Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7540
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - motivazione

    Il motivo è inammissibile in quanto costituisce una classica doglianza motivazionale non consentita in Cassazione, se non nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, non ricorrenti nel caso di specie.

  • Accolto
    Violazione dei principi in materia di correzione delle prescrizioni

    Il motivo è fondato. L'applicazione delle prescrizioni, come il divieto di uscita notturna e la partecipazione a pubbliche riunioni, non può essere automatica ma richiede una specifica valutazione del giudice. L'uso dell'art. 130 c.p.p. per correggere errori materiali è improprio quando si tratta di modifiche essenziali, specialmente se effettuate senza impugnazione o istanza di parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7540
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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