Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
Pur essendo l'emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde pertanto dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall'art. 2 (emissione di assegno senza provvista) della legge 15.12.1990,n.386 qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchino l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista.
Commentario • 1
- 1. E' legittima la segnalazione nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecitoDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2016
Con l'ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione. Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull'attività di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. G. Vincenzo Pandolfo Presidente del 19/5/1998
dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
" Giovanni Badia " N. 1013
" Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 2973/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI EL, n. a Corno il 6 gennaio 1950
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 16 novembre 1996 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Iadecola che ha chiesto l'a.c.r. Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermò la dichiarazione di colpevolezza di EL LI in ordine al delitto di emissione senza autorizzazione del trattario di un assegno bancario per L. 275.000.000, apparentemente negoziato il 5 luglio 1994 quando il conto corrente era stato già chiuso, sin dall'11 novembre 1993, su richiesta dello stesso correntista.
I giudici d'appello disattesero la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dall'imputato per l'escussione di un testimone che avrebbe dovuto dichiarare di aver assistito alla negoziazione dell'assegno avvenuta in effetti alla fine di ottobre del 1993, anziché alla data indicata sul titolo. Ritennero, infatti, che sarebbe stata certamente inattendibile una tale testimonianza, riferita alla consegna di un determinato assegno a un terzo avvenuta tre anni prima. E aggiunsero che, comunque, l'imputato ammette di aver richiesto l'estinzione del conto pochi giorni dopo l'emissione del titolo privo di data;
sicché, avendo constatato che l'11 novembre 1993 l'assegno non era stato ancora incassato, era colpevole che sarebbe stato presentato a conto ormai chiuso. Ricorre per cassazione EL LI e lamenta che la corte d'appello abbia ingiustificatamente escluso l'ammissione della prova per testi intesa a dimostrare l'emissione dell'assegno prima dell'estinzione del conto e, quindi, l'insussistenza del reato contestato. Non è possibile, infatti, negare l'ammissione di una prova in ragione di una presunta inaffidabilità del testimone. Nè rilevano le considerazioni della corte milanese sull'elemento psicologico del reato rispetto a una situazione in cui l'ammissione della prova dedotta ne avrebbe dimostrato insussistente lo stesso elemento oggettivo.
Il ricorso è infondato, pur essendo certamente erroneo il primo dei due argomenti utilizzati dalla corte d'appello per disattendere la richiesta di rinnovazione del dibattimento.
Secondo una consolidata giurisprudenza civile, infatti, "a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento" (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10617, m. 469643, Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, m. 491879, Cass. civ., sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, m. 497900). Ne consegue che, non essendo più prevista come punibile l'emissione dell'assegno privo dei prescritti requisiti di forma, un titolo privo dell'indicazione della data, potendo valere solo come promessa di pagamento, non può essere considerato un assegno neppure ai fini dell'applicabilità delle sanzioni penali. Tuttavia, quando il titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e luogo di emissione, non v'è dubbio che l'emittente si assume la responsabilità anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione al titolo delle caratteristiche dell'assegno bancario. Sicché risponderà dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, se al momento dell'utilizzazione del documento come assegno mancheranno l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista. E in tal caso non sarà rilevante la prova della data dell'effettiva consegna del documento al prenditore, perché, salvo eventi eccezionali, l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno incensurabilmente ritenuto che sin dall'emissione del titolo l'imputato era consapevole sia della sua utilizzazione come assegno sia dell'imminente chiusura del conto corrente sul quale veniva tratto. E correttamente hanno, di conseguenza, confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998