Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL0 0297/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto hellock. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7948/01 Dott. Vincenzo PROTO - Presidente Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Cron. 550 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 26/10/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso l'avvocato MARIO SALERNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, COMUNE DI VIBO VALENTIA, CONSIGLIO COMUNALE DI VIBO VALENTIA, P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, P.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, P.M. 2001 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 2219 CASSAZIONE;
intimati - avverso la sentenza n. 65/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Salerni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale: per il rinvio affinchè venga integrato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione del Prefetto;
in subordine: il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GE OM proponeva opposizione davanti al Tri- bunale di Vibo Valentia avversO il provvedimento del Prefetto di quella città con il quale era stato sospeso dalla carica di consigliere comunale a seguito di con- danna non ancora passata in giudicato per il delitto di 317 c.p.. Il Tri- tentata concussione, di cui all'art. bunale rigettava l'opposizione. Il OM proponeva appello e la Corte di Catanzaro lo respingeva. Per ciò che rileva in questa sede il se- condo giudice riteneva la sospensione di cui si tratta comma 4 bis della legge n. 55 prevista dall'art. 15, 2 del 1990, come aveva già ritenuto il primo giudice, ap- plicabile anche alle ipotesi di delitto tentato relati- vamente alla fattispecie penale di cui si tratta. Ricorre per Cassazione con un motivo il OM e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente dichiarata la ammis- sibilità del ricorso. Esso infatti è completo in ogni sua parte con riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 366 c.p.c., ed è stato ritualmente notificato, per la controparte, alla competente Avvocatura dello Stato. Il contraddittorio è dunque pienamente costitui- to.
2. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 nonchè dell'art. 25 della Costituzione, dell'art. 14 delle preleggi, degli artt. 1 e 2 del codice penale, e dell'art. 7 della convenzione dei diritti dell'uomo. 55 del 1990 prevede laSostiene che poichè la legge n. misura in questione solo per i delitti e non anche per i delitti tentati, averne ritenuto la applicabilità ad ipotesi non prevedute dalla legge ha realizzato la vio- lazione di principi fondamentali dell'ordinamento na- zionale ed internazionale. tempo la Corte di 3. Osserva il collegio che da 3 Cassazione esaminando la predetta norma dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 comma primo, anche nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, nonchè dalle modificazioni che a tale sentenza si sono ispirate, ritiene che essa, prevedendo tra l'altro la ineleggibilità ovvero la decadenza da talune cariche elettive a fronte della condanna defini- tiva per delitti che si strutturano sulla violazione o sull'abuso dei doveri inerenti la pubblica funzione, tutela l'interesse alla amministrazione imparziale e legittima. Deve pertanto ritenersi che realizza la fat- tispecie che giustifica le predette misure ogni compor- tamento costituente delitto che fonda sull'elemento ma- teriale che struttura i reati espressamente menzionati, (Cass. n. 7697 del 1998, n. 14707 del 1999 e n. 1713 del 1998). Orbene il delitto tentato è strutturato per l'appunto da una condotta coincidente con quella che la legge richiede per il perfezionamento del delitto in questione, che infatti non avviene perchè, per ragioni che non dipendono dalla inidoneità dell'azione, questa non si compie o l'evento non si verifica, (cfr. art. 56 c.p.c.). Non viene in rilievo dunque la pacifica autonomia del delitto tentato rispetto al delitto perfezionato, 4 come tale produttivo dell'evento. Viene in rilievo il comportamento vietato, che di per sè, al di là di ogni altro effetto, estrinseca l'incompatibilità del suo au- tore con una funzione. Nè si tratta di dare interpreta- zione estensiva ad una norma eccezionale, quale è quel- la di cui si tratta, ma piuttosto di interpretarla in via immediata, applicandola a tutte le fattispecie che essa prevede laddove stabilisce una cautela in relazio- ne a comportamenti sempre penalmente puniti. Il comma quarto dell'articolo 15 in esame, intro- dotto dalla legge n. 475 del 1999, disciplina una ipo- tesi di sospensione, oggi solo temporanea, dalle cari- che considerate dal comma primo, per i casi di condanna non definitiva relativa ai medesimi delitti di viola- zione o abuso della funzione pubblica. Tale introduzio- ne infatti con le sue novità rispetto alla indiscrimi- nata previsione contenuta nel testo originario della legge, ha tenuto conto dei limiti costituzionali evoca- ti dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996. La legge prevede tale sospensione menzionando i ti- toli dei delitti in questione, tra i quali quello di cui all'art. 317 c.p., secondo la tecnica adottata nel- la formulazione del primo comma in ordine alla decaden- za ed alla ineleggibilità. Ritiene pertanto il collegio 5 che la tutela dell'interesse debba pubblico essere delitto tentato, il adottata anche nella ipotesi del quale, s'è detto, rivela il medesimo elemento materiale oggetto della generalizzata proibizione penale.
4. Non sussistono le lamentate violazioni di legge. Il ricorso deve essere respinto. Non deve darsi luogo a pronuncia sulle spese poichè l'amministrazione intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma il 20 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo ProProto Giuseppe Maria Berruti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andrea branchi Depositato in Cancelleria 11 GEN 2002 il GO THE CANCELLIERE IL