Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 7988
CASS
Sentenza 19 maggio 1998

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Pur essendo l'emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde pertanto dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall'art. 2 (emissione di assegno senza provvista) della legge 15.12.1990,n.386 qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchino l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista.

Commentario1

  • 1E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecito
    De Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2016

    Con l'ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull'attività di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 7988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7988
Data del deposito : 19 maggio 1998

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