Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA J 0 40 68 /0 1 LA CORYE PR MADICASSAZIO E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 14546/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 8603 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AU, ON OB, CH NA, AT ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro ' in persona del legale rappresentante N. I.G.I. SRL - pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato FARRO VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente2000 4588 all'avvocato RUSSI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 15479/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/08/97 R.G.N. 77919/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VINCENZO FARRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previo rigetto della eccezione di inammissibilità del controricorso, per il rigetto del ricorso nel merito. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi del 29 e 30 marzo 1990,successivamente riuniti, IO Recine ed i suoi litisconsorti hanno convenuto la N.IG.I.,azienda giornalistica, di cui sono dipendenti in qualità di adetti alla stampa dei quotidiani, innanzi al Pretore di Roma. Premesso di aver normalmente lavorato di domenica con una frequenza di due o tre su quattro, usufruendo del riposo dopo più di sette - otto giorni consecutivi di lavoro hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto ad usufruire del riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro nonché quello di percepire per ogni giornata di lavoro prestata dopo sei giorni consecutivi di lavoro la maggiorazione dell'80%sulla paga ordinaria,con conseguente condanna della società. Essi hanno limitato le loro rivendicazioni al periodo 1986-1990. Il Pretore,con sentenza del 2.12.91 ha ritenuto che : a- la prestazione lavorativa resa nel settimo giorno deve ritenersi legittima perché attuata in base ad una disposizione di legge (art.5. 1.370/1934); b- essa deve esser remunerata;
c- il datore di lavoro non può considerarsi esonerato dal corrispondere al lavoratore un ulteriore compenso per la prestazione eseguita nel settimo giorno, oltre alla maggiorazione percepita dal lavoratore per il lavoro reso nel settimo giorno godendo del riposo compensativo;
esso ha la funzione di compensare la gravosità del lavoro prestato la domenica in relazione alla quale il riposo compensativo non è idoneo a rimuovere il pregiudizio subito;
d- tale lavoro va infatti considerato come lavoro straordinario in quanto prestato oltre il normale orario settimanale di cui all'art.4 ccnl.e compensato con la maggiorazione dell'80% che in base al ccnl compete per il lavoro straordinario non collegato all'orario normale. Il Tribunale di Roma,con sentenza del 30.10.97, ha ritenuto che: a- il Pretore ha condannato la NI a pagare le somme indicate per ciascun appellato a titolo di compenso per lavoro straordinario reso dagli stessi nel settimo giorno consecutivo di lavoro;
b- la prestazione di lavoro in giorno domenicale, con frequenza prestabilita e la correlativa fruizione del riposo settimanale dopo sette giorni di lavoro consecutivo sempre nell'ambito della settimana successiva alla domenica lavorata furono effettuate e praticate nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente in materia;
C- tanto è consentito dall'art.5 1.270/1934,dall'art.36 Cost.(sent. n.146/71 Corte Cost.), dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.3694/76);dalla normativa contrattuale collettiva :poiché è evidenete che il giorno di riposo compensativo,non potrà che cadere al di fuori della settimana deve ritenersi che la norma consenta ed autorizzi una distribuzione del lavoro che richieda più di sei giorni lavorativi consecutivi;
2 d- per gli operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per le edizioni de lunedì era stabilita una specifica disciplina in altro paragrafo del medesimo articolo;
e- la legittimità del predetto tipo di lavoro esclude —come ritenuto dal primo giudice- che la pretesa degli appellati possa fondarsi su un titolo risarcitorio atteso che nell'arco di un mese è esistito un rapporto fra lavoro domenicale prestato e riposo fruito in media di 24 ore ogni sei giorni;
f- infondata è la pretesa, per il periodo successivo all'entrata in vigore del ccnl 1982, di ottenere il compenso in questione come straordinario giacchè esso, a differenza dei precedenti, non qualifica come lavoro straordinario quello reso oltre l'orario settimanale :ed infatti esso considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale gionaliero pari a sei ore (art.6); g- la maggiorazione dell'80% deve ritenersi riferita solo allo straordinario "contrattuale"; h-in mancanza di un'esplicita deroga all'applicazione del predetto articolo - contenente la definizione di lavoro straordinario deve infatti ritenersi che la mera indicazione per i lavoratori adetti alla edizione del lunedì di un orario normale settimanale non valga a qualificare come straordinario il lavoro reso oltre tale limite contrattuale,ma pur sempre nel limite di legge (48 ore); i- la nuova disciplina contrattuale,per tali lavoratori, tende da escludere la compensabilità a titolo di straordinario dell'eventuale prestazione nel settimo giorno consecutivo ritenendo, evidentemente, che l'assetto contrattuale fosse satisfattivo anche di tale peculiare modalità di̟ svolgimento della prestazione. j- la maggiorazione non compete a titolo indennitario -come ritiene la S.C.- a fronte di un pregiudizio arrecato da un esercizio legittimo del potere imprenditoriale;
k- tale fattispecie sussiste fra soggetti fra i quali non preeesistano rapporti che già disciplinino diversamente e compiutamente i rispetivi obblighi e diritti;
l- l'orientamento della S.C. si fonda sul presupposto che lo svolgimento della prestazione lavorativa nel settimo giorno esuli dall'economia del contrato di lavoro e che pertanto la retribuzione non sia ad essa direttamente riferibile;
m-la_mancata_fruizione del riposo settimanale in coincidenza con la domenica costituisce un effetto diretto della particolare modalità della prestazione lavorativa dedotta in contratto :con la conseguenza che il settimo giorno lavorativo non si pone fuori dall'economia del contratto e deve ritenersi compensata dalla retribuzione pattuita fra le parti;
n- premesso che la retribuzione è determinata dal particolare apporto arrecato dal lavoratore (come avviene per il lavoro straordinario o festivo) in relazione alla fattispecie in esame il Tribunale ritiene che in presenza di un'esplicita previsione del contratto collettivo di particolari modalità di svolgomento della prestazione debba presumersi che le parti ne abbiano tenuto conto anche in sede di determinazione del trattamento economico e che questo sia integralmente remunerativo anche di tali prestazioni pur in difetto di un esplicito compenso esperessamente riferibile a quel titolo. Il sign.Recine ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso fondato su otto motivi. La srl N.I.G.I. resiste con controricorso;
i ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art.100,112, 346 cpc. Con esso si imputa al Tribunale di aver reso la decisione in esame nonostante che sulla spettanza dei compensi conseguenti al lavoro prestato nel lavoro domenicale si fosse formato il giudicato. L'affermazione del Pretore secondo cui la prestazione resa nel settimo giorno d'appello era riconducibile al al lavoro straordinario per effetto del superamento dell'orario di lavoro non aveva costituito oggetto d'impugnativa con l'atto d'appello. La doglianza è infondata. Ed infatti dalla complessiva disamina dell'atto di appello emerge con sufficiente grado di certezza che la controricorrente ebbe a dolersi della riconduzione della prestazione di lavoro in questione nell'ambito del lavoro straordinario. Il richiamo effettuato alla disciplina collettiva che non prevede affatto la maggiorazione del lavoro straordinario per il lavoro prestato il settimo giorno e l'aver ribadito che la maggiorazione dell'80% con cui era stato retribuito il lavoro domenicale,con il godimento di un giorno di riposo compensativo, andavano a 5 compensare anche il mancato riposo al settimo giorno e dopo il settimo giorno, si appalesa idoneo ad integrare censura del predetto profilo della decisione pretorile. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge;
vizi di motivazione. Si addebita al Tribunale di aver ritenuto,senza alcun supporto probatorio, e nonostante la contestazione dei ricorrenti, l'esistenza, all'interno dell'azienda, di cicli produttivi che prevedevano turni lavorativi comprendenti anche la domenica;
da tale premessa il Tribunale avrebbe desunto la legittimità delle deroghe alla regola della fruizione del riposo domenicale ed a quella della cadenza dello stesso dopo sei giorni di lavoro;
la deroga alla coincidenza del riposo settimanale con la domenica non consente anche che esso cada oltre il settimo giorno. La doglianza è infondata e trae origine da un fraintendimento dell'affermazione che si legge nell'impugnata sentenza in ordine all'esistenza di cicli produttivi che prevedevano turni lavorativi comprendenti anche la domenica. Tale affermazione è fondata,correttamente, sulle clausole della disciplina pattizia che è inequivoca al riguardo. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli art. 3,5, 8, 15 1. 370/34,36 Cost.,e vizi di motivazione. Essi sostengono la vigenza nell'ordinamento di un principio, non derogabile contrattualmente, ma solo legislativamente, in ordine alla cadenza -dopo sei giorni - del riposo settimanale. Con il quarto motivo essi addebitano al Tribunale di aver ritenuto legittima anche questultima deroga. I due motivi,che devono per la loro connessione ed interdipendenza esaminarsi congiuntamente, sono entrambi infondati. Ed infatti, è agevole osservare che la Corte Costituzionale ,come esattamente affermato nell'impugnata sentenza,ha escluso l'esistenza di una riserva di legge in ordine alla cadenza costante del riposo dopo sei giornate lavorative,individuando piuttosto le precise condizioni alle quali è consentita la deroga,anche mediante norme secondarie o contrattazione collettiva o individuale, alla regola della cadenza anzidetta. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge indicate per il precedente motivo ,aggiungendovi la violazione dell'art. 1362 cc. in relazione al ccnl,e dell'art.112 cpc;
vizi di motivazione. Con tale censura si addebita al Tribunale l'immotivata ed erronea interpretazione degli art 4 e 5 del contratto collettivo la quale consente la deroga alla cadenza del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro e che, ove esso avesse valutato non il singolo inciso della disposizione del contratto ma l'intera disciplina,come voluta dalle parti collettive, sarrebbe senzaltro pervenuto a diversa conclusione in quanto avrebbe dovuto riconoscre alla disposizione contenuta nell'art.4 il significato di un'interpretazione autentica e,per tale ragione, avrebbe 7 dovuto escludere l'esistenza nel contratto collettivo di una deroga al principio di cadenza ebdomadaria del riposo. La censura è infondata. Non sussistono, infatti, le denunciate violazione dei prescritti canoni ermeneutici in ordine all'interpretazione della disciplina pattizia la interpretazione appare in perfetta linea con i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e conforme alla sentenza n.4352/87 e la censura contrappone ,in realtà, la interpretazione dei ricorrenti a quella del Tribunale. Il sesto motivo reca la medesima rubrica del precedente. I ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver verificato, in concreto, l'esistenza delle condizioni di evidente necessità-che legittimano la deroga in questione- ricollegandola,come una sorta di automatismo, al carattere di pubblica utilità dell'edizione del lunedì dei quotidiani. La doglianza è infondata. Ed infatti, i giudici di merito, con motivazione sintetica ma sufficiente, hanno ravvisato, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni individuate nelle note sentenze della Corte Costituzionale, legittimanti la deroga in questione ad opera della contrattazione collettiva. Identica alla precedente è la rubrica della settima censura con cui si addebita al Tribunale di non aver qualificato come lavoro straordinario la prestazione eseguita nel settimo giorno. 8 La censura è infondata;
in relazione all'interpretazione del Tribunale- che ha escluso,spiegandone le ragioni rinvenibili,soprattutto in criteri letterali e sistematici,che che dopo, il 1982, alla stregua della contrattazione collettiva possa ! ‚per individuare il lavoro straordinario, farsi riferimento al periodo settimanale- non viene denunciata alcuna violazione di canoni ermeneutici ma contrapposta a quella del Tribunale la interpretazione dei ricorrenti. Con l'ottavo motivo,sostenuto sempre dalla identica rubrica,si addebita al Tribunale di aver escluso che il lavoro in questione debba esser oggetto di uno specifico indennizzo potendo la retribuzione coorrisposta ai lavoratori, che eseguono il particolare tipo di prestazione in questione, come era avvenuto nel caso di specie, esser finalizzata proprio a compensare,globalmente, la prestazione stessa. La censura è infondata. Il Tribunale s'è attenuto al consolidato indirizzo di questa Corte ( fra le molte, da ultimo,286 e 6904/2000) secondo cui la contrattazione collettiva può prevedere una retribuzione globalmente compensativa per il lavoratore che espleta le sue mansioni secondo le predette modalità. Il Tribunale ha ritenuto di trovarsi a fronte di tale ipotesi e la sua interpretazione non presenta alcun vizio logico o di motivazione né per essa viene denunciata la violazione di specifici canoni ermeneutici. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 9 novembre 2000 Il Consigliere es. Louredo Guyte Il Presidente Рорціо be lunis Jhalle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 MAR. 2001 oggi, D IL CLABORATORE DI CANCELLERIA E R I D A 0 3 S , 1 W S 3 O O . N A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E S 7 - I D A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D 10