Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3117
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Sentenza 5 marzo 2002

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Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell'art. 223 del codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3117
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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