Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur non idoneo a determinare la estinzione del processo ex art. 390 e seguenti cod. proc. civ., comporta la improcedibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IU, elettivamente domiciliato ROMA V.LE OPITA OPPIO 65 SC C, presso lo studio dell'avvocato CARLO GARGIULO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROCCO DE BELLIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA IU NT, LA NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI LATINI 4, presso lo studio dell'avvocato GINO TOMEI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 467/97 del Tribunale di ROMA, emessa il 17/12/96 e depositata il 13/01/97 (R.G. 28994/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'estinzione per rinuncia al giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.12.1995 il Pretore di Roma rigettava la domanda di rilascio per necessità dell'appartamento sito in Roma alla Via Stilicone 10 proposta dai locatori CO PP e NZ ZI nei confronti del conduttore NI PP. Avverso detta sentenza proponevano appello il CO e la LA insistendo per la riforma della prima decisione. Il NI chiedeva il rigetto della impugnazione ed in via incidentale la condanna dei locatori al pagamento delle spese di primo grado, in quanto compensate dal Pretore.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 13.1.1997, in accoglimento del proposto gravame, condannava il NI al rilascio dell'immobile.
Osservava, tra l'altro, il Tribunale che i locatori CO NZ avevano documentato la necessità di restituire alla figlia CA, proprietaria, l'immobile da essi abitato, mentre il NI non aveva fornito la prova sulla dedotta disponibilità da parte dei due locatori di un ulteriore immobile di proprietà. Da ultimo, i secondi giudici escludevano che lo scambio di immobili poteva ritenersi idoneo ad escludere la necessità del rilascio, ciò comportando una illegittima compressione dei diritti di un terzo estraneo alla controversia, il genero dei locatori. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NI affidandolo a due motivi.
Hanno resistito con controricorso il CO e la LA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
È in atti istanza dei difensori delle parti con la quale viene chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo bonario tra il NI ed il CO. Orbene, l'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione pur non idoneo a determinare la estinzione del processo ex artt. 390 e ss. C.p.c., è idoneo a comportare la improcedibilità del ricorso stesso per cassazione della materia del contendere essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo (cfr. Cass. 243/95). Tale situazione, in concreto verificatasi, giustifica, pertanto, la declaratoria di improcedibilità della proposta impugnazione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le prati.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999