Sentenza 23 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
LLO BO I D 0 75 34/02 641 DELUBBLICA ITALIANA STA PO к IM с A D R. P. TE D. . all.B ESEN b IN art. 22 ta LA CORTES Oggetto ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA Presidente R.G.N. 8450/00 Dott. Giovanni - Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere 21012 Cron. PANEBIANCO- Consigliere Dott. Ugo Riccardo 1546 Rep. MORELLI Rel. ConsigliereDott. Mario Rosario Ud. 15/01/2002 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO • Consigliere CORTE SUPREMAD ASTONE UFFICIO C ha pronunciato la seguente Richiesta copie studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 155 per diritti sul ricorso proposto da: 23 MAG. 2003 IL CANCELLIERE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del AMMINISTRAZIONE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in E VARIE DCVI ROMA VIA IV NOVEMBRE 119/A, presso l'Avvocatura della Provincia, rappresentata e difesa dall'avvocato 10 248 MASSIMILIANO SIENI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
AR GI, elettivamente AR JOLANDA, domiciliate in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l'avvocato GUGLIELMO MARTIGNETTI, che le rappresenta e MARIA MARTIGNETTI,2002 difende unitamente all'avvocato 56 giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 3802/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sieni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Maria Martignetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27 novembre 1986, OL e NA RB convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Provincia della stessa città, as- sumendo: che questa aveva occupato, in forza di auto- rizzazione concessale dalla competente autorità, un terreno di loro proprietà, sito in Bracciano, località Rinascente, di mq. 1.960, per la realizzazione di un tratto della strada provinciale Settevene-Palo; che il terreno era stato in effetti occupato e l'opera pubbli- ca era stata realizzata;
che solo una parte del terreno era stata utilizzata;
che, tuttavia, scaduto il periodo 2 di occupazione, l'Amministrazione non aveva restituito l'area eccedente;
che nemmeno aveva coltivato la proce- dura di esproprio;
che per l'area utilizzata, perduta per effetto di accessione invertita, in mancanza di de- creto di esproprio, nessun indennizzo era stato loro corrisposto;
che nemmeno per l'occupazione legittima era stata pagata alcuna indennità. Chiedevano, pertanto, la condanna della Provincia alla restituzione del terreno non utilizzato ed al pa- gamento delle somme dovute a vario titolo per perdita della proprietà e del soprassuolo, nonché per l'occupazione legittima e per quella illegittima. La Provincia, nel costituirsi, deduceva: che la procedura ablativa era ancora in corso;
che l'area OC- cupata era inferiore a quella dedotta (mq. 1.189) Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 23 ottobre - 18 dicembre 1990, il Tribunale condannava la provincia a restituire alle attrici l'area non utilizzata, pari a mq. 1.189, ed a pagare somme varie a titolo di indennità di occupazione legittima e di indennizzo per occupazione illegittima, nonché per perdita del soprassuolo. Avverso detta sentenza la Provincia proponeva ap- pello innanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo: che per un'area di mq. 50, utilizzata quale pertinenza 3 della strada provinciale, non era possibile la restitu- zione, essendosi verificata l'accessione invertita;
che la stima del terreno ai fini del calcolo delle indenni- tà era stata fatta con criteri errati;
che del pari erano errati i metodi di calcolo. Chiedeva, pertanto, la riforma della gravata sen- tenza. Le RB, nel costituirsi, loro volta, spie- gavano appello incidentale, chiedendo che fossero loro corrisposti i maggiori indennizzi, per l'area utilizza- ta quale pertinenza, nella misura che sarebbe stata ac- certata, e, per il soprassuolo, nella misura indicata dal C.T.U. di prime cure, nonché la rivalutazione e gli interessi ulteriori dalla data della sentenza appella- ta. Con sentenza non definitiva in data 27 gennaio II maggio 1998, veniva dichiarata acquisita dalla Provin- cia l'area di mq. 15, risultata utilizzata quale perti- nenza della strada e condannata la stessa a restituire alla RB altra area di mq. 143, parimenti rimasta inutilizzata e non compresa nell'area di mq. 1.189, per la quale il Tribunale già aveva ordinato il rilascio. Con sentenza definitiva n. 3802/99, la Corte di Ap- pello, in parziale riforma della sentenza appellata, liquidava quindi il danno per l'avvenuta cessione in- vertita di mq. 15 della proprietà RB e conferma- va la condanna per la perdita dei soprassuoli con rico- noscimento della rivalutazione e degli ulteriori inte- ressi legali e degli interessi sulla indennità di occu- pazione, legittima e illegittima, dal 18 dicembre 1990 al soddisfo. Da qui l'ulteriore ricorso per cassazione della Provincia, al quale resistono le RB con
contro
- ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo dell'odierna impugnazione, propo- sta avverso entrambe le riferite sentenze della Corte territoriale, la Provincia denunciando violazione dell'art. 20 della 1. 1865 n. 2359 e degli artt. 112, 115 c.p.c. lamenta, in sostanza, che abbia errato quella Corte "nel ritenere sussistente [a suo carico] un obbligo di restituzione e un ulteriore obbligo di pagamento di indennità [di occupazione illegittima] "sino alla data della sentenza", in relazione alla par- te di suolo non utilizzata da essa Amministrazione, e che (a quanto la ricorrente ora deduce) sarebbe sempre "rimasta nella disponibilità [effettival delle Barbara- ni", con la conseguenza, appunto, che con lo scadere del periodo di occupazione legale, detta area neppure formalmente avrebbe potuto più considerarsi soggetta ad 5 "occupazione", da parte della P.A., suscettibile di in- dennizzo. .All'esame della censura, così formulata, non può darsi, però, ingresso in questa sede. A prescindere dalla sua attinenza ad accertamenti di fatto, che non possono evidentemente, aver luogo nella fase di legittimità, è assorbente, infatti, CO- munque, il rilievo che trattasi di censura "nuova". At- teso che, nella precedente fase di appello, la Provin- cia si era limitata come in narrativa riferito e CO- me, del resto, risulta dalle sue conclusioni riportate in epigrafe delle sentenze impugnate - a denunciare la minore estensione della superficie asservita all'opera pubblica e a sostenere l'erroneità dei criteri di stima del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità e delle stesse modalità di calcolo. Ma nessuna doglianza aveva viceversa formulato in ordine al periodo di ef- fettiva occupazione dell'area non utilizzata per giuridica debenza l'opera pubblica e di dell'indennizzo. ...Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, h con la conseguente condanna della Provincia ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come in dispositivo liquidate, in favore delle controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la Provincia al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Coltre ad € 1.500,00 per onorari. Roma, 15 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Rosario Giovanni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellería 23 MAG. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passingti IL CANCELLIERE Jani AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 8-6.02 Serie 4 al18700..... versate C... 129,11 2 7 - Ò 0 (euro CENTCY NOVE/11 L 1 - L 6 O 2 B L p. II D Area Serviz 09T 129, M E I D (Dott.ssa Maria Crasia DI FILIPPO) D 2 4 Il Responsabile Servizio Atti Giudhari 6 A . T (Dr. M. RACCICH R . S P . O 456T P D - M B . I l l a A . TOT. b D a t ё E 2 ч T 2 . N t E r a S E OFFIC e D 7