Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di elemento psicologico nel delitto di emissione di assegno senza copertura (art. 2 legge 15.12.1990 n. 386), poiché l'assegno è un titolo di credito formale ed astratto, trasmissibile per girata e contenente l'ordine incondizionato di pagamento a vista, il dolo non è escluso (quantomeno quello eventuale) neanche quando, in violazione del patto di riempimento, venga presentato per l'incasso un assegno postdatato o privo di data . Invero il momento consumativo del reato è da ravvisarsi in quello in cui l'assegno, presentato in tempo utile, non viene onorato, per mancanza o insufficienza di provvista, dovendosi intendere per tempo utile quello che deve essere calcolato facendo riferimento al dato formale che appare quale giorno di emissione e non a quello, eventualmente anteriore, della effettiva "traditio".
In tema di assegno bancario, la tesi della emissione del titolo in una data diversa da quella che appare sullo stesso deve essere rigorosamente provata, in quanto, fino a dimostrazione del contrario, avrà vigore la prova derivante dal dato formale e documentale evidenziato dal titolo e dalla disciplina sostanziale del sistema di norme che regola la materia, sistema che, imponendo rigidi requisiti formali a vietando il patto di successivo riempimento, comporta la presunzione semplice della corrispondenza della data apposta sul titolo a quella di compilazione e di effettiva "traditio" (Nella fattispecie, il ricorrente aveva eccepito la prescrizione, sostenendo che il titolo era stato emesso prima della data sullo stesso apposta e denunciando che, in sede di appello, si era omessa la assunzione di prova decisiva sul punto. La Suprema corte, sulla base dei principi sopra esposti e rilevando che la mancata rinnovazione del dibattimento in secondo grado era da addebitarsi all'inerzia del ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo accusatorio, ha rigettato il ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/1999, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 8/1/1999
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Franco Marrone Consigliere N. 10
3. Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 24416/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA SE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 24.3.98 della Corte di Appello di Messina Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Carmine Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato venne condannato per il reato previsto dall'art. 1 Legge 386/90,commesso il 22.6.90. La Corte di Appello, inquadrato il fatto nell'art.2,ha ridotto la pena a mesi uno di reclusione. L'imputato ricorre e denunziata: A- la "violazione di norme per l'assunzione delle prove in appello e i vizi di motivazione in ordine alla pretesa mancanza di prova, incongruamente sostenuta, della emissione dell'assegno in epoca anteriore al 1990. La mancata comparizione del teste, che era a conoscenza del fatto, doveva comportare l'accompagnamento coattivo dello stesso e non la revoca dell'ordinanza ammissiva;
B- L'intervenuta prescrizione, in quanto l'assegno, tratto su un conto corrente chiuso prima del 1990,era stato abusivamente riempito, in epoca successiva.
L'assegno bancario è un titolo di credito formale ed astratto, trasmissibile con girata, contenente l'ordine incondizionato, che prescinde dal rapporto sottostante, di pagamento a vista. La destinazione alla circolazione è un attributo intrinseco dell'assegno, non sopprimibile per volontà del privato, in quanto la norma incriminatrice tutela, non solo l'interesse del singolo creditore, ma anche quello dei terzi e, quindi, l'interesse pubblico alla sicura trasmissibilità del titolo. Tale disciplina è inderogabile, dunque, con la conseguenza che le interne pattuizioni, dirette a trasformare il titolo da mezzo di pagamento a strumento di garanzia, sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di emissione di assegno bancario senza provvista. La trasferibilità e il carattere formale del titolo spiegano anche il divieto, ancora esistente, anche se non penalmente sanzionato, di emettere assegni privi di data o postdatati. Il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, e la violazione dei termini del patto sono parimenti irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato. È vero che il delitto previsto dall'art.2 Legge 386/90 si perfeziona, quale reato di evento, nel momento in cui l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per mancanza o insufficienza di provvista, ma è anche vero che per il calcolo del "tempo utile" bisogna far riferimento al dato formale e apparente risultante dal documento quale giorno di emissione, e non a quello, eventualmente diverso, della effettiva traditio. La prevalenza dell'elemento formale su quello reale scaturisce della natura dell'assegno bancario e del reato plurioffensivo e, in modo positivo, dagli artt.31, 32 e 35 RD 21 dicembre 1933 n. 1736. La nuova disciplina sanzionatoria si innesta, infatti, sui principi, ancora validi, che regolano l'assegno le tre norme stabiliscono che l'assegno è pagabile a vista e che ogni contrario patto si ha per non scritto, che quello postdatato può essere presentato all'incasso anche prima del giorno dedicato come data di emissione e, infine, che l'ordine di non pagare ha effetto solo dopo che sia consunto il termine utile per la presentazione. L'emissione di un assegno senza data o postdatato non esclude, dunque, per i principi esposti, la responsabilità del traente, neppure sotto il profilo soggettivo, ravvisabile quanto meno a titolo di dolo eventuale(Cass., Sez.V, sent. 18/09/97, mass 208607, idem, sent.7.7.98, mass.211481).È vero che il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, genera il surrettizio spostamento del tempo di emissione dell'assegno e, quindi, con riferimento alla precedente disciplina sanzionatoria, del momento consumativo del reato, con rilevanti conseguenze sostanziali, ai fini della estinzione del reato per prescrizione o amnistia. L'evidente inquinamento processuale che ne deriva e la natura formale del titolo giustificano, però, il principio per cui l'emissione in una data diversa da quella che appare sul titolo deve essere rigorosamente dimostrata per travolgere la prova derivante dal dato formale in sè, che è elemento probatorio documentale, e dalla disciplina sostanziale-ricavabile da tutto il sistema di norme che regolano la materia- che, imponendo determinati requisiti formali e vietando il patto di successivo riempimento, comporta la presunzione iuris tantum della corrispondenza della data apposta sul titolo a quella della compilazione e dell'effettiva traditio. Ciò posto, si rileva che, nel processo accusatorio, regolato dal principio dispositivo, è legittima la denunzia dell'omessa assunzione della prova contraria, richiesta e non ammessa, ma l'imputato non può dolersi della mancata rinnovazione del dibattimento, e, quindi, della revoca dell'ordinanza ammissiva, qualora, come nella specie, il diritto alla prova si sia consunto con la mancata tempestiva deduzione nelle forme e nei termini di cui all'art.495 cpp. L'assegno, quindi, è stato emesso nella data risultante dal titolo ed è stato consumato con l'infruttuosa presentazione per il pagamento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 8 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999