Sentenza 22 agosto 2000
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/08/2000, n. 10815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10815 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 22/08/2000
Dott. Giorgio SANTACROCE Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere N. 817
Dott. Vittorio EBNER Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco SERPICO Consigliere N. 23664/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RT RB, nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 23/3/2000 Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO
udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. L. CIAMPOLI che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il gravame;
O S S E R V A
Sull'appello proposto da RT RB avverso la sentenza del Pretore di Verona, sez. dist.ta di Legnano del 19/3/1999, di condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. ed altro, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 23/3/2000, assolto l'imputato da talune imputazioni (art. 341 c.p. e 116 co. 2^ e 13^ C.d.S.) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermava il giudizio di condanna di 1^ grado in ordine ai residui reati ex art. 337 c.p. e 186 co. 2^ C.d.S., riducendo la pena a mesi cinque di reclusione, con la ritenuta continuazione e denegando l'invocata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato già beneficiato due volte di tale sospensione.
Avverso detta sentenza il RT ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp., ribadendo la richiesta di sospensione condizionale della pena, beneficio erroneamente denegatogli dai giudici della Corte territoriale, nonostante i suoi precedenti penali non fossero ostativi e la seconda sospensione condizionale si riferisse a condanna a pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di pena detentiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata nella misura di lire unmilione in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai motivi di gravame dedotti.
Ed invero, correttamente e motivatamente i giudici della Corte territoriale hanno fatto richiamo all'art. 164 co. 4^ c.p., pacifico essendo il fatto che il ricorrente ha già beneficiato per due volte della sospensione della sospensione condizionale della pena per delitti e per contravvenzioni, come risulta "per tabulas" dall'esame del certificato penale del casellario giudiziale, nei termini esattamente richiamati nella impugnata sentenza.
Del resto, contrariamente alle osservazioni del ricorrente, a ribadita manifesta infondatezza delle stesse, giova richiamare il principio secondo cui la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia usufruito, come nel caso de quo, già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne.
Il beneficio in questione, infatti, trova il suo giuridico e logico fondamento sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché appare ragionevole il fatto che la sospensione non sia concessa per più di due volte (a meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, il che va escluso nel caso in esame), essendo coerente che, nell'ipotesi di recidiva plurima, sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. Sez. I, 25/6/1993, n. 2153, Tommassetti).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 agosto 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2000