Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 1 931 6-0 Popold aliano01 REPUBBLICA ITALIANA Im La Con S ema di Cassazione Sezione Lavoro 1 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. Presidente R.G.m. 438/1999 dr. Michele Ammumsiata Consigliere rel. Grom. 2400 dr. Donato Figurelli Rep. dr. Giancarlo D'Agostino Consigliere 2 dr. Bruno Balletti Consigliere Ud. 15.03.2001 dr. Giovanni Mammone Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA figurati sul ricorso proposto da: RE LF, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato im Roma alla via Monte delle Gioie n. 1 presso lo studio del- l'avy. Carolina Valensise, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Car- mine La Fratta, ricorrente;
CONVERO Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana di Taranto, in persona del Direttore Generale e legale rappresen- 1225 tante pro-tempore dr. Giovanni Di Summa, elettivamente 1 - domiciliata im Roma alla via Ludovisi n. 35 nello studio del prof. avv. Gaetano Veneto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del controricorso, in virtù della delibera- zione n. 1 del 28 gennaio 1999 della Commissiome Amministratrice, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di - 31 agosto 1998, m. 1306/98, Taranto in data 9 luglio рутив m. 2928/95 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 marzo 2001; udito l'avv. Giuseppe Raguso per delega dell'avv. Gaeta- no Veneto per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I 2 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 13 settembre 1995 1'A.M.I.U. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Taranto, giudice del lavoro, in data 1° dicembre 1994 · - 15 giugno 1995, com la quale si dichiarava il diritto del signor LF AR, dipendente del IV livello, ad essere inquadrato nel V livello con decorrenza 1° gennaio 1988, com obbligo dell'azienda di corrispon- dere le relative differenze retributive. L'appellante chiedeva, im riforma dell'impugnata sen- рушив tenza, rigettarsi la domanda del AR. Costituendosi in grado di appello, questi chiedeva il rigetto dell'appello. -Com sentenza in data 9 luglio 31 agosto 1998 il Tri- bunale di Taranto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal AR. Osservava il Tribunale che la prova per testi espletata in primo grado non si rivelava infatti idonea a supporta re la domanda proposta dal AR%3B che in particolare era emerso da detta prova che il luogo in cui operare nonchè l'itinerario di massima da seguire venivano pre determinati dal capozona direttamente o per il tramite del caposquadra, preposto altresì al controllo sulla e- secuzione del servizio%3B che, solo in caso di assenza del caposquadra, spettava al conduttore della spazzatrice -- 3 - (e quindi al AR) il compito di modificare il per- corso da seguire sempre nell'ambito della medesima - zona . Aggiungeva il Tribunale che così ricostruite, le man- sioni del AR non erano sussumibili nel V livello del CCNL 19.6.1987, comprendente i "lavoratori che, oltre ad eseguire la loro specifica mansione, coordinano e con- trollano, con apporto di notevole competenza tecnico- pratica, altri lavoratori del gruppo inferiore, eserci- filmed tando anche un certo potere di iniziativa, per la condot- ta ed i risultati delle operazioni"%;B che il AR non aveva un apprezzabile "potere di iniziativa" e che il coordinamento degli altri lavoratori addetti alla squa- dra, avendo contenuto meramente operativo, non richie- deva "apporto di notevole competenza tecnico pratica"; che le mansioni svolte dal AR erano invece perfetta- mente inquadrabili nel IV livello contrattuale già in godimento, relativo ai "lavoratori specializzati che svol gono attvità (...) per le quali è richiesta una prepara- zione professionale specifica com autonomia operativa con nessa ad istruzioni generali nom necessariamente dettagliate". Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 dicem- bre 1998, il AR ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo. L'A.M.I.U. ha resistito con controricorso notificato il 29 gennaio 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, demunziando violazione degli artt. 437, 115 c.p.c., difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà della medesima, travi samento delle risultanze istruttorie sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applica- zione degli artt. 2103, 1362 c.c., il ricorrente de- руптива duce che il Tribunale ha ignorato le prove precosti- tuite prodotte dal ricorrente con le deduzioni del 3 maggio 1998,, dalle quali emergerebbe l'inaffidabilità dei testi AN, RA e AB;
che il Tribu- nale ha errato nell'escludere che nel caso di specie ricorressero gli elementi caratterizzanti la figura professionale del V livello contrattuale%3B che l'espres sione "un certo potere" nom prevedeva um potere di ini ziativa pieno ed autonomo%;B che era il ricorrente ad o- perare la scelta del percorso da seguire ed a coordina- re gli altri lavoratori di livello inferiore%; che il Tribunale avrebbe dovuto dar credito ai testi Legari e SE. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deduci- bile in sede di legittimità ex art. 360 m. 5 c.p.c., - 5 - sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il manca- to o deficiente esame di punti decisivi della controver- sia, e nom può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giu- ridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e sceglie- re, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. 11 giugno 1998 m.5802). E nella specie il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla scelta ed alla valutazione delle prove, di tal che la diversa ricostruzione dei fatti, ef- fettuata dal ricorrente, si risolve in una censura inam- missibile i sede di legittimità. Imfondata è poi la censura, com la quale il ricorrente la- menta una erronea interpretazione della normativa contrat- tuale. Il Tribunale ha invero fornito una congrua e lo- : ་ ་ - ་ gica motivazione nell'interpretazione dei livelli previsti - 6 - dalla contrattazione collettiva, e sulla base dei criteri emucleati ha individuato il livello spettante al ricorren- te. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compen- sate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso im Roma il 15 marzo 2001. Il Presidente (dr. Michele Annunziata) м. Амилини IN CANCELLIERE Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Oggi 19 LUG. 2001 (dr. Donato Figurelli) A IL CANCELLIERE Пропой Приве L S A T 3 , 3 A 5 C . A N 3 0 U 1 7 Q P C M I A 1 1 A D D E T , S A E O T R O C N T T E S T I S L I E G R E I A R D L L O E D - 7 -