Sentenza 18 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 0067206 I 9 9 1 Z - A N 4 / R - 8 T 02 345/02 2 S B . I . R R.G. 21 enza el 23. 21 G . L P L E . A A R D T . L PUBLICA ITALIANA B U A E A B D D I T I E S R 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T N 3 I T E 1 N R S E . E I S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A T E A SEZIONE TRIBUTARIA M Go 5598 composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni Olla Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Francesco Tirelli Consigliere ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 67206 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
SA SV, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Finocchi, presso il cui studio in Roma, via Tacito 50 (studio avv. Massimo Romiti), é elettivamente domicillato, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, n. 196/2/1998, sezione n. 2, del 24.6/24.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
2 Udito l'avv. dello Stato Barbieri per l'Amministrazione finanziaria, 8 0 2 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di PO notificava ad SV SA un avviso di accertamento dell'IRPEF dovuta per l'anno 1987, avverso il quale il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado. Il ricorso veniva rigettato. L'appello del SA veniva accolto dalla Commissione tributaria Regionale dell'Umbria sul rilievo che "le doglianze del ricorrente sono del tutto fondate". Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando l'omessa e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c., dell'art. 36 comma 2 e 57 del d. lgs. 546/1992, dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.. Assume la ricorrente che il difetto di motivazione era talmente grave da tradursi in una violazione di legge e che l'asserita illegittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo integrava una domanda nuova inammissibile nel giudizio di appello. Resiste con controricorso il contribuente deducendo, in via pregiudiziale, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal ricorso per cassazione perché proposto, in violazione dell'art. 327 c.p.c., oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di appello pur prolungato in considerazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
in via subordinata, l'infondatezza del ricorso in quanto la sentenza impugnata aveva inteso accogliere l'atto di appello per le ragioni in esso indicate, di guisa che il diritto di difesa, sia pure “per relationem", doveva ritenersi garantito. Motivi della decisione 2 A. L'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente per non essere stato presentato il ricorso entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, prolungato per il periodo di 45 giorni sospensione feriale dei termini, é infondata. Il periodo di sospensione dei termini processuali, che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ( art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742 ), é di 46 e non di 45 giorni. Conseguentemente, il ricorso per cassazione, notificato il 9.11.1999, deve ritenersi tempestivo perché proposto, in osservanza dell'art. 327 primo comma c.p.c., entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (24 settembre 1998).
2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria merita poi accoglimento per quanto concerne la questione pregiudiziale sollevata. L'art. 36 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546, non dissimilmente dall'art. 132 c.p.c., prescrive che la sentenza deve contenere, tra l'altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto. Tale requisiti mancano completamente nella pronunzia impugnata, la quale non indica neppure sommariamente i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione. ри Anche la motivazione della sentenza é d'altra parte del tutto carente, non consentendo di individuare la ratio decidendi. Il giudice di appello si é limitato infatti ad affermare, in modo del tutto assiomatico, che le doglianze del ricorrente erano del tutto fondate, senza specificare quali fossero tali doglianze, le ragioni per le quali esse meritavano accoglimento, quali fossero le controdeduzioni dell'Ufficio e perché esse sarebbero state erroneamente accolte dal giudice di 1° grado. Il richiamo alle censure mosse alla sentenza impugnata dall'appellante costituisce un semplice recepimento acritico di esse, come tale inidoneo ad assolvere alla funzione di riesame in diritto e nel merito proprio della sentenza di secondo grado. 3 Il 1° motivo del ricorso per cassazione va pertanto accolto, con assorbimento del motivo proposto in via subordinata della novità della domanda. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che si atterral principio di diritto enunciato sub 2.. Roma, 23.10.2001 Il Consigliere est. Il Presidente from A Elfensten IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 O 8 I 9 A Z 1 5 I / A . R 4 R N / T A 6 - S 2 T I B . U G R . . E L B .P I L R D A R . A L T E B D D A I T E S A T 1 I N 3 N E R 1 E S E S I . E T A N A M