Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario va valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RB SA O NO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 22402/00 proposto da:
RB SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO FERRI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 13/02/01, rep. 70851;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 9437/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 23/10/99 R.G.N. 29/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FERRI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Milano, BI NO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell'Inps per il complessivo importo di L. 10.793.547, afferente a contributi previdenziali, sanzioni civili e oneri accessori. Al riguardo precisava di avere svolto attività di panificatore, iscritto negli elenchi degli artigiani, dal 1979 al 1985, allorquando aveva cessato la propria attività, e di avere sempre corrisposto quanto dovuto all'Inps, tanto che in un estratto conto rilasciato nel 1987 era risultato solo un debito di L. 39.539, relativo agli anni 1980 e 1984, e assumeva che successivamente non aveva ricevuto alcuna richiesta dall'Istituto. Pertanto in via preliminare eccepiva la prescrizione dei crediti fatti e valere e in subordine l'infondatezza delle pretese.
L'Inps costituendosi in giudizio, resisteva all'opposizione, in particolare deducendo di avere notificato allo NO, in data 8.3.1995, a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta, una diffida amministrativa di pagamento dei contributi oggetto del decreto. L'opposizione era accolta da RE che riteneva fondata l'eccezione di prescrizione. Proposto appello da parte dell'Inps, il Tribunale di Milano confermava la sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado ribadiva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che l'identità e la qualità della persona che aveva sottoscritto la ricevuta della raccomandata non emergeva dalle risultanze processuali, cosicché risultava applicabile il principio secondo cui deve ritenersi nulla la notificazione a mezzo posta eseguita a mani di persona non identificata e senza che nell'atto di ricevimento sia contenuta alcuna attestazione di un rapporto tra destinatario e consegnatario, alla stregua di elementi forniti dal notificante, sul quale ricade l'onere probatorio.
L'Inps propone ricorso per Cassazione, formulando un unico motivo di censura. Lo NO resiste con controricorso e in subordine propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., unitamente a vizio di motivazione. Premesso che era pacificamente acclarato in causa che la lettera raccomandata di messa in mora dell'8.3.1985 era stata inviata all'effettivo domicilio del debitore in Milano e che la relativa cartolina-avviso di ricevimento era regolarmente ritornata al mittente sottoscritta, sia pure da persona diversa dal sig. NO, lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente fatto applicazione di principi relativi alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziali, mentre, in realtà, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alle modalità di notificazione di cui all'art. 145 c.p.c. Inoltre, in caso di spedizione di una intimazione stragiudiziale mediante lettera raccomandata, la stessa spedizione attestata dall'ufficio postale con il rilascio di ricevuta è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, pur in mancanza di avviso di ricevimento. Rileva inoltre la presunzione che la raccomandata sia pervenuta al domicilio del destinatario, quando sia stata consegnata ad una persona rinvenuta in detto domicilio. Nella specie, poi, lo NO non aveva offerto la prova di non avere avuto notizia dell'intimazione senza sua colpa. Lo NO con il ricorso incidentale condizionato fa valere gli elementi a fondamento dell'insussistenza comunque sia del credito contributivo che del credito per sanzioni ingiuntive. I due ricorsi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.
Il ricorso principale è fondato.
Il giudice di merito ha fatto applicazione di un principio di diritto desunto dalla normativa sulle notificazioni a mezzo posta, la quale invece non può ritenersi applicabile quando è in questione la prova della trasmissione di una comunicazione stragiudiziale, peraltro nella specie legittimamente effettuata senza ricorso alle formalità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (in via ordinaria o a mezzo posta), ma mediante un'ordinaria lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
infatti l'intimazione per iscritto necessaria per costituire in mora il debitore e interrompere la prescrizione (artt. 1219 e 2943 c.c.) non deve necessariamente essere comunicata mediante formale notificazione. Il giudice di merito, pertanto, invece di verificare l'osservanza delle regole sulla notificazione a mezzo posta, avrebbe dovuto valutare, secondo ordinari criteri di valutazione delle prove, se la documentazione prodotta (e in particolare quella relativa alla consegna della raccomandata) forniva la prova che l'atto di costituzione in mora era pervenuto all'indirizzo del destinatario, ai fini dell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale con il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà ai principi e ai criteri appena enunciati.
Il ricorso incidentale è assorbito, in quanto riguarda questioni implicitamente ritenute assorbite dal giudice a quo e che, nei limiti della loro rilevanza, dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003