Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2002, n. 17611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17611 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 76 11 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4236/00 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 41462 Dott. Ugo RIGGIO .4688 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ua.19/06/02 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAROCCO 50, presso lo studio dell'avvocato SILVIA | VILARDO, difeso dall'avvocato VINICIO SABATINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE CA RT;
intimato della Corte provvedimento avversO il d'Appello di L'AQUILA, depositato il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Olindo 969 SCHETTINO;
udito 1'Avvocato SABATINI Vinicio, difensore del | ricorrente che ha chiesto accoglimento;
..... ----- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso. -2- R.G.N.4236/00 Oggetto: Amministratore condominio-revoca- Ricorso ex art.111 Cost. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 24-11-1999, la corte di appello di L'Aquila, investita dell'appello proposto da FO LE, ha confermato la decisione del tribunale della stessa città, con la quale, su ricorso di De UC RT, il FO era stato revocato dalla carica di amministratore del Pellicciardi n.20, in "Condominio 2000" di Via Giulianova, per "gravi irregolarità della gestione", ed ha condannato l'appellante alle spese. the TILa corte ha così deciso, in quanto nell'atto di appello sono state riproposte sostanzialmente le medesime ragioni di opposizione al ricorso della controparte già rappresentate al primo giudice e da questo disattese con motivazione corretta ed esaustiva". Propone ricorso straordinario ex art.111 2°co.Cost. FO LE, chiedendo la cassazione per sei motivi, con i quali dell'ordinanza denuncia: 1) Violazione artt.132 e 134 c.p.c- Omessa 2 indicazione del secondo è terzo giudice partecipanti alla deliberazione-Omessa indicazione delle parti. 2) Violazione dell'art.1129 co.3 c. c., per mancata previa convocazione dell'assemblea condominiale, prima di instaurare il procedimento per la revoca dell'amministratore. 3) Ulteriore prospettazione del motivo che precede- Violazione art. 100 c.p.c., per mancata indicazione del "pregiudizio imminente" che sarebbe derivato al condominio, ove non si fosse provveduto alla revoca dell'amministratore. 4) Ancora ulteriore prospettazione del 1° motivo- Avvenuta approvazione dei rendiconti. Secondo il ricorrente, una volta intervenuta in data 2-12- 1997, cioè prima della presentazione del ricorso, l'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea del condominio all'unanimità, non poteva essere più revocato l'amministartore per eventuali irregolarità dei rendiconti medesimi. 5) e 6) Violazione degli artt. 1105 4° co. e 1129 3° co.c.c. Deduce, infine, il ricorrente con gli ultimi due motivi che la pretesa "inerzia dell'amministratore nell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune" 3 non può costituire causa di revoca dell'amministratore; e che, inoltre, la norma di legge invocata dal ricorrente De UC ed applicata dal giudice non riguarda la nomina di un nuovo amministratore del condominio, bensì quella di un "amministratore giudiziario" per l'adempimento di uno specifico incarico. Ne deriva che la nomina del nuovo amministartore è nulla. Il ricorso è stato notificato a De UC RT, che non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha affermato e ribadito, anche con pronunce recenti, che è inammissibile il ricorso ex art.111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale, di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi art.1129 C.C., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione insuscettibile di passaggio in cosa giudicata e potendo, inoltre, gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un nuovo provvedimento difforme da quello precedente (sent.n.4706/2001; n.6249/2000; n.8994/93). Né per sostenere l'ammissibilità del ricorso può ipotizzarsi che un provvedimento del genere sia destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, nel senso che, emesso eventualmente su istanza di alcuni soltanto dei condomini e comportando la risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini, incida sui diritti soggettivi di questi ultimi, posto che, essendo prevista la revoca dell'amministratore per legge, in forza di delibera assembleare di provvedimento dell'autorità giudiziaria, ed essendo, comunque, il provvedimento, come già detto, sempre modificabile e revocabile in ogni tempo ai sensi dell'art. 742 c.p.c., anche con effetto ex tunc, i diritti stessi definitivamente pregiudicati ( non ne rimangono sent.n.2517/2001).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002 IL consigliere est. I) presidente (Dr. Franco Ponrorieri) (Dr. Olindo Schettino)Schettino) Pravex EN ь IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CAN Roma_ 11 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 5