Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 04 20 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CANCELLERIA POPOLO IT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CG400477 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 10581/99 - Consigliere - Cron.794 Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 21/09/00 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 VERNIZZI AMBRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 11.3 GEN 2001. IL CANCELLIERE G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NOBILONI ROBERTO, che la rappresenta e difende ANCELLERIA unitamente all'avvocato LAVATELLI MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente CE407327
contro
DANTE PRINI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO Richiesta copia studio dal Sig. RGL BOLOGNA, che lo rappresenta e difende unitamente per diritti L. 300. all'avvocato VITTORIO GELPI, giusta delega in atti;
2000 IL CANCELLIERE controricorrente 3720 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avvers0 la sentenza n. 746/98 del Tribunale di COMO, D'AMAT! dal Sig. per diritti L.3000 depositata il 02/06/98 R.G.N. 61/97; 29 GEN. 2001. IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Piudito l'Avvocato ; udito il P.M. in pesona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio MUGGIA CANCELLERA dal Sig. 5 FEB. 2001 per diritti L IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 CANCELLERIA UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale BOLOGNA al Sig. per diritti L. CE577002 1 7 FEB IL CANCELLIERE CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. TANTIM per diritti L. looe 19 FER ERE IL CANCH -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 30 dicembre 1999 RA ZZ espose che 1. assunta il 1° aprile 1977 con mansioni di terzo livello, aveva poi svolto mansioni di segretaria di direzione, corrispondenti al quinto livello contrattuale;
2. licenziata il 6 luglio 1991, riassunta il 28 luglio 1993 a seguito di sentenza del Tribunale di Como, ed adibita a mansioni di inferiore livello tempestivamente contestate (timbratura della posta in длого partenza e fotocopiatura di documentazione), poi collocata in CIGS il 25 ottobre 1995 con atto egualmente contestato e giudizialmente impugnato (per essere ella in malattia), con atto del 16 ottobre 1996 era stata poi licenziata per riduzione del personale;
3. il licenziamento era illegittimo non solo in quanto non era giustificato dalla pregressa CIGS né le era stata data comunicazione dei relativi motivi né erano state adottate misure alternative, bensì, in modo particolare, in quanto poiché ella era stata adibita a mansioni inferiori, la scelta effettuata con il parametro di queste mansioni era illegittima (per l'art. 2103 cod. civ.). Ciò premesso, chiese che il Pretore di Como in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse la nullità del licenziamento intimatole, e condannasse l'indicata società alla reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni corrispondenti al quinto livello, ed al risarcimento del danno. Il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 2 giugno 1998 il Tribunale di Como respinse l'appello, affermando che 1. poiché il posto assegnato alla ricorrente era stato soppresso, non vi erano elementi per ritenere che la collocazione in CIGS fosse stata disposta per ragioni esclusivamente discriminatorie;
dalla documentazione in atti emergeva che erano state osservate le formalità normativamente previste per la CIGS e per il successivo licenziamento (comunicazione alle OO.SS., consultazione sindacale, accordo con la F.U.L.T.A. in presenza della R.S.U., applicazione dei criteri normativamente previsti, trasmissione ского all'U.P.L.M.O. della necessaria documentazione);
2. in ordine alla lamentata dequalificazione, da un canto le inferiori lamentate mansioni erano state svolte non dal 1993 (a seguito della sentenza di reintegrazione), bensì dal 1986 (come dichiarato dalla stessa ZZ nel precedente ricorso del 1° ottobre 1991, con cui aveva contestato il primo licenziamento), ed erano state lungamente accettate;
d'altro canto, come riferito dal teste AR, ella, pur come segretaria del direttore, dal 1983 aveva svolto mansioni inferiori (preparazione della corrispondenza, recezione di telefonate, sistemazione e tenuta dell'archivio, fotocopiatura): pertanto la stessa lamentata dequalificazione non era stata dimostrata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RA ZZ, percorrendo le linee di due motivi. Resiste la DANTE PRINI S.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., la ricorrente sostiene che il diritto alle mansioni previsto dall'art. 2103 cod. civ. è indisponibile, non è suscettibile di tacita rinuncia attraverso la lunga protrazione di un incontestato svolgimento di mansioni inferiori;
pertanto il fatto che ella avesse svolto mansioni inferiori non integrava accettazione della dequalificazione. Aggiunge che tuttavia ella aveva formalmente e tempestivamente contestato la dequalificazione;
e, poiché era stata costretta ad accettare le mansioni inferiori, il sindacato avrebbe dovuto opporsi alla proposta aziendale del suo licenziamento: l'accordo sindacale, fondato su un presupposto illecito, era nullo, e, poiché le esigenze tecnico - produttive сного erano rivolte a sopprimere le mansioni di secondo livello, in quanto ritenute fungibili, il criterio previsto dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991 nei suoi confronti era inutilizzabile. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto, la ricorrente sostiene che il Tribunale afferma inesattamente che ella non avrebbe contestato il "ritenuto demansionamento", poiché ella aveva contestato fin dal 28 luglio 1993 le inferiori mansioni assegnatele;
d'altro canto, poiché “il Tribunale ammette che, in base alle dichiarazioni del teste AR, ella era la segretaria del direttore, deve ritenersi che svolgesse mansioni di quinto livello, indipendentemente dall'effettuare le fotocopie". I motivi del ricorso, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che gli astratti presupposti, sui quali il ricorso si fonda, sono validi. Ed invero, da un canto, ove la scelta dei licenziandi abbia come parametro uno specifico livello, il licenziamento del lavoratore, che di fatto svolga le mansioni di questo livello in base ad un'illegittima 5 dequalificazione, diventa privo del suo fondamento (appartenenza del lavoratore al livello che costituisce il parametro della scelta), e pertanto illegittimo. D'altro canto, poiché il diritto disciplinato dall'art. 2103 cod. civ. è indisponibile ed una rinuncia è invalida, lo svolgimento di mansioni inferiori, pur lungamente protratto, non integra alcuna accettazione. Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto inesistente il diritto, non solo per il lungo protratto svolgimento delle inferiori lamentate Jellows mansioni, bensì per la mancanza di prova della stessa dequalificazione. E poiché questa affermazione, su cui il giudicante si sofferma e che nella logica della sentenza costituisce il baricentro della decisione, ove adeguatamente motivata, diventerebbe autosufficiente al rigetto della domanda, l'assunto della tempestiva contestazione della dequalificazione, che il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato, resta irrilevante. Ed invero, il Tribunale osserva che il teste AR, dichiarando che la ZZ era incaricata di svolgere le mansioni di segretaria per il direttore e specificando le mansioni concretamente svolte, aveva precisato che "ella preparava la corrispondenza, riceveva le telefonate, teneva l'archivio e faceva fotocopie"; e da ciò il giudicante deduce che la ricorrente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza della dequalificazione. Per censurare questa affermazione la ricorrente si limita a sostenere che ella “era la segretaria del dott. EL, e quindi deve ritenersi che svolgesse mansioni di quinto livello, indipendentemente anche dall'effettuare fotocopie”. 6 Non specificando come le mansioni di “segretaria” siano sufficienti a dimostrare la qualifica e siano prevalenti sulle altre inferiori mansioni effettivamente svolte, l'assunto della ricorrente è privo dell'autosufficienza necessaria per dare ingresso alla censura (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). D'altro canto, il Tribunale non solo considera irrilevante la qualifica di “segretaria del dr. EL", bensì, accertando il concreto contenuto delle relative mansioni, conferisce implicita prevalenza alle specifiche attività segnalate dal teste AR, da ciò deducendo l'assenza di prova della dequalificazione;
in tal modo, la censura resta priva anche di decisività. Il ricorso deve essere respinto. Per motivi di equità si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000. Il Consigliere estensore Pietro Cueco IL PRESIDENTE Рорий be Muris Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 13 GEN. 2001 oggi, DI BOLLO, DI A IL/COLLABORATORE M OGNI SPESA, TASSA E CANCELLERIA R P AI SENSI DELL'ART. 10 U S POSTA 533 E N I O Z A G ठ . IM N DA 11-8-73 E DA ESENTE REGISTRO GE DIRITTO LEG DELLA O 7