CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2026, n. 16506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16506 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13168-2025 proposto da: MASTROCINQUE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VILLANI;
- ricorrente -
principale - contro MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, RTS - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI POTENZA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA BASILICATA, UFFICIO III-AMBITO TERRITORIALE POTENZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Oggetto Retribuzione pubblico impiego - Mobilità R.G.N.13168/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16506 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 17/2025 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/03/2025 R.G.N. 57/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale, assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI, ex Segretario Comunale e a seguito di regolare concorso assunto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale docente con immissione in ruolo nel settembre 1993, a titolo di assegno ad personam, fino alla mensilità di gennaio 2014, non rivalutabile e non pensionabile, pari alla calcolata differenza retributiva tra quella maggiore in godimento come Segretario Comunale e quella spettante quale docente di ruolo. 2. I giudici di seconde cure, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevavano che, a seguito dell’avviso del 17.5.2022, con il quale era stata comunicata la soppressione dell’assegno ad personam dal mese di aprile 2022 e l’apertura di una procedura per il recupero dei crediti erariali con decreto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza del 10 agosto 2022, pari ad euro 50.122,42 a titolo di indebita percezione del suddetto assegno ad personam con decorrenza dal 1° settembre 1995 al 31 maggio 2022, si verteva in una situazione di indebito oggettivo e stante la irretroattività delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 458 e 459 della legge di stabilità del 2013, che aveva abrogato l’art. 202 del T.U. di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 e l’art. 3 commi 57 e 58 della legge n. 537/1993, il recupero poteva avvenire unicamente dalla data di entrata in vigore della legge che aveva abrogato l’assegno ad personam. 3. Avverso tale decisione NC CI ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4. Hanno resistito con separati controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicato e l’Ufficio Scolastico Provinciale della Basilicata, Ufficio III – Ambito Territoriale Potenza;
questi ultimi hanno presentato, altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. 5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di appello che la abrogazione della provvidenza avesse efficacia retroattiva e non valesse, invece, solo per il futuro, così incidendo su diritti quesiti degli interessati. In particolare, avendo riguardo al testo del comma 458 dell'unico e solo articolo che componeva la legge di bilancio n. 147/2013 (composto dei due periodi che letteralmente così disponeva: “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”) e al successivo comma 459 (che così precisava: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, “secondo periodo”, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”), si desumeva chiaramente che non era stato in alcun modo disposto che l’abrogazione dell’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 esplicasse efficacia retroattiva, né era stato mai previsto che l’adeguamento riguardasse il trattamento economico di chi, come esso ricorrente, avesse acquisito e beneficiato in passato della maggiorazione di legge. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per l’inosservanza dei termini di legge per l'adozione del decreto di ricostruzione carriera ad opera del Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM); si deduce che tale decreto andava adottato “in maniera corretta” prima (tra il 1996 ed il 1997), cioè immediatamente dopo l'anno di prova, a seguito dell’immissione a ruolo (e non di certo quasi a fine carriera, come è avvenuto nel caso de quo); invero, a quel tempo il termine concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione al Provveditorato agli Studi era di massimo 480 giorni, come allora previsto ed imposto dal D.M. del 6 aprile 1995 n.190, nell'allegata tabella A che ne faceva parte integrante e sostanziale e ciò sia se si considerava che il decreto fosse un atto dovuto di ufficio, sia se fosse ritenuto un atto dovuto ad iniziativa di parte. 4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, costituito dalla eccepita invalidità del decreto di ricostruzione carriera che era viziato non solo per la inosservanza dei termini di legge per l'adozione del predetto atto ad opera del Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM), ma anche e soprattutto per il mancato inserimento in esso della maggiorazione dovuta per legge. 5. Con il quarto motivo si obietta la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, in ordine alla rilevata carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) atteso che il provvedimento di addebito-ingiunzione (per le presunte somme liquidate in eccedenza impugnato), era un atto del tutto autonomo dal decreto di ricostruzione carriera e come tale era stato adottato in piena autonomia e indipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza il 10.08.2022, per poi essere notificato al ricorrente in data 18.08.2022, e comunque, in quanto atto adottato dal MEF, non poteva che essere impugnato da esso ricorrente nei confronti di quest’ultimo, sia per essere autore materiale sia per le ampie e variegate competenze e funzioni del MEF tra le quali quelle di controllo della regolarità contabile e di visto degli atti del MIM (come degli altri Ministeri), di erogazione dello stipendio al personale docente (come alle tante altre categorie di dipendenti pubblici) con le maggiorazioni disposte dalla legge extra- tabellari e fuori dalla contrattazione scolastica e di recupero di eventuali indebiti (che la Ragioneria dello Stato è chiamata ad operare per legge nei confronti di chi abbia ricevuto somme non spettanti). 6. Con il quinto motivo si contesta la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per la erronea mancata rifusione, in favore di esso ricorrente, delle spese legali nei due gradi del giudizio di merito nonostante l'accoglimento parziale dei due ricorsi di primo e di secondo grado. 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 291 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonostante la regolare costituzione nel procedimento di secondo grado. 8. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459 della legge di stabilità n. 147/2013, dell’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 11 delle preleggi, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte d’Appello, riformando quanto disposto dal giudice di prime cure, nel senso che tale adeguamento doveva riguardare le somme erogate all’appellante a titolo di assegno ad personam a decorrere dal febbraio 2014 al marzo 2022 e, quindi, non dovute le somme legittimamente percepite fino al gennaio 2014, ossia in data precedente alla entrata in vigore della legge abrogativa, non aveva valutato che, nella fattispecie, difettava radicalmente il presupposto applicativo della disposizione di legge richiamata, in quanto non sussisteva un’ipotesi di passaggio carriera, ricorrendo, invece, un’ipotesi di rinuncia, da parte del CI, al precedente impiego alle dipendenze del Ministero dell’Interno e, quindi, una nuova assunzione a seguito di superamento del concorso senza alcuna continuità con il precedente impiego. 9. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale. 10. Il primo motivo, in disparte il fatto che, in ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile la doglianza con la quale la parte deduca la violazione dell’art. 112 cpc, dovendosi individuare il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale- della mancata costituzione in giudizio (Cass. n. 30171/2025), è in ogni caso infondato non essendo stato prospettato alcun pregiudizio in concreto patito dagli odierni ricorrenti incidentali in ordine allo svolgimento dell’attività difensiva. 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece, fondato, nei termini che seguono. È necessario evidenziare alcune circostanze di fatto pacifiche tra le parti, indispensabili per inquadrare la fattispecie oggetto del presente giudizio. Il prof. CI, già segretario comunale alle dipendenze del Ministero dell’Interno, ha rinunciato, dimettendosi dall’impiego, perché, quale vincitore di concorso, è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dall’1.9.1993 e con decorrenza economica dal 28.10.1993; egli aveva percepito, in tale qualità e precisamente dal settembre 1995, sotto forma di assegno ad personam (ex art. 202 TU degli impiegati civili dello Stato dal 1957 come modificato dall’art. 3 commi 57 e 58 della legge n. 537/1993) la maggiorazione di legge che prevedeva la conservazione del trattamento retributivo in godimento, nell’attivato passaggio di carriera da Segretario Comunale (9^ qualifica) a quello insegnante nelle scuole superiori (7^ qualifica). A seguito di decreto di ricostruzione della carriera, nel quale non veniva più contemplato l’assegno ad personam, in precedenza corrispostogli per l’abrogazione delle sopra indicate norme ad opera della legge 27.12.2013 n. 147 (entrata in vigore dall’1.1.2014), il CI aveva agito nei confronti dell’Amministrazione chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’inefficacia del provvedimento di addebito delle somme liquidate in eccedenza adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o in subordine di dichiarare l’intervenuta prescrizione, quinquennale e/o decennale, di tutte le poste relative al periodo precedente. Ciò premesso, la questione di diritto prospettata, con il motivo del ricorso incidentale, è quella di accertare se l’assegno ad personam già corrisposto potesse spettare all’originario ricorrente, per il quale non era configurabile alcun passaggio di carriera, risultando egli essersi dimesso dal precedente impiego presso il Ministero dell’Interno per accettarne uno nuovo presso il Ministero dell’Istruzione e del merito. Tale questione è stata già risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 31123 del 2021, ribadita da altra ordinanza (Cass. n. 20236/2025), dove si è affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, nella specie il MIUR, non compete al lavoratore alcun assegno "ad personam", non essendo invocabile a fondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito della sottoscrizione del C.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine, nel caso di dimissioni e successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore. Tali principi sono applicabili anche al caso in esame. Acclarato, quindi, che al MA non spettava l’assegno ad personam e che è, pertanto, fondato il diritto al recupero della P.A. vertendosi in una fattispecie di indebito, l’unico problema che si pone è quello della prescrizione del diritto alla restituzione, oggetto di eccezione tempestivamente sollevata dall’interessato. Invero, sull’an, va richiamato il principio secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (per tutte, cfr. Cass. n. 13479/2018). Orbene, il primo giudice aveva dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite in epoca precedente al mese di marzo 2012, considerando il primo atto interruttivo della prescrizione risalente al marzo del 2022. Tale statuizione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Potenza che ha, invece, dichiarata non dovuta la restituzione delle somme percepite fino alla mensilità di gennaio 2014: sentenza che, però, deve essere cassata perché in contrasto con i principi sopra affermati in sede di legittimità. Osserva questa Corte che, per quanto sopra detto in ordine alla fondatezza del disposto recupero, non risulta essere stata, però, impugnata in appello, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dagli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale di Potenza, la statuizione di primo grado sulla prescrizione di talché deve rilevarsi un giudicato interno, preclusivo sul punto, nelle more formatosi, nei loro confronti. Nei termini di cui sopra il secondo motivo del ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento. 12. La fondatezza per quanto di ragione di tale motivo rende, conseguentemente, infondati tutti gli altri motivi del ricorso principale. 13. Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI a titolo di assegno ad personam fino alla mensilità di febbraio 2012. 14. La controvertibilità e la peculiarità (per come sviluppatasi) della vicenda esaminata costituiscono gravi ragioni per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI a titolo di assegno ad personam fino alla mensilità di febbraio 2012. Compensa tra le parti le spese di tutto il giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il Cons est. Dott. Guglielmo Cinque
- ricorrente -
principale - contro MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, RTS - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI POTENZA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonchè contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA BASILICATA, UFFICIO III-AMBITO TERRITORIALE POTENZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Oggetto Retribuzione pubblico impiego - Mobilità R.G.N.13168/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16506 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 17/2025 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/03/2025 R.G.N. 57/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale, assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI, ex Segretario Comunale e a seguito di regolare concorso assunto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale docente con immissione in ruolo nel settembre 1993, a titolo di assegno ad personam, fino alla mensilità di gennaio 2014, non rivalutabile e non pensionabile, pari alla calcolata differenza retributiva tra quella maggiore in godimento come Segretario Comunale e quella spettante quale docente di ruolo. 2. I giudici di seconde cure, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevavano che, a seguito dell’avviso del 17.5.2022, con il quale era stata comunicata la soppressione dell’assegno ad personam dal mese di aprile 2022 e l’apertura di una procedura per il recupero dei crediti erariali con decreto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza del 10 agosto 2022, pari ad euro 50.122,42 a titolo di indebita percezione del suddetto assegno ad personam con decorrenza dal 1° settembre 1995 al 31 maggio 2022, si verteva in una situazione di indebito oggettivo e stante la irretroattività delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 458 e 459 della legge di stabilità del 2013, che aveva abrogato l’art. 202 del T.U. di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 e l’art. 3 commi 57 e 58 della legge n. 537/1993, il recupero poteva avvenire unicamente dalla data di entrata in vigore della legge che aveva abrogato l’assegno ad personam. 3. Avverso tale decisione NC CI ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4. Hanno resistito con separati controricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicato e l’Ufficio Scolastico Provinciale della Basilicata, Ufficio III – Ambito Territoriale Potenza;
questi ultimi hanno presentato, altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. 5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di appello che la abrogazione della provvidenza avesse efficacia retroattiva e non valesse, invece, solo per il futuro, così incidendo su diritti quesiti degli interessati. In particolare, avendo riguardo al testo del comma 458 dell'unico e solo articolo che componeva la legge di bilancio n. 147/2013 (composto dei due periodi che letteralmente così disponeva: “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”) e al successivo comma 459 (che così precisava: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, “secondo periodo”, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”), si desumeva chiaramente che non era stato in alcun modo disposto che l’abrogazione dell’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 esplicasse efficacia retroattiva, né era stato mai previsto che l’adeguamento riguardasse il trattamento economico di chi, come esso ricorrente, avesse acquisito e beneficiato in passato della maggiorazione di legge. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per l’inosservanza dei termini di legge per l'adozione del decreto di ricostruzione carriera ad opera del Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM); si deduce che tale decreto andava adottato “in maniera corretta” prima (tra il 1996 ed il 1997), cioè immediatamente dopo l'anno di prova, a seguito dell’immissione a ruolo (e non di certo quasi a fine carriera, come è avvenuto nel caso de quo); invero, a quel tempo il termine concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione al Provveditorato agli Studi era di massimo 480 giorni, come allora previsto ed imposto dal D.M. del 6 aprile 1995 n.190, nell'allegata tabella A che ne faceva parte integrante e sostanziale e ciò sia se si considerava che il decreto fosse un atto dovuto di ufficio, sia se fosse ritenuto un atto dovuto ad iniziativa di parte. 4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, costituito dalla eccepita invalidità del decreto di ricostruzione carriera che era viziato non solo per la inosservanza dei termini di legge per l'adozione del predetto atto ad opera del Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM), ma anche e soprattutto per il mancato inserimento in esso della maggiorazione dovuta per legge. 5. Con il quarto motivo si obietta la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, in ordine alla rilevata carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) atteso che il provvedimento di addebito-ingiunzione (per le presunte somme liquidate in eccedenza impugnato), era un atto del tutto autonomo dal decreto di ricostruzione carriera e come tale era stato adottato in piena autonomia e indipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza il 10.08.2022, per poi essere notificato al ricorrente in data 18.08.2022, e comunque, in quanto atto adottato dal MEF, non poteva che essere impugnato da esso ricorrente nei confronti di quest’ultimo, sia per essere autore materiale sia per le ampie e variegate competenze e funzioni del MEF tra le quali quelle di controllo della regolarità contabile e di visto degli atti del MIM (come degli altri Ministeri), di erogazione dello stipendio al personale docente (come alle tante altre categorie di dipendenti pubblici) con le maggiorazioni disposte dalla legge extra- tabellari e fuori dalla contrattazione scolastica e di recupero di eventuali indebiti (che la Ragioneria dello Stato è chiamata ad operare per legge nei confronti di chi abbia ricevuto somme non spettanti). 6. Con il quinto motivo si contesta la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per la erronea mancata rifusione, in favore di esso ricorrente, delle spese legali nei due gradi del giudizio di merito nonostante l'accoglimento parziale dei due ricorsi di primo e di secondo grado. 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 291 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonostante la regolare costituzione nel procedimento di secondo grado. 8. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459 della legge di stabilità n. 147/2013, dell’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 11 delle preleggi, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte d’Appello, riformando quanto disposto dal giudice di prime cure, nel senso che tale adeguamento doveva riguardare le somme erogate all’appellante a titolo di assegno ad personam a decorrere dal febbraio 2014 al marzo 2022 e, quindi, non dovute le somme legittimamente percepite fino al gennaio 2014, ossia in data precedente alla entrata in vigore della legge abrogativa, non aveva valutato che, nella fattispecie, difettava radicalmente il presupposto applicativo della disposizione di legge richiamata, in quanto non sussisteva un’ipotesi di passaggio carriera, ricorrendo, invece, un’ipotesi di rinuncia, da parte del CI, al precedente impiego alle dipendenze del Ministero dell’Interno e, quindi, una nuova assunzione a seguito di superamento del concorso senza alcuna continuità con il precedente impiego. 9. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale. 10. Il primo motivo, in disparte il fatto che, in ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile la doglianza con la quale la parte deduca la violazione dell’art. 112 cpc, dovendosi individuare il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale- della mancata costituzione in giudizio (Cass. n. 30171/2025), è in ogni caso infondato non essendo stato prospettato alcun pregiudizio in concreto patito dagli odierni ricorrenti incidentali in ordine allo svolgimento dell’attività difensiva. 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece, fondato, nei termini che seguono. È necessario evidenziare alcune circostanze di fatto pacifiche tra le parti, indispensabili per inquadrare la fattispecie oggetto del presente giudizio. Il prof. CI, già segretario comunale alle dipendenze del Ministero dell’Interno, ha rinunciato, dimettendosi dall’impiego, perché, quale vincitore di concorso, è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dall’1.9.1993 e con decorrenza economica dal 28.10.1993; egli aveva percepito, in tale qualità e precisamente dal settembre 1995, sotto forma di assegno ad personam (ex art. 202 TU degli impiegati civili dello Stato dal 1957 come modificato dall’art. 3 commi 57 e 58 della legge n. 537/1993) la maggiorazione di legge che prevedeva la conservazione del trattamento retributivo in godimento, nell’attivato passaggio di carriera da Segretario Comunale (9^ qualifica) a quello insegnante nelle scuole superiori (7^ qualifica). A seguito di decreto di ricostruzione della carriera, nel quale non veniva più contemplato l’assegno ad personam, in precedenza corrispostogli per l’abrogazione delle sopra indicate norme ad opera della legge 27.12.2013 n. 147 (entrata in vigore dall’1.1.2014), il CI aveva agito nei confronti dell’Amministrazione chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’inefficacia del provvedimento di addebito delle somme liquidate in eccedenza adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o in subordine di dichiarare l’intervenuta prescrizione, quinquennale e/o decennale, di tutte le poste relative al periodo precedente. Ciò premesso, la questione di diritto prospettata, con il motivo del ricorso incidentale, è quella di accertare se l’assegno ad personam già corrisposto potesse spettare all’originario ricorrente, per il quale non era configurabile alcun passaggio di carriera, risultando egli essersi dimesso dal precedente impiego presso il Ministero dell’Interno per accettarne uno nuovo presso il Ministero dell’Istruzione e del merito. Tale questione è stata già risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 31123 del 2021, ribadita da altra ordinanza (Cass. n. 20236/2025), dove si è affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, nella specie il MIUR, non compete al lavoratore alcun assegno "ad personam", non essendo invocabile a fondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito della sottoscrizione del C.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine, nel caso di dimissioni e successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore. Tali principi sono applicabili anche al caso in esame. Acclarato, quindi, che al MA non spettava l’assegno ad personam e che è, pertanto, fondato il diritto al recupero della P.A. vertendosi in una fattispecie di indebito, l’unico problema che si pone è quello della prescrizione del diritto alla restituzione, oggetto di eccezione tempestivamente sollevata dall’interessato. Invero, sull’an, va richiamato il principio secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (per tutte, cfr. Cass. n. 13479/2018). Orbene, il primo giudice aveva dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite in epoca precedente al mese di marzo 2012, considerando il primo atto interruttivo della prescrizione risalente al marzo del 2022. Tale statuizione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Potenza che ha, invece, dichiarata non dovuta la restituzione delle somme percepite fino alla mensilità di gennaio 2014: sentenza che, però, deve essere cassata perché in contrasto con i principi sopra affermati in sede di legittimità. Osserva questa Corte che, per quanto sopra detto in ordine alla fondatezza del disposto recupero, non risulta essere stata, però, impugnata in appello, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dagli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale di Potenza, la statuizione di primo grado sulla prescrizione di talché deve rilevarsi un giudicato interno, preclusivo sul punto, nelle more formatosi, nei loro confronti. Nei termini di cui sopra il secondo motivo del ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento. 12. La fondatezza per quanto di ragione di tale motivo rende, conseguentemente, infondati tutti gli altri motivi del ricorso principale. 13. Ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI a titolo di assegno ad personam fino alla mensilità di febbraio 2012. 14. La controvertibilità e la peculiarità (per come sviluppatasi) della vicenda esaminata costituiscono gravi ragioni per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la restituzione delle somme percepite da NC CI a titolo di assegno ad personam fino alla mensilità di febbraio 2012. Compensa tra le parti le spese di tutto il giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il Cons est. Dott. Guglielmo Cinque