Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
) E C A 3 P 7 Aula N 3 . I LA CORTE SUP02440/ 03 3 E IC 0 D 3 REPUBBLICA ITALIANA IU E 6 G 4 . E T N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . R T A S (I Ogezno Riems awes SEZION TERZA CIVILE Autumn judice pact Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17492/0 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA L Consigliere Cron.5595 SABATINI Cott. Francesco - Rep+ Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rel. Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTELPOTO (BN), in persona del Sindaco pro temporc Sig. RL CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio legale IZZO, difeso dall'avvocato RICCARDO SATTA FLORES, giusta delega in atti;
- ricorrente contro r AN TO, elettivamente domiciliac in ROMA VIA M MERULANA 231, pressc 10 studic de l'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo diferdo, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2434 avverso la sentenza Ji 383/01 del Giudice di pace di e depositata il 30/03/01 ¡R.G. BENEVENTO, emessa 1040/99) udita la relazione della causa avolla nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Anton: MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità de ricorso, conle conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che il Comune di Castelphoto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giu- dice di pace di Benevento aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta di condanna di TO TA al pagamento della somma di lire 191.559, a titolo di cor- rispettivo non pagato per l'erogazione dell'acqua pota- bile per l'anno 1991, 1992 e 1993; che con l'unico motivo di ricorso il Comune di Ca- ate photo ha dedotto la violazione e Talsa applicazione deg i artt.. 2948, Γι 4, 2943 e 2945 C.C. подпске 1' omessa e insufficiente motivazione della sentenza in- pugnata, lamentando che erroneamente i Giudice di pace aveva ritenuto fondata l'eccezione di proscrizione, in quanto l'iscrizione nei ruoli pubblicati la aveva in- 2 terrotta;
che ON UZ ha resistito con controricorso;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il сол- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in camera di consiglio;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art, 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo casc anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonchó ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adoc- tato sia Inficiala da ип vizio che, attenendo ad ur punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero ai adicale ed in sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre là censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del 7. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in casu di inosservanza 0 falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitaria (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (v. per es, Case. S.U. 15 ot- 3 नेट tobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente né apparente, essendo chiaramente comprensibi- lo la ratio decidendi adottata;
ritenuto, in conclusione, che i ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- ccn senLenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.C.F che le зрезе seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
cordanna il Comune di Castelproto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 (cento/00) per spese e in euro 500,00 (cinquecento) per onorari. Così decisc in Roma il 3 dicembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ESENTE DA RAGISIN Мриши ARTT. 46 E 39 £. 2 . (IST.NE GIUDICA O PAGO) حس ☐ CANCELTIERE C1 Innocent Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.9 FEB 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4