Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L 2 -7 O B 0 1 - I 6 D 2 L E A T D R S 2 4 O 6 P U . .R M I .P D A l.B D l E a . T R E P U B B L I CA I TAL IAN A b N a E t S 2 E 2 t. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 0561 04 1 sezione civile composta dagli Il i Sign Mac strati: Decadenza opposizione dr. Alfredo Presidente stima e risarcimento. dr. Donato P teda Consigliere R.G. N. 2882/98 dr. Walter Celentano Consigliere Cron.1088Consigliere dr. GI Salmè Consigliere rel. Rep. 181 dr. Fabrizio Forte ha pronunciato la seguente: Ud. 11.07.2000 S E NT E NZ A su ricorso iscritto al n° 2882 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998 proposto: DA COMUNE DI TERNI, in persona del sindaco p.t., eletti- vamente domiciliato in Roma alla V.Cosseria n. 5 pres- so l'avv. G. Romanelli, unitamente all'avv. Alessandro Alessandro dell'ufficio legale del comune, che lo rap- presenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
ME e IU IA RI, eredi di NI CI, elettivamente domiciliati in Roma, V.le Ange- lico n. 12, presso l'avv. GI Pucci che li rappre- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COPIE 1524 CANCELLERIA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE مموح dal Sig. per diritti L. 3000 17 GEN 2001 il IL CANCELLIERE CG407343 - 2 senta e difende, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI NONCHE' IE e AM IA RI, eredi di Virgi- nia CI, già elettivamente domiciliati in Perugia alla P.za IV novembre n. 36, presso l'avv. Franco A- lunno Rossetti che li ha rappresentati e di difesi, con l'avv. GI Pucci da Roma, nel giudizio d'appello. INTIMATI avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 98 del 13 marzo 17 aprile 1997. Udita, nella pub- - blica udienza dell'11 luglio 2000, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., in persona del dr. Rosario Russo, che conclude per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Svolgimento del processo Nel 1993 NI CI conveniva in giudizio dinan- zi alla Corte d'appello di Perugia il comune di Terni che aveva espropriato un suo terreno per realizzarvi programmi d'edilizia residenziale pubblica;
poichè non le era stata offerto alcun indennizzo, nel 1986 aveva domandato al comune di Terni l'indennità, convenendolo dinanzi al locale Tribunale, che s'era dichiarato in- competente. Riproposta la domanda alla Corte d'appello di Perugia di liquidazione delle due indennità d'occu- 3 + pazione e di espropriazione, con rivalutazione e inte- ressi, il comune di Terni eccepiva la decadenza dell' attrice e l'improponibilità dell'opposizione alla sti- ma, per violazione dei termini di cui agli artt. 19 e 20 della L. 865/71, deducendo l'incompetenza dell'adi- ta Corte sul risarcimento dei danni già prescritto e domandando il rigetto nel merito d'ogni avversa prete- sa. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 17 aprile 1997, rigettate le eccezioni di improponibilità della domanda per "intrinseca contraddittorietà", per essersi chiesto l'accertamento di diritti d'indennità e risarcitori derivati alla CI dalla perdita del bene in questione, escludeva la decadenza dall'opposi- zione, non essendo sufficiente a far decorrere il ter- mine dell'art. 19 della L. 865/71, la mera comunicazio- ne dell'ammontare dell'indennità in mancanza del depo- sito della relazione di stima e della pubblicazione nel F.A.L. dell'avviso di deposito, oneri del cui a- dempimento non si era data prova dal comune. Negata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione tempestiva di esso dinanzi ad essa ai sensi dell'art. 50 c.p.c., perchè nel caso non si trattava di transla- tio judicii, essendosi in materia riservata per legge all'esclusiva cognizione alla medesima Corte d'appello in unico grado, era rigettata l'eccezione di prescri- zione, per esser stata questa interrotta dalle atti- vità giudiziarie dinanzi ai giudici incompetenti. Nel merito, riconosciuta la natura edificabile dell'area inserita nel P.E.E.P., la sentenza determinava l'in- dennità d'esproprio in £. 390.869.325, quella d'occu- pazione in £. 14.550.000, oltre agli interessi legali, condannando il comune a pagare le spese del giudizio. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il comune di Terni per cinque motivi e resistono con controricorso EO e GI IA Riccardi, e- redi di NI CI, non difendendosi gli altri due intimati ET e GI IA Riccardi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I cinque motivi di ricorso lamentano: 1) violazione degli artt. 19 e 20 della L. 22 ottobre 1971 n.865 per il profilo della competenza in unico grado della Corte d'appello e dei principi in tema di contraddittorio e diritto di difesa, per avere la sentenza impugnata ne- gato la contraddizione tra domande indennitarie e ri- sarcitorie, affermando la competenza della Corte per la fase d'occupazione successiva a quella legittima;
2) disapplicazione delle norme di cui al primo motivo, per non aver osservato il termine di decadenza di 30 giorni ai fini dell'opposizione alla stima con viola- zione e falsa applicazione anche dell'art. 50 c. p. c., ............. .
5 - non avendo la Corte di merito fatto decorrere il ter- mine dalla notifica dell'esproprio. 3) violazione de- gli artt. 2946, 2935 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p. c., perchè i diritti azionati erano prescritti e sull' eccezione del comune la Corte non aveva deciso;
4)fal- sa applicazione dell'art. 5bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, e dell'art. 1 comma 65 della legge 28 di- cembre 1995 n. 549 e dell'art. 42 L. n. 2359 del 1865, e insufficiente motivazione su detti punti, per avere la Corte erroneamente escluso la riduzione del 40% di cui a dette norme. 5) violazione dell'art. 5bis citato e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi e sulle contestazioni puntuali e precise del c.t. del comune alla relazione del c.t.u. Il controricorso replica su tutti i cinque motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con istanza depositata il 23 giugno 2000, le parti di persona e i loro difensori, premesso di avere tran- satto la lite con contratto rep. 34610 del 4 ottobre 1999, approvato con delibera della G.M. del comune di Terni n. 187 del 5 novembre 1999, definendo i rapporti tra ricorrente e controricorrenti oggetto del presente giudizio, hanno domandato di dichiarare cessata la ma- teria del contendere con compensazione integrale delle spese tra loro. Essendo stato dimostrato, con l'esibi- 6 zione del contratto di transazione e della delibera di approvazione citati,ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che, cessando la materia del contendere, è venuto meno 1' interesse delle parti alla decisione della controver- sia per intervenuta transazione, deve dichiararsi im- procedibile il ricorso (Cass. 23 aprile 1999 n.4035, 27 febbraio 1998 n. 2197 e 27 ottobre 1997 n. 10567 tra molte) e ricorrono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di cassazione, come richie- sto dai ricorrenti e controricorrenti, nulla disponen- dosi rispetto agli intimati. 100
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 luglio 2000. Il presidente Il consigliere estensore CANCELLERIA GEN. 2001 IL CANCELLIERE IN Maria Di NuzzO SITATA Manie 17 DEPO IL CANCELLIERE ggi, 2 -7 0 O Maglia Di Nytzo 1 - I 6 D 2 L E A O D T L S 2 L 4 O 6 O P . B .R M I .P D A UFFICIO ll.B D E a 12/2261 . T b N ta E S 2 E 2 . t r a (Dr.)