Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell'art. 223 del codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 40, presso l'avvocato COMOGLIO SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTE GIANFRANCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASTI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 50/99 del Pretore di ASTI, depositata il 09/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale: per l'improcedibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avendo omesso di dare la precedenza ad un ciclomotore, ed essendo dal sinistro derivate, al motociclista lesioni alla persona per 60 giorni s.c., la Prefettura territorialmente competente sospendeva, ai sensi dell'art. 223, commi 1 e 2 del d. lg. n. 285 del 1992, la patente di guida al conducente l'autoveicolo sig. OG DI, il quale - come si evince dalla impugnata sentenza - proponeva opposizione all'ordinanza ed, in sede di conclusioni, chiedeva che, previa sospensione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e remissione al vaglio della Corte Costituzionale della conformità dell'art. 223 c.d.s. ai principi costituzionali, si procedesse ad annullare il provvedimento in questione.
Il pretore rigettava l'opposizione rilevando come: a) l'allegazione difensiva secondo la quale il ciclomotore viaggiasse senza fari, non fosse stata in alcun modo supportata;
b) risultasse pacifica l'omessa concessione della precedenza;
c) la scelta della P.A. risultasse del tutto discrezionale e collegata a ragioni di ordine pubblico del tutto autonome rispetto alla sussistenza di un procedimento penale;
d) la P.A. avesse fatto precedere correttamente la sua scelta dal conforme parere della Motorizzazione civile. Ricorre per Cassazione il OG, con atto notificato il 13/4/99 e depositato il 30/4/99, sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.
Non controricorre la Prefettura di Asti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo del ricorso il OG deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24, co. 1^, DELLA LEGGE n. 53 DEL 1987 E CONSEGUENTE OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATI DAL RICORRENTE, sottolineando come il Pretore abbia del tutto trascurato l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta da esso OG in ordine all'art. 223 c.d.s., il quale - a dire del ricorrente - consentirebbe, di fatto, all'autorità amministrativa di sostituirsi a quella giudiziaria nell'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria ad una sanzione penale. Il ricorrente ripropone pertanto, in questa sede, la QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 223 DEL D.lgs. N. 285/92 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 13, 16, 24, 25, 27, 76, 97 DELLA
COSTITUZIONE, alla luce, fra l'altro:
a) della parificazione - a suo dire - da trarsi fra la sospensione della patente (e la conseguente limitazione della capacità di produrre reddito), e quelle restrizioni della libertà personale, necessariamente soggette - in quanto tali - all'integrale applicazione dell'art. 13 della Costituzione, il quale, al secondo comma, prevede che tali misure siano assumibili solo in casi di necessità e di urgenza;
b) degli evidenti profili di eccesso di delega (e conseguente violazione dell'art. 76 della costituzione), configurabili - sempre a dire del ricorrente - nel fatto di avere il Governo, in sede di provvedimento delegato, innovato "senza autorizzazione del Parlamento" il regime già assicurato dall'art. 91 del previgente c.d.s, il quale prevedeva un raccordo con l'autorità giudiziaria penale inquirente, la quale poteva aggiornare il Prefetto sull'evoluzione delle indagini;
c) dell'aleatorietà assoluta di un meccanismo concepito - sempre a dire del ricorrente - in termini tali da rendere, del tutto indipendentemente dalla effettiva gravità del caso concreto, più onerosa la sanzione nelle località caratterizzate da più forte pendenza di procedimenti penali d) della già avvenuta pronuncia della corte Costituzionale (sent. N. 354/98) in ordine alla necessità di un'interpretazione della lett. i) dell'art. 2 della legge delega n. 190/91 (relativa alla delega ad operare un riesame della disciplina concernente la revoca della patente di guida) in senso minimale, e perciò tale da non consentire, di per sè, l'adozione di disposizioni innovative rispetto al sistema legislativo previgente) pronuncia già sostanziatasi - a dire del ricorrente nella dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 120, comma 1 e 130 co. 1, lett. b) del d.lgs n. 285/92, tanto più visti in relazione al corrispondente regime del precedente art. 91, comma 6, dell'abrogato codice della strada, il quale collegava - invece - la sospensione solo - o all'investimento che avesse prodotto la morte o lesioni personali gravi o gravissime, o - in ogni caso di investimento di persone - all'ipotesi di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi e dare l'assistenza occorrente all'investito;
d) della non utilizzabilità - allo scopo - neppure della previsione di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) della legge delega n. 190/91 nel punto in cui prescrive "l'adeguamento della disciplina della circolazione stradale all'aumentata complessità del traffico";
ciò in quanto - sempre a dire del ricorrente - la realtà del traffico sarebbe caratterizzata, ormai, da un quadro di, indubbia, maggiore sicurezza.
d) della estrema innovatività - in ogni caso - di una disciplina passata dalla precedente previsione della sospensione in relazione alle sole ipotesi di investimento di persone, a quella dello scontro fra più veicoli, il tutto a prescindere dall'entità delle lesioni.
e) della mancata contemplazione - infine - da parte del già richiamato art. 2, lett. gg), della legge delega, nell'autorizzare la previsione di nuovi reati e la modifica delle sanzioni penali vigenti, dell'area fenomenica dei provvedimenti cautelari. Va sgombrato preliminarmente il campo da una tale eccezione di incostituzionalità sollevata ancora una volta, in questa sede, dal ricorrente.
Tanto più alla luce del vaglio positivo sin qui provenuto, alle peculiarità ed alle finalità cautelari dell'istituto della sospensione amministrativa della patente di guida previsto dall'art. 223 del d.lg. n. 285 del 1992, dalle ripetute pronunce progressivamente sin qui succedutesi proprio da parte del giudice delle leggi, essa eccezione va infatti dichiarata manifestamente infondata.
Così dicasi in ordine ai prospettati profili di supposta violazione dell'art. 13 della Costituzione, in quanto al di là già del limite intrinseco all'eccezione, rappresentato dalla presupposizione di un concetto di libertà personale del tutto astorico ed assoluto, e perciò quale luogo che esclude da sè ogni e qualsivoglia limite frapposto all'espressione della personalità, anche quando esso limite finisca per rappresentare niente altro che il naturale correlato di forme di interrelazioni soggettive frutto del progresso consociato, si rendono del tutto evidenti i profili di necessità ed urgenza cui si ispira lo strumento cautelare della sospensione amministrativa della patente di guida;
profili che - naturalmente - non finiscono in alcun modo intaccati o smentiti dall'inserimento di un tal tipo di provvedimenti, in un minimo di contesto procedimentale comportante la previa consumazione di necessari tempi tecnici (consumazione rispetto ai quali l'unico limite si rivela quello sottolineato da questa Corte, con la pronuncia n. 6108/2001, e concernente l'esigenza che il lasso di tempo non divenga così eccessivo da vanificare del tutto la stessa logica cautelare del provvedimento); contesto particolarmente rinvigorito nelle successive correzioni ed integrazioni introdotte attraverso il. D.lg. 10 settembre 1993, n. 360, le quali del resto, nel loro fondamento ispiratore, si pongono proprio a salvaguardia delle concorrenti e più generali esigenze di legalità dell'attività della P.A.
Quanto poi agli ipotizzati profili di eccesso nell'utilizzo della delega ricevuta, in cui sarebbe incorsa l'autorità governativa nella concreta delineazione normativa dell'istituto di cui all'art. 223 del d.lg. n. 285/92, del pari del tutto evidente e manifesto si rende il vizio logico giuridico che mina alla sua base anche questo aspetto della eccezione di incostituzionalità formulata dal ricorrente, stanti i criteri sostanzialmente formalistici cui essa finisce per apparire ispirata nella sua lettura dei limiti della delega fissati nell'art. 2 della legge delega 13 giugno 1991 n. 190;
così come manifestamente formalistico si rivela il confronto operato fra stagioni normative (quella di cui al precedente codice della strada, e quella in cui si inseriscono le disposizioni emanate sulla base della delega contenuta nella legge n. 360 del 1991), profondamente diverse fra loro sul piano dei problemi storici da affrontare e risolvere, (vedi le nuove dimensioni quantitative del fenomeno della circolazione stradale) e degli stessi raccordi conseguentemente organizzabili - nel concreto - fra autorità giudiziaria penale ed autorità amministrativa.
Ciò chiarito e ribadito, va sottolineato come il ricorso non possa trovare alcun accoglimento neppure in ordine al resto delle doglianze sollevate.
Così dicasi infatti in ordine al 2^ motivo, con il quale il ricorrente deduce VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90 ED ILLOGICA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATI DAL RICORRENTE, lamentando che il Pretore abbia del tutto incongruamente ritenuto che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione della patente (obbligo previsto, più in generale, dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90, e configurantesi ogni qual volta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo) fosse stato idoneamente assolto, nella fattispecie, attraverso la sola, avvenuta, contestazione della violazione.
La censura - infatti - non può in realtà trovare alcun accoglimento, e ciò alla luce del ribadendo principio - già affermato di recente da questa Corte in relazione alle ipotesi previste dall'art. 218 del d.lg. n. 295/92 (vedi Cass. 27/9/2001, n. 12106), ma da ritenersi valido anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 223 - secondo il quale, nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida siano naturalmente ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità" che, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.
In tal senso rettificata, pertanto, in punto di diritto, la motivazione fatta propria dal giudice di merito, anche il secondo motivo va rigettato.
Nè sorte migliore può incontrare il 3^ motivo di ricorso, con il quale, infine, il ricorrente, deducendo VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23, co. 6 e 12, DELLA LEGGE 689/81 E CONSEGUENTE OMESSA E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATI DAL RICORRENTE O RILEVABILI D'UFFICIO, lamenta come il Pretore abbia liquidato come non "supportata" e non provata" la deduzione circa il fatto per cui esso OG non si fosse in realtà avveduto del sopraggiungere del ciclomotore, a causa della carenza od insufficienza dei dispositivi di illuminazione di quest'ultimo; circostanza la quale, - a dire del ricorrente - già risultava emergente dal rapporto dei carabinieri, il che avrebbe dovuto far avvertire ancora più pregnante, al Pretore, il compito di avvalersi dei poteri istruttori di ufficio conferitigli dall'art. 23, comma 6 della legge n. 689/81, e ciò tanto più alla luce dello specifico onere probatorio incombente sull'Amministrazione procedente. Tali poteri di ufficio sarebbero stati invece - sempre a dire del ricorrente - più in genere, inidoneamente esercitati dal Pretore, il quale - avrebbe altresì omesso di rilevare come, di contro al titolo contestato, nella fattispecie fosse ricorsa la violazione dell'art. 154, comma 1, lett. a) e co. 3 lett b) c.d.s. (manovra di svolta a sinistra in luogo privato), e non invece quella di cui all'art. 145 (disciplinante la precedenza all'intersezione):
ulteriore indizio - quest'ultimo - dell'opportunità di accogliere l'opposizione.
Lo stesso tenore complessivo del motivo, rende infatti evidente come, al di là della sua formulazione apparente, esso non tenda ad altro che a provocare una del tutto inammissibile - in questa sede - riconsiderazione dei profili di merito della vicenda;
riconsiderazione del tutto interdetta a questa Corte, posto che le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito e da lui poste a base della sua decisione si rendono da essa Corte sindacabili solo sotto il profilo dell'eventuale vizio logico giuridico della motivazione (insufficienza o contraddittorietà della stessa);
profilo il quale si rivela, invece, del tutto insussistente nella presente vicenda processuale, nella quale il giudice di merito ha dato compiuto e congruo conto del percorso logico giuridico compiuto onde pervenire a ritenere il ricorso dei presupposti per l'irrogazione della sospensione cautelare della patente di guida. Dalla mancata costituzione - in questa fase processuale - della Prefettura di Asti, discende che nessuna pronuncia vada assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002