Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE S P10987/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16852/99 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cons. Rel. Cron D. 23607 Dott. Antonio LAMORGESE Rep.Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 15/05/01 BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente: SENTE NZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in Roma, TOSELLO Costanzo, 2356 piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1 - intimato che ha depositato procura avverso la sentenza n. 198 del Tribunale di Cuneo depositata 1'8 luglio 1999 (R.G. n. 270/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Carlo De Angelis e Domenico Concetti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza depositata 1'8 luglio 1999, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione in data 24 marzo 1998, con la quale il Pretore della stessa sede aveva dichiarato illegittima la richiesta avanzata dall'istituto nei confronti di Costanzo LL, di restituzione della somma di lire 4.426.200, in quanto indebitamente corrisposta in più sulla pensione d'invalidità erogata nel periodo 1° gennaio 1991/31 dicembre 1992. Accertata la circostanza che l'assunzione del LL presso il Comune di Caraglio, a seguito della quale si era verificato l'incremento di 2 reddito del pensionato, comunicata all'INPS dal medesimo datore di lavoro in data 21 maggio 1991, comunicazione poi rinnovata dall'interessato il 16 gennaio 1992, il giudice del gravame ha ritenuto applicabile nella specie la disposizione dettata dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1991 n. 412 (secondo cui la ripetizione di eventuali indebiti deve essere fatta dall'INPS entro l'anno successivo a quello in cui è stata compiuta la verifica dei redditi del pensionato), e non quella di cui all'art. 1, comma 260, legge 23 dicembre 1996 n. 662, affermando che tale ultima normativa non è abrogativa della precedente disciplina in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali indebitamente percepite. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. L'intimato ha depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 1, comma 260 e SS. legge n. 662 del 3 1996. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente sostiene l'applicabilità della seconda disposizione denunciata, che, con effetto retroattivo, ha introdotto un assetto normativo incompatibile con il precedente. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, già con la sentenza 17 marzo 1997 n. 2337, hanno affermato che le disposizioni di cui all' art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 legge 23 dicembre 1996 n. 662, sostituendo per intero la precedente disciplina, regolano in via esclusiva gli indebiti previdenziali verificatisi anteriormente al 1° dallagennaio 1996. Tale principio, condiviso prevalente giurisprudenza di legittimità, è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 febbraio 2000 n. 30 e da altre numerose pronunce delle Sezioni semplici, che hanno precisato come tale normativa non si applichi soltanto per gli indebiti recuperati precedentemente alla sua entrata in vigore (v. tra le altre, Su questo punto, la sentenza 19 giugno 2000 n. 8309). A questo orientamento, cui presta adesione il Collegio, non è conforme la sentenza impugnata, la quale va perciò annullata. 4 La causa va quindi rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà procedere al riesame della controversia attenendosi al principio innanzi esposto. Sebbene soccombente, il LL, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non può essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per il riesame alla Corte di appello di Torino;
nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001. Consiglieдe est. Il Presidente Таможен Vincenzo Tressa uno pece IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 AGO 2001oggi, A OLC M IL CANCELL✓ERE E R P U S