Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
09 84 7/ 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA IT LI N IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ------ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7397/01 Consigliere Cron.26758 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ZZ TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO PIZZUTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
G.M.U. GRAZIANO MACCHINE UFFICIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 23, presso lo domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI studio dell'avvocato ANTONIO MELINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MARCI', giusta delega in2002 1418 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 6082/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 06/03/00 - R.G.N. 1028/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità del secondo motivo ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Palermo ON AZ impugnava il licenziamento disciplinare in tronco intimatogli in data 2.4.1996 della sua datrice di lavoro G.M.U.-Graziano Macchine Ufficio s.r.l. Con sentenza del 15.1.1998 il Pretore di Palermo rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale limitatamente alla somma di L. 2.826, riconosciuta a titolo di interessi e rivalutazione sulla somma incassata e solo tardivamente versata dal lavoratore. A seguito di appello proposto dal solo AZ, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza impugnata. Preliminarmente ricordava che al lavoratore con lettera del 25.3.1996 era stato contestato il comportamento tenuto in relazione all'esecuzione dell'incarico ricevuto il 21.3.1996 di recarsi presso la U.S.L. 6 di Palermo, cliente della ditta, per incassare alcune fatture;
secondo l'addebito, tornato in azienda aveva comunicato di avere incassato una sola fattura, per L. 192.195, mentre non aveva precisato di avere riscosso anche il corrispettivo di un'altra fattura, dell'importo di L. 226.100, come STU invece era stato successivamente appurato: onde la richiesta, formulata con la stessa lettera di contestazione, di versare il relativo importo. Il Tribunale osservava che il fatto addebitato aveva trovato conferma sul piano istruttorio. Lo stesso lavoratore, che prima del giudizio ed anche con il ricorso introduttivo non aveva fornito giustificazioni o chiarimenti in ordine all'accaduto, in sede di interrogatorio libero aveva dato la versione poco credibile e non priva di contraddizioni, secondo cui egli, dopo aver riscosso le due fatture, aveva perso la relativa somma, riposta in una tasca rotta, e poi, di conseguenza, senza riferire dello smarrimento del denaro, aveva dichiarato alla dipendente della società a cui aveva fatto riferimento al ritorno in azienda, di avere incassato solo la fattura di L. 200.000, versando su sollecitazione della stessa l'importo di L. 190.000 relativo all'altra fattura. L'impiegata suddetta, peraltro, sentita come testimone, aveva 3 riferito che era poi emersa l'esistenza di una fattura, incassata dal AZ presso la suindicata USL, di cui egli non aveva versato l'importo in azienda. In conclusione il giudice di appello riteneva accertato che l'appellante, dopo avere incassato due fatture, aveva taciuto volontariamente, e non per mera dimenticanza, della riscossione della fattura L. 226.100 e aveva versato questo importo non spontaneamente, ma solo a seguito della lettera di contestazione. Tale condotta aveva dato luogo a un'appropriazione di somme appartenenti al datore di lavoro che, integrante o meno il reato di appropriazione indebita, rientrava nella previsione dell'art. 25, lett. b) del c.c.nl. per i lavoratori delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, relativa ai comportamenti che provocano all'azienda "grave nocumento morale o materiale", ed era idonea, a prescindere dalla modesta entità della somma indebitamente trattenuta, a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro. Né al riguardo incideva qualche dubbio circa la data effettiva dell'incasso da parte del Radazzo della somma in questione (fine gennaio come riferito dalla teste Lo Cicero, 21 marzo, come indicato nella lettera di contestazione, o 1° marzo come sembrava dalla quietanza a firma del lavoratore. Contro la sentenza d'appello il AZ propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Soc. G.M.U. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria -motivazione su un punto decisivo e violazione dell'art. 2059 c.c. il ricorrente, premesso che il licentiamento non era stata intimato a norma dell'art. 2119 c.c. ma Sille in riferimento Yalla disposizione del contratto collettivo che prevede il licenziamento senza preavviso quando il lavoratore provochi all'azienda un grave nocumento morale o materiale o, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, compia azioni che costituiscano delitto a termini di legge, osserva che il giudice d'appello non ha 4 qualificato i fatti contestati come penalmente rilevanti (in assenza del resto degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita), e lamenta l'infondatezza e la carenza di motivazione dell'affermazione del medesimo giudice circa la sussistenza di una grave nocumento morale o materiale subito dall'azienda. Questa, con la lettera di contestazione, aveva lamentato un danno morale in considerazione delle "possibili, intuibili refluenze sull'immagine della nostra azienda, allorché avessimo sollecitato alla suddetta P.A. il pagamento della fornitura in oggetto”. Ma il risarcimento del danno morale aveva formato oggetto di un'apposita domanda riconvenzionale che il giudice di primo grado aveva respinto - con pronuncia sul punto passata in giudicato -, poiché non era stato addotto alcun elemento di prova sulla esistenza del lamentato danno. Neanche era configurabile un grave danno economico a causa del ritardato versamento della somma in questione di L. 226.100. In realtà al AZ si sarebbe potuto imputare solo una condotta poco diligente, che aveva causato lo smarrimento del denaro, condotta che egli aveva celato a tutela della propria affidabilità professionale e alla quale aveva posto rimedio pagando con il denaro che aveva con sé la fattura di minore importo e ripromettendosi di pagare l'altra successivamente, in coincidenza con un prossimo accesso alla U.S.L. E, rispetto alla gravità obiettiva e soggettiva dell'inadempienza, non vi era proporzionalità della sanzione. Il motivo è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi che non possono essere prese in considerazione in questa sede di legittimità le censure relative all'accertamento in punto di fatto, motivatamente compiuto dal giudice di merito, circa la condotta tenuta dall'attuale ricorrente, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, in quanto basate su una mera e inammissibile contrapposizione di un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove (cfr. cfr. Cass. 12 marzo 1996 n. 2008, Cass. 13 agosto 1998 n. 7995, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802). 5 La valutazione del giudice di merito circa l'idoneità del fatto a giustificare il licenziamento in tronco - peraltro specificamente motivata in correlazione al rilievo che il lavoratore aveva taciuto volutamente in ordine all'incasso di una delle fatture, occultando il percepimento del relativo importo di oltre duecentomila lire, da lui versato, non spontaneamente, solo dopo qualche giorno, e che tale condotta aveva irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario a base del rapporto di lavoro – è in realtà censurata dal ricorrente sulla base di rilievi correlati non alla idoneità in sé di tale valutazione, ma, da un lato, a una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altro, alla non riconducibilità del fatto alla motivazione del licenziamento contenuta nel relativo provvedimento e al tenore dell'ipotesi del contratto collettivo richiamata nella stessa lettera di licenziamento, nonché anche nella sentenza impugnata. Il primo profilo è naturalmente assorbito dal rigetto delle censure relative alla ricostruzione del fatto. Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che elemento essenziale, sia della contestazione dell'addebito che del successivo licenziamento disciplinare è l'enunciazione delle circostanze di fatto poste alla base del provvedimento dell'incolpato e sanzionatorio, al fine consentire un'adeguata difesa l'immodificabilità della causa di licenziamento, mentre la qualificazione e la valutazione del fatto non costituiscono una parte necessaria ed essenziale di tali atti e non pregiudicano la successiva qualificazione e valutazione del fatto nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento (cfr. Cass. 16 novembre 1995 n. 11851 e Cass. 3 novembre 1997 n. 10761). Deve anche osservarsi che, mentre è priva di pregio la tesi circa la non qualificabilità del licenziamento impugnato come licenziamento per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 C.C., essendo in questione indubbiamente un licenziamento disciplinare senza preavviso, risulta evidente che il giudice di merito ha interpretato la dizione contrattuale "grave nocumento morale o materiale" (richiamata tra virgolette nella sentenza impugnata) ritenendola allusiva dei 6 comportamenti disciplinarmente rilevanti di maggiore rilevanza, incidenti gravemente sui presupposti del vincolo fiduciario. Tale interpretazione è stata solo implicitamente e inammissibilmente contrastata dal ricorrente. Peraltro, è chiaramente infondata la tesi della non configurabilità nella specie di un "grave danno morale", per il solo fatto che il giudice di primo grado ha rigettato, con pronuncia non impugnata dalla datrice di lavoro, la domanda di risarcimento del danno all'immagine. Deve ricordarsi, inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (già previsto dagli art. 1 e 3 1. n. 604 del 1966) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo;
tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o non penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore (Cass. 20 ottobre 2000 n. 13906). Con il secondo motivo - deducendo vizio di motivazione su un punto decisivo il ricorrente, con riferimento al capo della pronuncia relativo a interessi e - S je per. rivalutazione relativi at ritardato versamento della somma di L. 226.100, rileva la contraddizione tra l'affermazione che non era rilevante stabilire quando fosse avvenuto il pagamento di detta somma e la conferma del capo della sentenza relativo al pagamento della somma di L. 2826, che aveva il suo indefettibile presupposto nel fatto che la riscossione fosse avvenuta in data 1.3.1996. In realtà la domanda riconvenzionale non poteva trovare accoglimento, poiché tra la riscossione della fattura e il versamento in azienda era trascorsa una settimana e non 29 giorni, come peraltro sostenuto solo da ultimo dall'azienda convenuta. Infatti la riscossione era 7 avvenuta il 21.3.1996, come indicato nella lettera di contestazione, nella lettera di licenziamento e nella comparsa di costituzione. Inoltre la scritta 1 marzo che si legge nella fattura si collega alla scritta "provveditorato-fatture" e indica il momento della trasmissione della fattura a detto ufficio. Anche questo motivo non è fondato. Deve sottolinearsi che il giudice di merito, pur rimarcando, ai fini delle più importanti questioni poste dall'impugnativa del licenziamento, l'irrilevanza del preciso accertamento della data dell'incasso, ha osservato come la data dell' 1.3.1996 appariva confermata dalla quietanza a firma del AZ. Ha quindi evidentemente, e incensurabilmente, dato preferenza a tale risultanza documentale - la cui interpretazione è contraddetta dal ricorrente con la mera contrapposizione di una diversa valutazione degli elementi significativi - quando l'opzione tra le varie ipotesi è risultata necessaria in relazione alla marginale questione relativa al computo degli accessori maturati sulla somma indebitamente trattenuta. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 13, 15- oltre a Euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Salmo твы Смене IL CANCELLIERE Depositato in "ancellata 6 The pe - 1 1 E G G E L A L L E D