Sentenza 12 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7190 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 07 1 9 0/03 Danni ex art. 2051 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg,ri Magistrati: 2/00 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron 16046 Dott. Antonio ConsigliereLIMONGELLI Rep. 1882 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud.17/12/02 ConsigliereDURANTE Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEC ELETTROFORNITURE SAS, corrente in Massa, in persona del socio amministratore EN DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, difesa dall'avvocato FRANCO FELIZIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO LE DUE TORRI IN MASSA;
- intimata - 2002 avversO la sentenza n. 822/98 della Corte d'Appello di 2559 GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 28/10/98 e 1 depositata 1'11/11/98 (R.G. 1264/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 12.5.1992 la Soc. MEC Elettroforni- ture, titolare di un esercizio di vendita sito nell'edificio condominiale denominato "Le Due Torri", sito in Massa, conveniva in giudizio, avanti al Tribu- nale di detta città, il condominio dello stabile pre- detto onde sentirlo condannare al risarcimento del dan- no subito in data 14.12.1991 a seguito di un guasto all'impianto idraulico comune e conseguente tracimazio- ne di acqua. Nella contumacia del condominio, il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava il condominio al ri- sarcimento del danno, che liquidava in complessive lire 22.422.717. Il condominio proponeva appello lamentando l'erronea liquidazione del danno che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ammontava alla somma di lire 8.191.717, peraltro già corrisposte alla Soc. MEC. Contestava inoltre il calcolo della rivalutazione e il 2 regolamento delle spese di lite effettuati dal primo giudice. Il condominio si costituiva. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale chiedendo interessi e rivalutazione maturati a far tem- po dalla sentenza di primo grado. La Corte di Genova, con sentenza 11.11.1998, in ac- coglimento dell'appello principale, determinava il quan- tum del risarcimento in lire 8.191.717, oltre rivaluta-3.191.717 zione ed interessi dal 14.12.1991 (data dell'evento dannoso) al 4.9.1992 (data dell'avvenuto pagamento) e condannava la Soc. MEC alla restituzione di quanto per- cepito in esubero. Poneva un terzo delle spese di lite di ambedue i compensazione dei gradi a carico del condominio, con residui due terzi. Ricorre per Cassazione la Soc. MEC con unico moti- vo. Il condominio non ha svolto difese. Motivi della decisione La Corte di merito ha osservato che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado non ha fornito alcun valido elemento per la valutazione del danno e ha tratto motivi di decisione dall'esame di tre documenti prodotti in atti e precisa- del mente: 1) un verbale di concordato danno in data 3 14.7.92 per l'importo di lire 8.191.717 sottoscritto dalle due parti;
2) un atto di liquidazione del danno, senza data, per la stessa somma sottoscritto tra il condominio ed il suo assicuratore, Soc. La Fondiaria;
3) altro atto di liquidazione del danno, senza data, e sottoscritto dalla Soc. MEC, nel quale si afferma che le parti hanno concordato l'ammontare del danno in lire 14.231.000 per le opere murarie e in lire 6.811.336 per deterioramento delle merci contenuto nel locale MEC. La Corte ha determinato il danno sulla base del primo documento, perché esso era l'unico ad essere sta- to sottoscritto da ambedue le parti. Il ricorrente, con l'unico mezzo di gravame, deduce vizio logico di motivazione, sull'assunto secondo cui la Corte di Genova avrebbe male interpretato la docu- mentazione da lui prodotta in giudizio. Prospetta una sua versione dei fatti, sostenendo che l'importo del danno risarcibile fu fissato dalle parti in complessive lire 22.422.717 e ripartito poi in due distinti documenti da presentare alla Soc. La Fon- diaria, onde attivare due polizze delle quali una era in favore del condominio e l'altra in favore della Soc. MEC. La censura verte quindi sulla ricostruzione degli accordi negoziali intervenuti tra le parti e sulla in- 4 terpretazione dei documenti prodotti nel giudizio senza alcuna alligazione concernente la violazione delle nor- o vizi me dettate in tema di ermeneutica contrattuale di motivazione sotto il profilo logico. Pertanto la censura risulta incidere nel merito della decisione impugnata e, come tale, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il ricorso deve essere rigettato senza provvedimen- to alcuno in ordine alle spese, non essendosi il condo- minio costituito. РОМ La Corte Rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 17.12.2002. Il Presidente Il Cons. Est. "Age mili Mhillalla ares IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1% MHG. 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA