Sentenza 9 novembre 2001
Massime • 1
La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122, come modificata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall'art. 37 della legge 7 dicembre 1999 n. 472, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato previsto dall'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 in un caso di costruzione di parcheggi, destinati a pertinenza di fabbricati esistenti, in base ad una autorizzazione priva di qualsiasi riferimento agli elementi atti a individuare il detto rapporto pertinenziale).
Commentario • 1
- 1. Edilizia abusiva: la Cassazione chiarisce il concetto di parcheggioAmbra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
E' condizione per l'edificabilità di parcheggi pertinenziali, previa mera presentazione di dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 9 della l 24.03.1989, n. 122, ed indipendentemente dalla procedura normativamente suggerita dall'amministrazione comunale, la specifica individuazione, nella d.i.a. stessa, delle costruzioni principali, non necessariamente limitrofe alle nuove costruzioni, alle quali accede il vincolo di pertinenzialità. Secondo la sentenza che può leggersi in calce, condizione per l'edificabilità di parcheggi pertinenziali, previa mera presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 9 della l 24.03.1989, n. 122, è la specifica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2001, n. 44010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44010 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 09/11/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere N. 3132
3. Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere N. 26260/2001
sull'impugnazione proposta da AR TT, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 febbraio 2001, disponeva il sequestro preventivo di opere edilizie in corso di esecuzione, finalizzate alla realizzazione di numerosi parcheggi, tra i quali quello iniziato in viale Colli Aminei dalla s.r.l. "SAIA" di AR TT.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 marzo 2001, rigettava l'istanza di riesame avanzata dal TT, confermando il provvedimento del primo giudice.
Ricorre ora il TT, deducendo carenza di motivazione, violazione della legge 24.3.1989 n. 122 (c.d. "legge Tognoli") e delle relative norme modificatrici (L. 127/97), nonché violazione delle delibere comunali attuative della legge medesima. Assume il ricorrente che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente ignorato che, proprio in ragione delle modifiche introdotte alla "legge Tognoli", era consentita la realizzazione di parcheggi da destinarsi a persone residenti nell'area di 500 metri pertinenziali.
La società di cui era titolare il TT aveva iniziato l'esecuzione dei lavori, attenendosi alle prescrizioni dell'Autorità comunale. Di talché, esclusa la sussistenza di qualsiasi indizio su intese collusive tra il privato e gli organi della P.A., si doveva riconoscere la legittimità dell'iniziativa intrapresa ed il difetto del "fumus" dell'illecito ipotizzato.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La normativa derogatoria ed eccezionale introdotta con la "Legge Tognoli" (confermata con modificazioni dall'art. 17 comma 90 della L.15 maggio 1997 n. 127 e da ultimo con l'art. 37 della L. 7 dicembre 1999 n. 472), che legittima il rilascio di autorizzazione gratuita per l'esecuzione di lavori generalmente assoggettati a concessione onerosa, trova la sua "ratio" nell'esigenza di consentire la realizzazione di parcheggi ai proprietari di unità abitative che ne siano sprovviste, attraverso l'utilizzazione del sottosuolo o dei locali al piano terreno del fabbricato, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ovvero utilizzando il sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, come ad esempio cortili, piazzali e giardini ricompresi nel lotto originario sul quale insiste il fabbricato, purché - in tal caso - le opere da realizzare non siano in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.
In tale prospettiva, univocamente disegnata anche dalla lettera legislativa, il sorgere del vincolo pertinenziale tra l'opera da realizzarsi e l'unità immobiliare cui essa è destinata ad essere funzionale deve essere immediato e riconoscibile. Ne consegue che l'opera medesima può essere autorizzata soltanto ove sia preventivamente indicato - nella sua consistenza ed ubicazione - il fabbricato "servito": e ciò al fine di consentire distorsioni meramente speculative della provvidenza offerta dallo strumento normativo.
Ciò premesso in linea di principio, va rilevato che - nel caso di specie - il giudice del riesame, con motivazione diffusa e circostanziata, ha escluso che l'atto autorizzativo rilasciato alla "SAIA" fosse conforme alle prescrizioni di legge, difettando interamente i requisiti essenziali a consentire l'individuazione del rapporto pertinenziale. Si trattava in realtà - si afferma nel provvedimento impugnato - di parcheggio progettato per servire unità immobiliare non identificabile neppure attraverso l'atto unilaterale d'obbligo, redatto con riferimenti del tutto vaghi ad un'astratta "fascia di popolazione".
Alla stregua di tale argomentazione, che appare ancorata ad apprezzamenti di fatto sottratti allo scrutinio di legittimità ed è aderente all'enunciato indirizzo interpretativo, si deve escludere la fondatezza delle censure rivolte all'impugnato provvedimento. Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2001