Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato. (Nella specie la Corte ha precisato che si applica l'art. 93 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che fa rinvio all' art. 123 cod. proc. pen., piuttosto che l'art. 78 del citato d.P.R.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2012, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 02/02/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 216
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 14957/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RL N. IL 28/06/1975;
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 26/2010 TRIBUNALE di BRINDISI, del 14/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo Rosario Giovanni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi in data 14.07.2010 rigettava l'opposizione formulata dalla difesa di AG LO ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi in data 15.03.2010 con cui veniva rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal AG in relazione al procedimento n.383/03. Avverso tale provvedimento AG LO a mezzo del suo difensore proponeva ricorso per cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con le consequenziali statuizioni di legge.
AG LO censurava il provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 e art. 123 c.p.p. in combinato disposto con il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 8, comma 38. Secondo il ricorrente erroneamente il Tribunale di Brindisi aveva rigettato l'opposizione da lui proposta sulla base del disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78, comma 2 e art. 79, comma 1, lett. c) che prevedono quale indefettibile requisito di ammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio che la sottoscrizione dell'istanza sia autenticata dal difensore ovvero nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 2000. Secondo il ricorrente invece sarebbe sufficiente ad attestare la provenienza dell'istanza la circostanza oggettiva che la stessa fu depositata presso l'ufficio matricola del carcere di Parma in cui egli era ristretto, e ciò ai sensi dell'art. 123 c.p.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte infatti (cfr., Cass., Sez. 1, n. 6666 del 1995, Rv.201534; Cass., Sez. 1, Sent. n. 7341 del 2006, Rv.233715) la impugnazione sottoscritta dall'imputato non necessita di autenticazione qualora sia presentata al direttore del carcere ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri dall'imputato agli arresti domiciliari poiché tali formalità sono sostitutive ed equipollenti a quella della presentazione diretta in cancelleria. Tanto premesso si osserva che l'art. 123 c.p.p. stabilisce espressamente che gli atti depositati dal detenuto alla direzione del carcere sono da considerarsi come avvenuti innanzi all'Autorità giudiziaria destinataria. Nella fattispecie che ci occupa quindi il requisito dell'autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, le formalità di confezione e di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di soggetto "in vinculis" sono disciplinate non dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78, ma dall'art. 93, comma 3, che non solo rinvia all'art. 123 c.p.p., ma ovviamente impone l'immediata trasmissione dell'istanza all'Autorità giudiziaria procedente. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012