Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8013 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 I / Y Z LA CORTE0 80 13/ 02 4 869 / R A N 6 R - A 2 T . T B S R I . U . P L G . B REPUBBLICA ITALIANA L E I D A R R L . E T B A D IN NOME DE POP A D I T S E A N 1 I E T 3 I CASSAZIONE S 1 R N Oggetto I E . E A Terrenos S T N E SEZIONE TRIBUTARIA A Nectria-Molise 84 M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3768/01 - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 22030 Dott. Massimo ODDO Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74869 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 12, presso rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 354
contro
IN LI, AS UA;
intimati avverso la sentenza n. 379/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 371/05/99 del 15 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte diret- te di Gubbio - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IE DA per il 1985, quale calcolata previa ridetermi- nazione della base imponibile dichiarata e ricompren- sione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n. 363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dalla contribuente;
2 che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che IE DA, benché ritualmente intima- ta, non si è costituita, né ha svolto attività difensi- va;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P. R. 597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile 3 dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 con mod., nella legge n.363 del 1984,del 1984, conv., fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n. 133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
• Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Bruno Saccucci Salvatore lma нишо легшез IL NC DEPOSITATO IN CANCELLERIA 03 GIU. 2002Oggi. SV CA IL CANCELLIERE C1 SV NI E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 T 2 B R S . . I A R L . G T L P . E A U D R . B B L I A E A R D T D A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M