Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di annullamento parziale della sentenza, è configurabile la formazione del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe "disposizioni della sentenza" secondo la dizione adoperata dall'art. 624 cod. proc. pen., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. (Fattispecie nella quale, annullata la sentenza di merito sui soli punti relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena per difetto di motivazione, il giudice di rinvio aveva confermato la sentenza annullata e, nel successivo giudizio di cassazione, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione invocata dal ricorrente, sul rilievo della formazione del giudicato sulla responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/1999, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 22.02.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 217
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.48599/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) EL CH AM n. il 23.12.1969
avverso sentenza del 29.09.1998 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto
Con sentenza 12/6/1991 il Tribunale di Padova dichiarava El RI AM e LI AS colpevoli del reato di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma in danno di AG HI (così qualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio), commesso in concorso con altre persone non identificate in data 24/11/1990, e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, li condannava ciascuno alla pena di anni due di reclusione con i doppi benefici di legge. A seguito di rituali appelli degli imputati tale decisione veniva confermata con sentenza del 13/3/1996 della Corte di Appello di Venezia. A seguito di ricorsi presentati da entrambi gli imputati, con sentenza del 20/1/1997 la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti e alla determinazione della pena per difetto di motivazione.
Con sentenza del 29/9/1998 la Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado. In particolare la Corte di merito - dopo aver disatteso l'eccezione di prescrizione del reato sul rilievo che in ordine all'accertamento del fatto-reato e all'affermazione di responsabilità si era già formato il giudicato - manteneva fermo il giudizio di comparazione, osservando che la ritenuta equivalenza tra le concesse attenuanti e la ricorrente aggravante appariva adeguata in relazione alla straordinaria gravità del fatto desunta dalla entità delle lesioni subite dalla vittima (accertato affondamento cranico), dall'intervento di più aggressori contro una sola persona, che tentava di darsi alla fuga, dall'evidente sproporzione del movente. Inoltre anche l'entità della pena doveva ritenersi adeguata, tenuto conto della peculiare gravità della condotta offensiva non mitigata da alcun elemento valutabile a favore degli imputati, tanto più che la loro incensuratezza era già stata valutata al fine della concessione delle attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il solo difensore di El RI AM, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 624 c.p.p. sul rilievo che erroneamente non era stata accolta l'eccezione riguardante la prescrizione del reato. Infatti i capi relativi al giudizio di comparazione e alla entità della pena si trovavano in connessione essenziale con il capo riguardante l'affermazione di responsabilità, dovendo il giudice di merito necessariamente riesaminare i vari aspetti del fatto-reato.
Tale motivo è infondato.
Infatti - secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 26/3/1997, proc. Attinà; Cass. Sez. Un. del 19/19/1994, proc. Cellerini;
Corte Costituzionale ord. 367/1996) - deve ritenersi sussistente la configurabilità del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Infatti la parte della sentenza, con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato, e la parte della sentenza, con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, entrambi costituiscono "disposizioni della sentenza" secondo la dizione adoperata dall'art. 624 c.p.p., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista "autorità di cosa giudicata", in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. Pertanto, poiché nel caso di specie l'annullamento riguardava esclusivamente il "quantum" della pena, la parte relativa alla affermazione di responsabilità, concettualmente autonoma rispetto alla determinazione della pena, aveva già acquistato l'autorità di giudicato, di guisa che correttamente la Corte di merito ha escluso l'applicazione della causa estintiva della prescrizione, maturata nelle more del giudizio di rinvio e, quindi, dopo la formazione del giudicato in ordine alla affermazione di responsabilità. Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e al diniego della riduzione della pena sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe considerato che il contributo dell'imputato all'azione criminosa era stato modesto, che l'imputato era incensurato e che lo stesso svolgeva una onesta e dignitosa attività lavorativa.
Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio alla particolare gravità delle modalità esecutive (numero degli aggressori, entità delle lesioni, ecc.) e alla intensità del dolo, desunto anche dalla evidente sproporzione del movente. Ne consegue che la sentenza impugnata sotto tale profilo non merita alcuna censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tanto più che le dedotte censure sono già state correttamente valutate in sede di merito, ove tra l'altro è stato evidenziato che la peculiare gravità della condotta offensiva non poteva essere mitigata da alcun elemento valutabile a favore dell'imputato. Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999