Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
In tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua.
Commentario • 1
- 1. Minaccia: va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cassazione penale n. 21684/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2017, n. 51098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51098 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
5 1 09 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2017 GERARDO SABEONE -Presidente Sent. n. sez. 2009/2017 ROSSELLA CATENA REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO N.5193/2016 LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR AE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore LA DIFESA SI RIPORTA AGLI SCRITTI DIFENSIVI CHIEDENDONE L'ACCPGLIMENTO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 6.6.2012, aveva condannato IO ND e CA NO, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato, di furto aggravato loro ascritto dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO ND per estinzione del reato, dovuta alla morte dell'imputato, confermando la sentenza di condanna nei confornti dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624, co. 1, n. 2) e n. 7) c.p., 2. Avverso la sentenza della corte territoriale di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione CA NO, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di furto, in forma consumata, anziché tentata, posto che, considerato il contesto spaziale in cui si sono svolti i fatti di causa e che l'interruzione dell'iter criminoso è avvenuto a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, non può ritenersi che l'agente abbia instaurato, sia pure per un breve lasso di tempo, quella relazione autonoma ed indipendente con la res furtiva, conseguendo la disponibilità piena ed assoluta della stessa, indispensabile per la consumazione del delitto di furto;
2) violazione di legge, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., in quanto lo svolgimento dell'azione delittuosa all'interno di un'area recintata esclude la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non si configura la suddetta aggravante laddove i beni siano controllati o sorvegliati, consentendo, ad avviso del ricorrente, l'esclusione dell'aggravante in parola e del reato di furto nella sua forma consumata, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell'appello non ha fatto alcun richiamo alle argomentazioni rappresentate dalla difesa a sostegno del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità riguardante il valore irrisorio della res furtiva.
3. Il ricorso va rigettato.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero, come chiarito dalla corte territoriale, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, erano già state tagliate dagli imputati, con l'uso di una tronchese, "undici trecce di rame flessibile e cinque pezzi di rame rigido, prelevati da una rete elettrica di una linea ferroviaria in disuso adiacente alla linea ferroviaria Napoli-Potenza". Appare pertanto evidente che l'imputato, essendo già intervenuto il distacco degli oggetti di rame dalla propria sede naturale, ne aveva ormai ottenuto la piena disponibilità, apparendo, il successivo intervento degli agenti di polizia, un mero post factum, irrilevante rispetto alla consumazione del reato avente ad oggetto i beni in questione, intervento che ha impedito solo il protrarsi dell'azione criminosa verso gli altri oggetti di rame presenti in loco. Tale conclusione, giova evidenziare, risulta in linea con l'insegnamento As della Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, secondo cui qualora la condotta furtiva, come nel caso in esame, riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore, nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l'agente si impossessa di alcuni dei beni, senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere e realizza un solo e unico reato consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l'ipotesi del furto tentato sia quella del furto consumato in concorso con il tentativo (cfr. Cass., sez. un., 24/04/2014, n. 38344).
5. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, posto che la corte territoriale ha correttamente affermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7), c.p., sotto il profilo della destinazione del materiale oggetto dell'azione furtiva a pubblica utilità, trattandosi di parte integrante della rete elettrica posta a servizio di una 2 rete ferroviaria, struttura per sua natura finalizzata ad assicurare un pubblico servizio, indipendentemente dalla circostanza che, per ragioni contingenti, il tratto ferroviario non fosse in uso all'atto dell'accesso illecito. Orbene nessun rilievo, al riguardo, viene prospettato dal ricorrente, che concentra le sue doglianze esclusivamente sul punto della destinazione dei beni alla pubblica fede, con argomentare, peraltro, generico, posto che la semplice recinzione dell'area dove è stato consumato il furto, non è circostanza di per sé idonea ad escludere l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, che, infatti, ricorre pacificamente anche in presenza di una recinzione, quando, per le particolari modalità di accesso all'area recintata, essa risulti priva di vigilanza continua (cfr. Cass., sez. V, 22/02/2012, n. 15009, rv 252486). Al rigetto dei primi due motivi di ricorso, consegue, secondo la stessa logica del ricorrente, anche il rigetto dell'eccezione con cui quest'ultimo invoca l'applicabilità, in suo favore, della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
6. Inammissibile, infine, per genericità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso. Da un lato, infatti, premesso che incombe all'imputato di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della sussistenza della circostanza attenuante di cui si invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548) e che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528), va rilevato che, nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente, il quale, al riguardo, non ha formulato alcuna valutazione concretamente verificabile sul valore dei beni sottratti. Dall'altro, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, 3 rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 7 Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21.9.2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente 09 IL PUNZ Мн 4