CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35657 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OU EL nato il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI ha concluso, con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35657 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Firenze ha condannato AJ El LI in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 alla ammenda di euro 7.500,00. 2, Avverso tale pronuncia propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione El Bou ha li. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui a detto articolo, che invece si imponeva sia per l'esiguità del danno o del pericolo prodotti dal reato contestato sia per il modesto grado di colpevolezza dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussistono i presupposti in relazione alla minima offensività del fatto di reato. Il difensore, alla luce di tali motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Aspecifico è il primo motivo di impugnazione. Invero, la sentenza impugnata, premesso che la valutazione circa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra nell'ambito dell'attività discrezionale del giudice, rileva che l'appellante, invocando l'applicazione dell'art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, «non ha individuato né descritto nel proprio atto di appello gli elementi e le caratteristiche del caso concreto che permettono di considerare la condotta di El LI AJ un fatto di particolare tenuità». Con tali argomentazioni sulla genericità del motivo di appello il motivo di ricorso non si confronta, limitandosi ad insistere genericamente sul contesto del fatto e sul modesto grado di colpevolezza dell'imputato. 1.2. Generico è il secondo motivo di impugnazione, in cui, a fronte di una motivazione che evidenzia che per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente l'incensuratezza dell'imputato e che nell'escluderle il Giudice di pace ha considerato la condotta tenuta dal suddetto durante l'irregolare permanenza sul territorio italiano, il ricorrente insiste genericamente sulla minima offensività del fatto. E trascura che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.
relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI ha concluso, con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35657 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Firenze ha condannato AJ El LI in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 alla ammenda di euro 7.500,00. 2, Avverso tale pronuncia propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione El Bou ha li. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui a detto articolo, che invece si imponeva sia per l'esiguità del danno o del pericolo prodotti dal reato contestato sia per il modesto grado di colpevolezza dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussistono i presupposti in relazione alla minima offensività del fatto di reato. Il difensore, alla luce di tali motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Aspecifico è il primo motivo di impugnazione. Invero, la sentenza impugnata, premesso che la valutazione circa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra nell'ambito dell'attività discrezionale del giudice, rileva che l'appellante, invocando l'applicazione dell'art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, «non ha individuato né descritto nel proprio atto di appello gli elementi e le caratteristiche del caso concreto che permettono di considerare la condotta di El LI AJ un fatto di particolare tenuità». Con tali argomentazioni sulla genericità del motivo di appello il motivo di ricorso non si confronta, limitandosi ad insistere genericamente sul contesto del fatto e sul modesto grado di colpevolezza dell'imputato. 1.2. Generico è il secondo motivo di impugnazione, in cui, a fronte di una motivazione che evidenzia che per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente l'incensuratezza dell'imputato e che nell'escluderle il Giudice di pace ha considerato la condotta tenuta dal suddetto durante l'irregolare permanenza sul territorio italiano, il ricorrente insiste genericamente sulla minima offensività del fatto. E trascura che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.