Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI LU, TI UR, CE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPENNINI 46, presso l'avvocato MARGHERITA MANTINI (studio FALCETTA), difesi dall'avvocato SERGIO BADINO, giusta procura in calce;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'Avvocato MEREU PAOLO, difeso dall'avvocato GABRIELE BOSCETTO, giusta procura in calce alla copia del ricorso introduttivo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/00 del Tribunale di SANREMO, depositata il 13/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MANTINI (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato BOSCETTO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 UI FO, AU ER, NN LL e IA IS proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Sanremo avverso l'ordinanza ingiunzione a loro avviso rappresentata dalla lettera prot. N. 1770 in data 18.12.1999 del Sindaco del Comune di Olivetta San Michele, avente ad oggetto sanzioni in materia di pubbliche affissioni. Il Comune si costituiva nel procedimento così instauratosi, eccependo l'inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione e comunque l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Con sentenza n. 166 depositata il 13.9.2000, e non notificata, il Tribunale di Sanremo rigettava il ricorso ritenendo che l'atto impugnato non avesse i requisiti formali e sostanziali per essere considerato ordinanza-ingiunzione. Precisava ulteriormente quel giudice che comunque l'atto stesso era stato sostanzialmente ed implicitamente annullato e/o revocato dal Comune, nell'esercizio dei poteri di autotutela, emettendosi per le violazioni già informalmente contestate agli interessati rituale ordinanza- ingiunzione in data 3.4.2000, e che a voler condividere la qualificazione attribuita dal ricorrente all'atto contestato, ne sarebbe derivata la competenza del giudice tributario a decidere sulla relativa contestazione.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso gli opponenti deducendo violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 18 L. n. 689/1981, 24 D. Leg.vo n. 507/1993, 12 D. Leg.vo n. 473/1997 e 4 D. Leg.vo n. 203/1998, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Lamentano in particolare i ricorrenti che: a) il provvedimento del Sindaco datato 18.12.1999 avrebbe avuto tutti i requisiti formali e sostanziali per essere qualificato ordinanza- ingiunzione, così da costringere i destinatari all'impugnativa onde non incorrere in preclusioni ai fini della contestazione dell'atto medesimo;
b) gli atti emessi dal Sindaco il 3.4.2000 si riferirebbero ad altre affissioni, e comunque sarebbero destinati a sanzionare violazioni di norme tributarie, così da avere un oggetto diverso rispetto all'atto impugnato in questa sede, e da risultare ininfluenti su di esso;
c) la giurisdizione del giudice ordinario deriverebbe nel caso in esame dalla natura amministrativa della sanzione irrogata.
Resiste al ricorso il Comune di Olivetta San Michele con controricorso, al quale i ricorrenti replicano con memoria aggiunta ritualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la corte doversi ritenere l'inammissibilità del controricorso del Comune, in quanto privo di contestuale procura speciale, e contenente il mero richiamo alla procura apposta in calce alla copia del ricorso introduttivo notificata. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo per discostarsi nel caso di specie: "È inammissibile il controricorso qualora la procura speciale al difensore del resistente risulti rilasciata in calce alla copia del ricorso notificato e solo richiamata nell'epigrafe del controricorso medesimo, in quanto difetta la prova certa che la procura sia stata rilasciata in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso" (v. Cass. 27.1.1998, n. 788; Cass. 2.4.2000, n. 4679; Cass. 27.7.2002, n.
11133). Tanto premesso, e passando all'esame del ricorso, anch'esso risulta inammissibile, sia per carenza d'interesse che per violazione del principio di autosufficienza.
Sotto il primo profilo deve qui rilevarsi che non è in discussione l'interesse iniziale all'opposizione da parte degli attuali ricorrenti, secondo quanto correttamente esposto in ricorso dalla difesa, ed avuto riguardo alle possibili conseguenze negative della mancata contestazione in sede giudiziaria del "provvedimento" del Sindaco in data 18.12.1999. Ma una volta esclusa dalla stessa difesa del Comune, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la natura di provvedimento di ingiunzione ipoteticamente rivestita dalla nota sindacale teste richiamata, e soprattutto una volta ritenuto quell'atto dall'autore medesimo tamquam non esset perché assorbito e superato dai successivi atti del 3.4.2000, e recepita questa tesi dal Giudice con la sentenza in questa sede impugnata, è evidente l'insussistenza di qualsiasi residuo interesse "processuale" in capo agli attuali ricorrenti, a proseguire nella loro contestazione. Sotto il secondo profilo, poi, assorbente è il rilievo che l'intero ricorso risulta rivolto a censurare esclusivamente le motivazioni esposte dal Tribunale a sostegno della sua decisione, decisione che a sua volta ne' espone il contenuto integrale delle contestazioni originariamente svolte dagli opponenti con il loro atto di opposizione, ne' entra nel merito delle stesse, risolvendo la controversia sulla base delle questioni preliminari poste, ed essenzialmente sull'intervenuto auto-annullamento o revoca del primo provvedimento. In tal modo le ragioni dedotte dai ricorrenti per negare l'applicabilità delle sanzioni oggetto della famosa nota del 18.12.1999, risultano totalmente ignote a questo giudice, e la genericità del ricorso su questo aspetto inevitabilmente si risolve in violazione del principio di autosufficienza, non consentendo alla Corte di verificare la illegittimità della pretesa ingiunzione, e con ciò la dedotta violazione del D. Leg.vo n. 507/1993, come modif. Nulla deve disporsi per le spese del presente procedimento stante l'accertata inammissibilità del controricorso dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004