CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA AN IA, nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 356/2022RMCP del Tribunale di Lecce del 26 luglio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Fabio FALCO, del foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8985 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza pronunziata in data 26 luglio 2022 il Tribunale di Lecce, sedente in qualità di giudice del riesame cautelare avverso i provvedimenti di carattere personale, ha solo in parte confermato, in tal modo accogliendo la richiesta di riesame formulata da NZ AN IA, l'ordinanza con la quale, il precedente 13 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Brindisi aveva disposto a carico della predetto la misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale, pur avendo ritenuto pesare sulla stessa gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di plurima cessione di sostanza stupefacente realizzato in concorso con altri soggetti, fra i quali il marito della NZ, tale MA EP, dominus dei concorrenti, ha, tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari, pur ritenute sussistere in relazione al pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie di quelle per cui si procede, possono essere adeguatamente tutelate, tenuto conto dello stato di incensuratezza della donna e del fatto che la medesima è madre di una ragazza di dodici anni, attraverso la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso la abitazione della madre della donna. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, patrocinato dal proprio difensore fiduciario, l'indagata, la quale ha articolato due motivi di impugnazione;
con il primo di essi si è doluta, sotto il profilo della violazione di legge, in quanto, in relazione al fatto rubricato sub A) della provvisoria contestazione non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, non emergendo alcun apporto collaborativo della NZ in ordine alla commissione del reato ascritto, principalmente, al marito MA;
osserva la ricorrente che la sua partecipazione al fatto potrebbe, al massimo, integrare gli estremi della connivenza senza assurgere a quelli del concorso. Anche in relazione alla imputazione rubricata sub D) del capo di imputazione la NZ si è doluta del fatto che le siano stati attribuiti i gravi indizi di colpevolezza, sempre in concorso con il marito, sulla sola base del fatto che un individuo, tale RA RO, sia stato visto entrare nel palazzo ove di due abitano e successivamente uscirne con addosso della sostanza stupefacente, come risultato a seguito del controllo effettuato sulla persona di quello;
la deduzione che l'uomo avesse acquistato la sostanza presso il MA e la NZ risulterebbe, ad avviso di quest'ultima, non sufficientemente accreditata, laddove di osservi che all'interno del palazzo in questione abitavano anche altri soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. 2 Con riferimento alla provvisoria imputazione avente ad oggetto il capo I) della rubrica contestata la ricorrente difesa ha segnalato la circostanza che fra il momento in cui tale BA, il quale sarebbe un presunto acquirente di sostanza stupefacente, si informa presso il MA se presso la comune abitazione di fosse la moglie di questo e la data in cui il BA viene sorpreso nel possesso dello stupefacente sono intercorsi alcuni giorni, sicchè, dato lo scarto temporale, fra la prima e la seconda circostanza sarebbe illogico porre una connessione dimostrativa o indiziante della responsabilità della odierna ricorrente. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la omissione della motivazione della ordinanza impugnata in punto di riqualificazione dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Quanto al primo motivo di impugnazione, esso ha ad oggetto la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle imputazioni contestate alla ricorrente quanto alle lettere A), D) ed I); in particolare, quanto alla prima ipotesi delittuosa la ricorrente difesa sostiene che, sulla base dei dati a disposizione del Tribunale, non vi erano gli elementi per sostenere, neppure a livello di gravità indiziaria, che la NZ fosse complice del marito e non soltanto soggetto con lui connivente. Si tratta di argomenti non accettabili nella presente sede: infatti, premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la diagnosi differenziale fra le due figure evocate dalla ricorrente difesa è agevolmente eseguibile, anche in materia di stupefacenti, in quanto, come è stato testualmente rilevato la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che semplicemente agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 dicembre 2020, n. 34754; idem Sezione III penale, 20 agosto 2015, n. 34985). 3 Nella specie la valutazione attinente alla fattiva collaborazione da parte della ricorrente alla realizzazione del reato di cui al capo A) è stata desunta, in termini sicuramente convincenti, dal fatto che la donna ha personalmente accompagnato con l'automobile il MA, soggetto non abilitato alla guida di autovettura, a Canosa di Puglia a ritirare una fornitura di sostanza stupefacente, condotta questa palesemente travalicante i limiti, per come dianzi descritti, della mera connivenza. Tutto questo senza che sia neppure stato messo in evidenza il complessivo comportamento della donna che indubbiamente era consapevole della detenzione nella casa familiare della droga, essendo questa disponibile in parti comuni e ben esposte dell'abitazione familiare così come lo erano gli strumenti atti al confezionamento delle dosi oggetto di cessione e la "contabilità" relativa all'attività illecita svolta nonché i verosimili proventi di essa, dei quali non è stata, significativamente, neppure prospettata una diversa, lecita, provenienza, custoditi in una borsa specificamente riconducibile non alla coppia ma direttamente alla NZ. Relativamente alla imputazione di cui alla lettera D) la doglianza presentata dalla difesa della NZ è tutta volta ad escludere, invero al di là di ogni possibile apparenza, la valenza indiziaria alle condotte del marito di costei - che fissa un appuntamento a tale RA presso la propria abitazione;
del RA - che ivi si reca all'ora conventa allontanandosi da tale luogo dopo pochi minuti ed essendo stato trovato, sempre di lì a poco, nel possesso di sostanza stupefacente;
e della odierna ricorrente - la quale, in concomitanza dell'arrivo del RA presso il palazzo da lei abitato con il MA, telefona quest'ultimo informandolo che "è arrivata Aurora". Del tutto inaccettabile è la tesi della difesa ricorrente secondo la quale la sopravveniente "Aurora" sarebbe stata una compagna di scuola della figlia della coppia, sol che si consideri che dell'arrivo di una tale persona, a differenza che dell'arrivo (peraltro telefonicamente convenuto) del RA, non vi è stato alcun riscontro, sebbene il palazzo in questione fosse oggetto di controllo da parte della Pg;
così come privo di significato, in quanto volto non a contestare la concludenza del ragionamento probatorio fatto dal Tribunale, ma ad ipotizzarne uno diverso ed alternativo al primo - operazione questa non ammessa in sede di ricorso per cassazione - è l'affermare che nel palazzo ove abitavano la ricorrente ed il coniuge vi erano anche altre persone dedite al commercio di stupefacenti. 4 Anche in relazione all'episodio di detenzione riguardante il capo I) della provvisoria contestazione, la censura della ricorrente è del tutto generica, posto che essa non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione captativa non costituisce materia suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938), d'altra parte non può essere sottaciuto che, a fronte della interpretazione offerta in sede di riesame cautelare di quanto intercorso fra il MA e tale BA nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, la difesa della ricorrente non ha adombrato una qualche ragione che avrebbe potuto giustificare il pressante interessamento di quest'ultimo alla presenza della NZ presso la propria abitazione. Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata qualificazione dei fatti ascritti alla donna nell'ambito delle ipotesi delittuose di lieve entità, deve preliminarmente rilevarsi che, nell'incontestato riassunto da questo fatto degli argomenti difensivi agitati di fronte al Tribunale del riesame non emerge che la difesa della NZ abbia sollecitato la riqualificazione dei fatti nei termini ora indicati, circostanza questa che di per sé esclude la rilevanza di qualsivoglia vizio motivazionale della ordinanza impugnata al riguardo. Ma, si osserva, in ogni caso risulta del tutto conforme agli orientamenti di questa Corte nomofilattica l'esclusione che di tale ipotesi meno grave di reato ha operato il giudice del riesame, nonostante il verosimile non elevato valore ponderale delle singole transazione illecite cui ha partecipato la NZ unitamente a coloro i quali concorrono nelle ipotesi di reato anche a lei ascritte;
ciò è stato plausibilmente fatto in funzione della disponibilità di significativi quantitativi di stupefacente e del possesso di diversi arnesi ed oggetti atti al confezionamento delle dosi di sostanza drogante da porre sul mercato, costituendo questi fattori deponenti per l'organizzazione di un'attività di spaccio non del tutto marginale, tale da evidenziare la estraneità di essa alla minima offensività penale, tipico requisito della fattispecie delittuosa di cui al comma 5 dell'ad,. 73 del dPR n. 309 del 1990. Come, infatti, è stato rilevato, la incidenza del dato ponderale in relazione alla esistenza della ipotesi meno grave di illecito, se può essere decisiva laddove lo stesso si manifesti per la sua evidente esorbitanza incompatibile rispetto alle ipotesi di lieve entità, nelle diverse ipotesi in cui esso sia astrattamente compatibile sia con la ipotesi delittuosa ordinaria sia 5 Il Consigliere estensore con quella di lieve entità, va supportata in sede motivazionale da parte del giudice del merito con altri elementi che pongano in luce la non minima offensività della condotta (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 ottobre 2016, n. 45694), cosa che nel caso di specie il Tribunale salentino ha fatto evidenziando gli altri elementi, dianzi ricordati, deponenti per la non lieve entità dei fatti in contestazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Fabio FALCO, del foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8985 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza pronunziata in data 26 luglio 2022 il Tribunale di Lecce, sedente in qualità di giudice del riesame cautelare avverso i provvedimenti di carattere personale, ha solo in parte confermato, in tal modo accogliendo la richiesta di riesame formulata da NZ AN IA, l'ordinanza con la quale, il precedente 13 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Brindisi aveva disposto a carico della predetto la misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale, pur avendo ritenuto pesare sulla stessa gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di plurima cessione di sostanza stupefacente realizzato in concorso con altri soggetti, fra i quali il marito della NZ, tale MA EP, dominus dei concorrenti, ha, tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari, pur ritenute sussistere in relazione al pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie di quelle per cui si procede, possono essere adeguatamente tutelate, tenuto conto dello stato di incensuratezza della donna e del fatto che la medesima è madre di una ragazza di dodici anni, attraverso la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso la abitazione della madre della donna. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, patrocinato dal proprio difensore fiduciario, l'indagata, la quale ha articolato due motivi di impugnazione;
con il primo di essi si è doluta, sotto il profilo della violazione di legge, in quanto, in relazione al fatto rubricato sub A) della provvisoria contestazione non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, non emergendo alcun apporto collaborativo della NZ in ordine alla commissione del reato ascritto, principalmente, al marito MA;
osserva la ricorrente che la sua partecipazione al fatto potrebbe, al massimo, integrare gli estremi della connivenza senza assurgere a quelli del concorso. Anche in relazione alla imputazione rubricata sub D) del capo di imputazione la NZ si è doluta del fatto che le siano stati attribuiti i gravi indizi di colpevolezza, sempre in concorso con il marito, sulla sola base del fatto che un individuo, tale RA RO, sia stato visto entrare nel palazzo ove di due abitano e successivamente uscirne con addosso della sostanza stupefacente, come risultato a seguito del controllo effettuato sulla persona di quello;
la deduzione che l'uomo avesse acquistato la sostanza presso il MA e la NZ risulterebbe, ad avviso di quest'ultima, non sufficientemente accreditata, laddove di osservi che all'interno del palazzo in questione abitavano anche altri soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. 2 Con riferimento alla provvisoria imputazione avente ad oggetto il capo I) della rubrica contestata la ricorrente difesa ha segnalato la circostanza che fra il momento in cui tale BA, il quale sarebbe un presunto acquirente di sostanza stupefacente, si informa presso il MA se presso la comune abitazione di fosse la moglie di questo e la data in cui il BA viene sorpreso nel possesso dello stupefacente sono intercorsi alcuni giorni, sicchè, dato lo scarto temporale, fra la prima e la seconda circostanza sarebbe illogico porre una connessione dimostrativa o indiziante della responsabilità della odierna ricorrente. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la omissione della motivazione della ordinanza impugnata in punto di riqualificazione dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Quanto al primo motivo di impugnazione, esso ha ad oggetto la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle imputazioni contestate alla ricorrente quanto alle lettere A), D) ed I); in particolare, quanto alla prima ipotesi delittuosa la ricorrente difesa sostiene che, sulla base dei dati a disposizione del Tribunale, non vi erano gli elementi per sostenere, neppure a livello di gravità indiziaria, che la NZ fosse complice del marito e non soltanto soggetto con lui connivente. Si tratta di argomenti non accettabili nella presente sede: infatti, premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la diagnosi differenziale fra le due figure evocate dalla ricorrente difesa è agevolmente eseguibile, anche in materia di stupefacenti, in quanto, come è stato testualmente rilevato la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che semplicemente agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 dicembre 2020, n. 34754; idem Sezione III penale, 20 agosto 2015, n. 34985). 3 Nella specie la valutazione attinente alla fattiva collaborazione da parte della ricorrente alla realizzazione del reato di cui al capo A) è stata desunta, in termini sicuramente convincenti, dal fatto che la donna ha personalmente accompagnato con l'automobile il MA, soggetto non abilitato alla guida di autovettura, a Canosa di Puglia a ritirare una fornitura di sostanza stupefacente, condotta questa palesemente travalicante i limiti, per come dianzi descritti, della mera connivenza. Tutto questo senza che sia neppure stato messo in evidenza il complessivo comportamento della donna che indubbiamente era consapevole della detenzione nella casa familiare della droga, essendo questa disponibile in parti comuni e ben esposte dell'abitazione familiare così come lo erano gli strumenti atti al confezionamento delle dosi oggetto di cessione e la "contabilità" relativa all'attività illecita svolta nonché i verosimili proventi di essa, dei quali non è stata, significativamente, neppure prospettata una diversa, lecita, provenienza, custoditi in una borsa specificamente riconducibile non alla coppia ma direttamente alla NZ. Relativamente alla imputazione di cui alla lettera D) la doglianza presentata dalla difesa della NZ è tutta volta ad escludere, invero al di là di ogni possibile apparenza, la valenza indiziaria alle condotte del marito di costei - che fissa un appuntamento a tale RA presso la propria abitazione;
del RA - che ivi si reca all'ora conventa allontanandosi da tale luogo dopo pochi minuti ed essendo stato trovato, sempre di lì a poco, nel possesso di sostanza stupefacente;
e della odierna ricorrente - la quale, in concomitanza dell'arrivo del RA presso il palazzo da lei abitato con il MA, telefona quest'ultimo informandolo che "è arrivata Aurora". Del tutto inaccettabile è la tesi della difesa ricorrente secondo la quale la sopravveniente "Aurora" sarebbe stata una compagna di scuola della figlia della coppia, sol che si consideri che dell'arrivo di una tale persona, a differenza che dell'arrivo (peraltro telefonicamente convenuto) del RA, non vi è stato alcun riscontro, sebbene il palazzo in questione fosse oggetto di controllo da parte della Pg;
così come privo di significato, in quanto volto non a contestare la concludenza del ragionamento probatorio fatto dal Tribunale, ma ad ipotizzarne uno diverso ed alternativo al primo - operazione questa non ammessa in sede di ricorso per cassazione - è l'affermare che nel palazzo ove abitavano la ricorrente ed il coniuge vi erano anche altre persone dedite al commercio di stupefacenti. 4 Anche in relazione all'episodio di detenzione riguardante il capo I) della provvisoria contestazione, la censura della ricorrente è del tutto generica, posto che essa non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione captativa non costituisce materia suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938), d'altra parte non può essere sottaciuto che, a fronte della interpretazione offerta in sede di riesame cautelare di quanto intercorso fra il MA e tale BA nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, la difesa della ricorrente non ha adombrato una qualche ragione che avrebbe potuto giustificare il pressante interessamento di quest'ultimo alla presenza della NZ presso la propria abitazione. Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata qualificazione dei fatti ascritti alla donna nell'ambito delle ipotesi delittuose di lieve entità, deve preliminarmente rilevarsi che, nell'incontestato riassunto da questo fatto degli argomenti difensivi agitati di fronte al Tribunale del riesame non emerge che la difesa della NZ abbia sollecitato la riqualificazione dei fatti nei termini ora indicati, circostanza questa che di per sé esclude la rilevanza di qualsivoglia vizio motivazionale della ordinanza impugnata al riguardo. Ma, si osserva, in ogni caso risulta del tutto conforme agli orientamenti di questa Corte nomofilattica l'esclusione che di tale ipotesi meno grave di reato ha operato il giudice del riesame, nonostante il verosimile non elevato valore ponderale delle singole transazione illecite cui ha partecipato la NZ unitamente a coloro i quali concorrono nelle ipotesi di reato anche a lei ascritte;
ciò è stato plausibilmente fatto in funzione della disponibilità di significativi quantitativi di stupefacente e del possesso di diversi arnesi ed oggetti atti al confezionamento delle dosi di sostanza drogante da porre sul mercato, costituendo questi fattori deponenti per l'organizzazione di un'attività di spaccio non del tutto marginale, tale da evidenziare la estraneità di essa alla minima offensività penale, tipico requisito della fattispecie delittuosa di cui al comma 5 dell'ad,. 73 del dPR n. 309 del 1990. Come, infatti, è stato rilevato, la incidenza del dato ponderale in relazione alla esistenza della ipotesi meno grave di illecito, se può essere decisiva laddove lo stesso si manifesti per la sua evidente esorbitanza incompatibile rispetto alle ipotesi di lieve entità, nelle diverse ipotesi in cui esso sia astrattamente compatibile sia con la ipotesi delittuosa ordinaria sia 5 Il Consigliere estensore con quella di lieve entità, va supportata in sede motivazionale da parte del giudice del merito con altri elementi che pongano in luce la non minima offensività della condotta (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 ottobre 2016, n. 45694), cosa che nel caso di specie il Tribunale salentino ha fatto evidenziando gli altri elementi, dianzi ricordati, deponenti per la non lieve entità dei fatti in contestazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022