava l'assenza del permesso di costruire (necessario, in quanto titolo abilitativo alternativo alla Dia avuto riguardo al tipo di intervento effettuato) e sia perché, in fatto, era espressamente contestato che il gazebo fosse corredato da pareti realizzate con pannelli metallici coibentati non trasparenti e copertura di metallo a falda unica. Va riaffermato il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di reati edilizi, nel caso in cui la Dia, come nella specie, si ponga quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (cosiddetta super Dia: D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2) è configurabile il reato di cui all'art. 44, lett. b) o e), se in quest'ultimo caso l'intervento ricada in zona vincolata, cit. D.P.R., tanto sia nel caso di assenza del permesso di costruire o della Dia, quanto nel caso di difformità totale delle opere eseguite rispetto alla Dia presentata, restando priva di sanzione penale la sola difformità parziale (Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099). Va allora chiarito che non è nulla, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la pronuncia con la quale l'imputato, che sia stato tratto a giudizio per rispondere del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica, sia stato invece condannato per aver violato i titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti giacché, all'eventuale riconoscimento della valida esistenza di questi ultimi, non osta, in caso di riscontrata violazione delle loro statuizioni, la possibilità di ritenere integrati i reati urbanistici e paesaggistici contestati, sia quando dalla riscontrata violazione degli originari titoli scaturisce, come nella specie, la necessità di ritenere che, per il tipo di intervento realizzato, fosse indispensabile per il privato richiedere ed ottenere il titolo mancante (peraltro contestato quanto al permesso di costruire) e sia quando si riconosca che i titoli abilitativi esistevano ed erano validi, ma che essi sono stati violati in ordine alle loro prescrizioni circa l'esecuzione, in difformità da essi, dell'intervento assentito. Non vi è pertanto mutamento dell'accusa quando i due fatti - quello contestato e quello ritenuto - si trovino tra loro in rapporto di continenza. Ed infatti, l'inosservanza di un titolo abilitativo valido ed efficace e parallelamente dell'autorizzazione paesistica si risolve, in fase esecutiva, in un minus rispetto ad una costruzione eseguita in radicale difetto del permesso di costruire o dell'autorizzazione paesaggistica e ciò, a maggior ragione, in un caso, come quello in esame, ove sono state precisamente individuate e fatte rientrare nel contenuto dell'imputazione, con conseguente possibilità per l'imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa, le riscontrate difformità ovvero l'aumento di dimensioni e volumetria, nonché la realizzazione di tamponamenti con pannelli metallici coibentati non trasparenti.
Il primo motivo di gravame è pertanto infondato e, di conseguenza, lo è anche il secondo, non meritando la motivazione della Corte di appello la censura che le è stata mossa.
La Corte del merito non ha affatto affermato, come erroneamente sostiene il ricorrente, la legittimità dell'intervento sulla base del possesso, in partenza, di titoli abilitativi legittimi ma ha solo ritenuto che l'intervento sarebbe stato consentito a condizione che fosse stato eseguito nel rispetto di quei titoli, laddove l'accusa rimproverava al ricorrente i reati contestati sul solo presupposto dell'inesistenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per disapplicazione dei titoli originari ritenuti illegittimi, tant' è che aveva contestato i reati stessi anche ai funzionari comunali che la Corte territoriale ha coerentemente poi assolto dalle accuse in base all'esistenza del regolamento comunale che consentiva taluni limitati interventi sul territorio.
3. La motivazione è dunque chiara, logica ed ineccepibile derivando da ciò il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015