Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 67311 S 5 8 9 O I 1 / Z 4 / A 6 R 2 T T CORTE SUPRE0 7272/02 S REPUBBLICA ITALIANA I R . G F . E D L R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A E A . D . B D I A S A T E Oggetto N I T E 1 R S N 3 I E 1 TRIBUTI E A S T . ACCERTAMENTO E A N REDDITO DI IMPRESA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22423/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 20334 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere SPAGNA MUSSO - Consigliere - Ud. 07/02/02 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67311 sul ricorso proposto da: AG VO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI MAIO, difeso dall'avvocato AMELIA APREA, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD LA SPEZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso STATO, che lo1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 rappresenta e difende ope legis;
742 controricorrente avversO la sentenza n. 146/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. RI IV, esercente l'attività di auto- trasporto per conto terzi, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso ed il Mag- giari ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, l'odierno ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio finanzia- rio competente ha recuperato a tassazione (ai fini IRPEF ed ILOR) costi di competenza dell'anno 1991. La Commissione Tributaria Provinciale ha parzialmente an- nullato il recupero. L'Ufficio ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza og- getto dell'odierno ricorso, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato i recuperi per 2 spese di carburante e trasporti ad opera di terzi.
1.3. A sostegno del ricorso in esame deduce due mo- tivi: a) carenza di motivazione in relazione al recupe- ro del costo dei carburanti per automezzi non circolan- ti nel periodo cui la spesa si riferisce;
b) insuffi- ciente e/o contraddittoria motivazione sul recupero del costo dei trasporti effettuati da terzi.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2.Sul punto relativo al recupero dei costi del carburante. Assume il ricorrente che la affermazione secondo la quale "la quota parte di carburante che ri- sulterebbe utilizzato nel mese di agosto non trova ri- scontro nelle prestazioni fatturate” sarebbe generica, anche perché non darebbe risposta alle eccezioni ed al- legazioni prospettate dal contribuente. In realtà, il solo fatto che le prestazioni fatturate non siano tali da giustificare il consumo dei carburanti portato in deduzione, è circostanza che legittima il recupero del costo. Peraltro, il ricorrente non specifica quali sa- rebbero gli argomenti che sarebbero rimasti privi di adeguata analisi da parte del giudice "a quo". E' noto, infatti che "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tut- ti gli elementi necessari a costituire le ragioni per 3 cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed acce- ...! a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi dere, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997). riguardante 2.3. Quanto alla seconda censura, il costo dei tra- sporti effettuati da terzi, il recupero è stato ritenuto legittimo, in parte, perché le relative fatture erano state emesse da una ditta inesistente e, in parte, per- ché risultavano fatturate un numero di ore di lavoro, nell'arco del mese di settembre, assolutamente invero- simile. Inoltre, il giudice "a quo" ha puntualizzato che gli assegni che il ricorrente assume di avere ver- sato "non risultano prodotti tra gli atti del giudizio e comunque, data la loro astrattezza, avrebbero un va- lore probatorio molto relativo" (p. 3). Senza contare che l'ammontare delle cifre per le quali sarebbero sta- ti emessi gli assegni, non corrispondono a quelle fat- turate (ivi). Sul punto, dunque, la motivazione appare congrua ed ogni altra valutazione attiene al merito.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato e le spese, liquidate come da dispositivo, se- 4 guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1650,00 (milleseicentocinquantuanta/00) di cui 1500,00 (millecinquecento bc) per onorario, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002. Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone)funky Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Orestano) Thrill тишка Groses IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoAu فاطمه 17 MAG. 2002 DE 0. Grou E 6 8 N 5 9 A . O 1 I I / M Z R 4 - / A A 6 B R 2 T T . . L U S R I L . B P G A I . . E D R B R T L A E A T A I D 1 I D R S 3 E E 1 N T E T . S N A N I E A S M E 5