Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7715
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Sentenza 16 maggio 2003

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L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario va valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7715
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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