Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
Nel processo minorile, il difensore d'ufficio ha diritto all'anticipazione dei compensi da parte dell'Erario senza dover dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali, soltanto con riguardo all'attività svolta fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell'imputato da lui assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2008, n. 34985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34985 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Luigi - Presidente - del 03/04/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 838
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 9097/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) ARCOLEO Antonella;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA emessa in data 27.09.2005 dalla Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. KOVERECH Oscar;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame dell'opposizione proposta.
FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto in data 15.04.2005 la Corte di Appello di Palermo - Sezione per i Minorenni - liquidava in complessivi Euro 255,00, (oltre al rimborso spese generali in ragione del 12, 50%, IVA e CPA) i compensi spettanti all'avvocato Antonella ARCOLEO. per l'attività svolta in qualità di difensore di ufficio di IC OL (nato ad [...] il [...]), nel procedimento promosso dal predetto, tendente ad ottenere la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 03.12.2002. 1.1. - Avverso tale decreto proponeva opposizione, in data 30.05.2005, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo chiedendone la revoca e deducendo a tal fine:
- che, stante il disposto normativo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 118, la liquidazione dei compensi in base alle norme sul gratuito patrocinio può essere effettuata solo in favore del difensore di ufficio dell'imputato "minore";
- che, invece, l'attività difensiva (esauritasi nella partecipazione alla sola udienza del 10.11.2004) è stata svolta dal difensore d'ufficio successivamente al conseguimento della maggiore età da parte dell'imputato (maggiorenne già alla data del completamento della fase processuale di primo grado);
- che, pertanto, l'assunzione a carico dello Stato dell'onere di pagare il compenso del difensore di ufficio avrebbe supposto la prova a cura dello stesso difensore istante, dell'inutile esperimento delle procedure previste per il recupero del credito professionale nei confronti della persona assistita ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116. 1.2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo - Sezione 1^ Penale - ha rigettato l'opposizione ritenendo che la figura del difensore di ufficio deve essere valutata nella complessità del processo minorile, a partire dalla fase delle indagini preliminari fino alla conclusione definitiva del processo, dovendosi considerare che indipendentemente dall'età del soggetto difeso in quello specifico grado di giudizio, "si gravità sempre e comunque nell'ambito del processo minorile".
2. - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. 2.1. - Ha ribadito, in particolare, le considerazioni già svolte in sede di opposizione in ordine alla erronea interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 118, che, nel prevedere la liquidazione dei compensi (in base alle norme sul gratuito patrocinio) solo in favore del difensore di ufficio dell'imputato "minore", ancora la non necessità del previo inutile esperimento della procedura di recupero del credito alla circostanza che l'imputato sia minore quando il difensore espleta la sua attività difensiva e come tale sia per presunzione di legge non abbiente e non alla circostanza che il compenso attenga alla attività difensiva svolta dal difensore di ufficio nel processo penale minorile.
2.2. - Ha aggiunto che, ai sensi del D.P.R. cit. art. 170, l'opposizione avverso il decreto di pagamento deve essere proposta al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente che procede in composizione monocratica, per cui la decisione sulla opposizione non avrebbe potuto essere assunta dal Consigliere della Sezione Prima Penale della Corte di Appello di Palermo, a sua volta delegato dal Presidente della stessa Corte di Appello.
2.3. - Ha rilevato, infine, l'erroneo riconoscimento, nella impugnata ordinanza, del rimborso al difensore della "tassa parere", non richiesto dal difensore stesso ne' liquidato con il decreto opposto. 3. - Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 3.1. - Com'è noto il legislatore ha via via equiparato la posizione del difensore d'ufficio a quella del difensore della persona ammessa al beneficio a spese dello Stato;
il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116, fa infatti riferimento, nel disciplinare i criteri di liquidazione delle competenze del difensore di ufficio alla misura e alle modalità previste, dall'art. 82 del medesimo D.P.R., per il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per il difensore d'ufficio è peraltro previsto, per poter ottenere la liquidazione dell'onorario e delle spese, che adempia ad un onere costituito dalla necessità di dimostrare "di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Questo onere non è invece previsto dall'art. 118 del ricordato D.P.R. per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore. Trattasi evidentemente di una norma di favore e di tutela del minore la cui capacità patrimoniale viene dalla legge presunta come inesistente o comunque inferiore a quella dell'imputato maggiorenne (ricordiamo che si tratta di soggetti che non hanno chiesto o non sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
3.1.1. - Il problema da risolvere può dunque essere così enunciato:
l'esonero dall'onere di previa escussione dell'indagato o imputato minore di età al quale sia stato nominato un difensore d'ufficio cessa col il raggiungimento della maggiore età ovvero permane anche per le prestazioni svolte successivamente a questo raggiungimento?
È parere di questa Corte che la risposta corretta che, nel caso di specie, deve essere data al quesito, sia difforme da quella adottata dal giudice dell'opposizione nel provvedimento impugnato, pur nella apprezzabilità delle considerazioni dallo stesso svolte in ordine "ai principi generali che regolano il processo minorile, disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, che si applica agli imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto e si perpetua per l'intera vicenda procedimentale".
Al riguardo va rilevato che la unitarietà del processo minorile è infatti preordinata a garantire un procedimento in cui prevalgono o sono comunque presenti in modo consistente gli aspetti di tutela e di recupero del minore;
su questi aspetti è ovviamente ininfluente il raggiungimento della maggiore età perché il fatto storico commesso dall'imputato in età minore non fa certo venir meno queste esigenze temporalmente ricollegate all'epoca della consumazione del reato. Diversa è l'esigenza che sta a fondamento dell'esonero dall'onere di escussione del minore per il recupero delle competenze del difensore di ufficio: in questo caso il riferimento non è più al momento della consumazione del reato ma allo stato di minore che necessita una maggior protezione, anche sotto il profilo economico. Ma questa esigenza - a differenza da quella legata alla consumazione del reato che va ovviamente raccordata all'epoca in cui è avvenuta - è destinata a mutare con il raggiungimento della maggiore età. Detto in altri termini: il reato è stato commesso da persona minore ed è a quel momento che occorre fare riferimento per comprendere le ragioni della devianza e attuare quei provvedimenti che tendono non solo alla punizione ma altresì alla tutela e al recupero del minore. Le attività difensive, dettate dalle cadenze del procedimento e del processo, si svolgono invece in un arco di tempo nel quale, quando il minore sia divenuto maggiorenne, non esistono più quelle esigenze di ulteriore tutela che giustificano un esonero dall'onere di escussione. L'attività difensiva è infatti ormai svolta a favore di una persona maggiorenne e non si vede perché, venuto meno il collegamento con l'età minore, il trattamento debba essere diverso rispetto a quello del maggiore di età (cfr. Cass. Sez. 4^, 20.06.2007, n. 29967, Miano, rv. 236999). A maggior ragione, debbono ritenersi insussistenti le suddette esigenze nel caso di specie in cui il processo a carico del OL (assistito da un difensore di fiducia) si era concluso con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni in data 03.12.2002 (successivamente al compimento della maggiore età da parte dell'imputato) e solo nel momento della presentazione della richiesta di restituzione nei termini per l'impugnazione l'assenza del difensore di fiducia (all'udienza del 10.11.2004) ha determinato la nomina dell'avvocato ARCOLEO in qualità di difensore d'ufficio;
non potendo, in sostanza, il favor minoris - proprio del nostro ordinamento minorile - avere una giustificazione logica quando, come nel caso in esame, il minore (imputato nel processo penale minorile in quanto minore degli anni diciotto al momento della commissione del fatto), sia maggiorenne nel momento in cui nel procedimento incidentale restitutorio, venga nominato in assenza del suo difensore di fiducia, un difensore d'ufficio.
3.1.2. Questa soluzione non può ritenersi in contrasto con l'orientamento di legittimità, formatosi nel vigore della precedente disciplina (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 5), che affermava la continuità della difesa d'ufficio - e quindi il diritto al compenso da parte del difensore d'ufficio del minore - anche nel caso di prestazioni eseguite dopo il raggiungimento della maggiore età (v. in questo senso Cass. Sez. 2^, 05.10.1999 n. 4260, Longobardi, rv. 214579; Sez. 5^, 17.11.1999 n. 5517, Carrate, rv. 215468). Trattasi peraltro di orientamento non uniforme perché non condiviso da altra decisione (Sez. 3^, 14.01.2000 n. 137, Mocera, rv, 215712) che limitava invece il riconoscimento del compenso al difensore al compimento della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento della maggiore età. Ma, pur riconoscendo la continuità dell'attività difensiva d'ufficio per tutto il corso del processo - in virtù della sostanziale parificazione della difesa d'ufficio dell'imputato maggiorenne a quella del minorenne avvenuta con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115, artt. 116 e 118, e ragioni già indicate non consentono di escludere dalla disciplina di carattere generale l'applicazione di una norma dettata esclusivamente a tutela del minore e riferita al suo status.
3.2. - Quanto al rito, contrariamente all'assunto del P.G., non è contestabile la generale facoltà di delega del Presidente dell'Ufficio competente per l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, purché sia rispettata, come nella fattispecie la composizione monocratica espressamente prevista dal comma secondo. 3.3. - Per quanto concerne la censura concernente l'erroneità della ordinanza de qua, nella parte in cui ha riconosciuto la ed. "tassa parere", va rilevato che detta ordinanza non ha liquidato, a tale titolo, alcun ulteriore rimborso rispetto al decreto del 15.04.2005;
anche se, nel rigettare l'opposizione e confermare detto decreto ha erroneamente ritenuto che il decreto stesso prevedesse il "rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA e tassa parere".
In realtà, la Sezione Penale per i Minorenni si è limitata a liquidare all'avvocato ARCOLEO "la complessiva somma di Euro 255,00, oltre al rimborso spese generali in ragione del 12,50%, al contributo cassa di previdenza e all'IVA" senza alcun riconoscimento della "tassa parere" rispetto alla quale la parte non solo non ha fornito alcuna allegazione a riguardo, ma, anzi, ha espressamente rappresentato, nel produrre la notula di liquidazione depositata il 21.02.2005, di non aver richiesto il parere al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo "poiché tale onere è stato escluso dalla Legge finanziaria per l'anno 2005".
3.4. - Per le considerazioni sopra svolte, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Palermo in data 27.09.2005, deve essere annullato con rinvio al Presidente di detta Corte che, nel nuovo esame della opposizione proposta, si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008