Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. R. PEREIRA 266, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SEGATO, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO POTENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, (UFFICIO LEGALE POSTE), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 16/05/00 R.G.N. 327/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato POTENTE;
udito l'Avvocato MARRARI CONCETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per cessazione della materia del contendere;
in subordine, rinvio ad altra udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16.5.2000 il Tribunale di Benevento, accogliendo l'appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città, ha rigettato le domande proposte da RI AZ nei confronti dell'azienda, dirette all'accertamento dell'illegittimità del suo trasferimento presso l'Agenzia di coordinamento di Molinara, con reintegrazione nelle funzioni presso la sede di Benevento, e al riconoscimento del diritto della medesima ad essere inquadrata nel secondo livello dell'area quadri. Compensava le spese del doppio grado di giudizio. La AZ ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alle richieste formulate in via principale in sede di discussione orale sia dai difensori di entrambe le parti, sia anche dal Procuratore generale, deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere, che determina il venir meno dell'interesse al ricorso e quindi l'inammissibilità sopravvenuta del medesimo (cfr. Cass., Sez. un., 18 maggio 2000 n. 368). Infatti dalla prodotta copia del verbale della conciliazione intervenuta il 13.2.2002 davanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Benevento, documento cui hanno fato riferimento entrambe le parti, risulta che la AZ ha rinunciato ai diritti fatti valere nel presente giudizio, obbligandosi a restituire ratealmente le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. Peraltro le Poste italiane hanno inquadrato la lavoratrice nell'area quadri di secondo livello con effetto dal giorno successivo a quello dell'accordo, con applicazione della medesima quale direttore di ufficio locale nell'ambito della Filiale di Benevento, fatte salve diverse esigenze organizzative e produttive della Società. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004