Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 18 giugno 2000 n. 388, uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico, è certamente integrato dall'utilizzazione dei cd. videopoker, caratterizzati dalla prevalenza dell'alea sull'abilità, ma al fine di configurare la eventuale concorrenza con il reato di cui all'art. 718 cod. pen. occorre accertare l'ulteriore requisito previsto nella disposizione codicistica e costituito dal fine di lucro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 38054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38054 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 30/09/2002
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1140
3. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 15054/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Campobasso, nei confronti di LO NE, n. il 24/2/1966 a Campodipietra, ivi residente;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Campobasso del 5 - 7/2/2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Letta la requisitoria in data 16/5/2002 del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il P.G. di Campobasso ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede, all'esito del patteggiamento ex artt. 444 e segg. c.p.p., ha applicato all'imputata NE LO, titolare di un pubblico esercizio nel quale era stato sequestrato un apparecchio da videopoker, la pena per il solo contestato reato di cui all'art. 110 T.U.P.S., escludendo in motivazione la sussistenza anche degli estremi di quello di cui all'art. 718 C.P. L'ufficio ricorrente denuncia violazione, per erronea applicazione dell'art. 444 co. 2 c.p.p. e per mancata applicazione dell'art. 718 c.p., richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale le due fattispecie contravvenzionali concorrono allorquando, come nella specie, in cui sarebbe stato possibile giocare inserendo continuativamente e senza limiti banconote da diecimila lire, con partite che si esaurivano in brevissimo tempo e non richiedevano alcuna abilità del giocatore, l'apparecchio automatico sia congegnato in modo tale, sia per le modalità del gioco che per la celerita delle partite, da consentire qualche vincita solo per esaurire le risorse del giocatore in modo improvviso. Il ricorso non merita accoglimento.
Il giudice a quo non ha negato, in via di principio, la possibilità di concorso formale tra le due contravvenzioni, quella di cui all'art. 110 T.U.L.P.S (contestata nel decreto di citazione e per la quale vi è stato "patteggiamento") e quella di cui all'art. 718 c.p. (che pur avrebbe potuto in astratto, anche configurarsi ed essere riscontrata, in virtù dei poteri al giudice attribuiti dall'art. 521 c.p.p.), ma ha osservato, in motivazione, che tale concorso, in concreto, non risultava sufficientemente provato, non essendo evidenziati nella notitia criminis elementi idonei a far configurare nel gioco consentito dalla macchina, oltre all'evidente (trattandosi di poker) estremo oggettivo della predominante alea, anche quello del fine di lucro.
Sotto tal profilo la decisione di merito risulta, in quanto basata su motivata e non illogica valutazione delle fonti di prova, incensurabile nelle presente sede, e giuridicamente corretta. A tal ultimo proposito, il giudice di merito si è adeguato al più recente ed ormai costante indirizzo di questa Corte, a termini del quale i c.d. videopoker, giochi caratterizzati da prevalente aleatorietà (essendo l'uscita delle c.d "carte" rimessa al caso e, comunque, solo alla macchina) e, pertanto sicuramente non conformi ai dettami di cui all'art. 110 cit. T.U., non possono tuttavia sempre presumersi anche di azzardo, non essendo riconducibili a quelli (come le c.d slot machines) nei quali la scommessa (economicamente rilevante) sia incorporata ed occorrendo, invece, una concreta prova (o, in sede cautelare, una prospettazione di adeguati indizi) in ordine anche all'altro estremo, costituto dal fine di lucro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002