Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 2
L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ..
Nel caso di decesso o di incapacità della parte costituita sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta o incapace da considerarsi processualmente ancora in vita e capace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NU DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA BELLONI, difesa dall'avvocato LUIGI FORNACIARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DA IA UN IN PROPRIO E NQ DI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ SUI FIGLI MINORI US IANNA E US IZ, nonché ES ES, US IA TE, US CA, US AR, US ON, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE CARSO 121 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN FRANCO ANEDDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso le sentenze: non definitiva n. 200/96 della Corte d'Appello di Cagliari del 24.5/25.7.96 e definitiva n. 226/97 del 18/04.18/06/97 (R.G. 148/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. NT LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso ed il rigetto del 2^, 3^ e 4^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.9.1985 IR NT (infradiciottenne) uccise a colpi di pistola in un bar di UR LA (CA) i fratelli GU TO e GU OR. Nel successivo procedimento penale, instauratosi a carico del IR NT, si accertò che tra le famiglie IR e GU erano insorti gravi contrasti, ai quali i IR avevano attribuito la distruzione dolosa di beni della loro famiglia. Il IR NT fu condannato per omicidio volontario a diciotto anni di reclusione ed a L. 500.000 di multa. SA ES (vedova di GU OR), in proprio ed in rappresentanza dei figli minori GU MA TE, GU CA, GU AR e GU DO, nonché OD MA RU (vedova di GU TO), in proprio ed in rappresentanza delle figlie minori GU MAnna e GU ZI, ottennero poi sequestro conservativo mobiliare e immobiliare in danno di IR SI e di CI DE, genitori del IR NT;
indi entrambe, nelle rispettive duplici qualità, convennero i coniugi IR-CI dinanzi al Tribunale di Cagliari per sentirli condannare, a sensi dell'art. 2048 cod. civ. e previa convalida del sequestro, al risarcimento dei danni. I convenuti contestarono il fondamento della domanda. Assunta una prova per testi ed acquisiti documenti, il Tribunale, con sentenza del 16.3.1994, rigettò la domanda. Hanno appellato la SA ES e la OD MA RU, sempre nelle stesse qualità. Gli appellati IR SI e CI DE hanno pregiudizialmente eccepito la inammissibilità dell'appello proposto da SA ES in nome e per conto delle figlie MA TE, CA e AR, divenute maggiorenni nel corso del giudizio di primo grado. Nel merito hanno chiesto il rigetto del gravame. Con sentenza non definitiva del 25.7.1996 la Corte di Cagliari ha convalidato il sequestro conservativo, ha rigettato l'eccezione pregiudiziale e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha affermato la responsabilità del IR SI e della CI DE (quali genitori del minore omicida) in ordine agli eventi mortali, osservando: 1) che l'appello proposto dalla SA in rappresentanza delle figlie ormai maggiorenni era ammissibile perché la cessazione della rappresentanza legale non era stata dichiarata dal procuratore della SA;
2) che i genitori del IR NT non avevano dimostrato di non aver potuto impedire gli omicidi, non avendo provato di aver adeguatamente educato e vigilato il figlio. Con sentenza definitiva del 18.6.1997 la stessa Corte ha condannato il IR e la CI al risarcimento dei danni in favore delle appellanti. Avverso entrambe le sentenze ricorre la sola CI DE (essendo nelle more deceduto il IR SI) con quattro motivi. Resistono con controricorso OD MA RU (per sè e per le figlie minori GU MAnna e GU ZI), nonché SA ES ed i suoi figli, tutti maggiorenni, GU MA TE, GU CA, GU AR e GU DO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione (già esaminata e respinta dalla Corte di merito) di inammissibilità dell'appello che SA ES ha proposto nell'espressa qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori MA TE, CA e AR. Sostiene che la SA non avrebbe potuto ritenersi legittimata alla impugnazione in rappresentanza delle figlie, perché queste nel corso del giudizio di primo grado avevano raggiunto la maggiore età e, quindi, la piena capacità processuale. L'eccezione non ha fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui nel caso di decesso o di incapacità della parte costituita, sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta o incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita e capace (Cass. Sez. Un. 21.2.1984 n. 1229) . Questo principio, dal quale non v'è ragione di discostarsi, vale evidentemente anche nel caso di perdita del potere di rappresentanza processuale del genitore sul figlio minore per effetto dell'acquisto della capacità processuale da parte del rappresentato ed è, quindi, applicabile anche alla specie in esame, in cui il procuratore della SA, che nel procedimento di primo grado non aveva dichiarato ne' notificato il fatto interruttivo costituito dalla cessazione della rappresentanza legale di costei, ha legittimamente proposto appello per la stessa SA, avvalendosi della procura che gli era stata conferita per entrambi i gradi di merito dalla persona che, avendo al momento della instaurazione del giudizio di primo grado rivestito la qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie all'epoca minori, doveva nel giudizio di appello, in conseguenza della mancata dichiarazione del fatto interruttivo, considerarsi ancora processualmente investita del potere di rappresentanza legale. Il motivo fin qui esaminato va, pertanto, disatteso.
Con gli altri tre motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2048 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché illogicità e insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte di merito le abbia attribuito la responsabilità del fatto illecito commesso dal minore suo figlio, quantunque la presunzione di colpa che, ai sensi dell'art. 2048, grava a carico dei genitori per i fatti illeciti dei figli fosse stata nella specie ampiamente superata dalla dimostrazione del fatto che al minore IR erano state impartite una adeguata istruzione ed una sana educazione. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 29.10.1965 n. 2302; Cass. 29.1.1971 n. 227;
Cass. 16.5.1984 n. 2995; Cass.
7.8.2000 n. 10357), secondo cui la inadeguatezza della educazione impartita e della vigilanza esercitata dai genitore può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito commesso dal minore, ha osservato che le modalità del fatto delittuoso dedotto in contestazione (uccisione di due persone con colpi di pistola esplosi alle spalle, a mezzo di un'arma clandestina e per motivi riconducibili a pregressa, profonda intolleranza fra gruppi familiari) avevano rivelato "il temperamento irruente ed astioso del giovane IR, la sua mancanza di valori morali e la sostituzione degli stessi con valori negativi (quali l'attaccamento esagerato ai beni materiali, l'odio e la vendetta)" e in definitiva "un quadro caratteriale e comportamentale del giovane" che non avrebbe potuto considerarsi "frutto di una corretta educazione e che avrebbe dovuto quanto meno imporre ai genitori una ben diversa vigilanza". Questa motivazione è adeguata ed immune da vizi logici o giuridici e sfugge, quindi, al sindacato di legittimità. I motivi testè esaminati, che investono soltanto la sentnza non definitiva (quella definitiva essendo stata impugnata solo perché conseguente alla prima) vanno, pertanto, disattesi. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001