Sentenza 19 marzo 2010
Massime • 1
È legittimamente acquisito come documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., nel procedimento penale avente ad oggetto un'imputazione di ingiuria, il verbale dell'udienza civile nel corso della quale è stata pronunciata l'espressione asseritamente ingiuriosa. (In motivazione, la S.C. ha affermato che nel caso di specie il verbale dell'udienza civile era stato acquisito come atto documentale, dotato di pubblica fede, attestante un fatto avvenuto in quell'udienza e non già quale verbale di prova relativo al "thema decidendum" del giudizio civile e soggetto alla prescrizione di cui all'art. 238, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2010, n. 22601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22601 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/03/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 767
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 35726/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Gallo Piero Carlo, difensore di MI LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli dell'8 giugno 2007;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il dif. avv. Cataldi Mario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vercelli confermava la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città che aveva dichiarato AT LU colpevole del reato di cui all'art. 594 c.p. (per avere offeso l'onore ed il decoro di IS AS asserendo in udienza, alla presenza di più persone, che "il sig. IS è il più falso dei falsi") e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di Euro 100,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile, liquidati nella misura di Euro 200,00 oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione alla ritenuta applicazione nel caso di specie della norma di cui all'art. 234 c.p.p. ed in relazione all'art. 526 c.p.p.. Lamenta, in particolare,
che il giudice di appello abbia ritenuto legittima l'acquisizione del verbale dell'udienza civile, nel corso della quale era stata proferita l'espressione ingiuriosa, facendo riferimento al menzionato art. 234 c.p.p., ove invece avrebbe dovuto applicare la disposizione dell'art. 238 c.p.p., comma 2, che consentiva l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. Condizione questa che non sussisteva nel caso di specie, essendo pendente il giudizio di appello avverso la sentenza emessa in esito al procedimento di primo grado, nel corso del quale si era verificato il fatto oggetto di giudizio.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), stante l'assoluta mancanza di motivazione sul gravame proposto con riguardo all'omessa ed erronea considerazione delle testimonianze assunte nel corso del processo di primo grado. Lamenta, al riguardo, che il giudice di appello non abbia considerato le testimonianze favorevoli all'imputato, preferendo fare esclusivo riferimento al verbale di udienza civile, in considerazione del valore di prova privilegiata dello stesso. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per difetto di motivazione, con riferimento alla ritenuta insussistenza della scriminante della provocazione di cui all'art. 599 c.p. nonché per difetto di motivazione sull'istanza di parziale rinnovo dell'istruttoria dibattimentale. Allude al fatto che prima della testimonianza dell'imputato, l'avv. Villarboito, all'epoca procuratore del IS nella causa civile, avesse insinuato che lo stesso AT non avrebbe potuto deporre in quanto all'epoca del fatto si trovava altrove, precisamente in Veneto al capezzale della figlia malata.
Il quarto motivo denuncia violazione dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) stante l'assoluta mancanza di motivazione sulla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, per avere l'imputato agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui. 2. - La prima ragione di censura è priva di fondamento. È, infatti, ineccepibile la motivazione con la quale il giudice di appello ha rigettato identica eccezione difensiva, rilevando la ritualità dell'acquisizione del verbale dell'udienza civile ai fini dell'accertamento del fatto-reato oggetto di giudizio e, dunque, la sua utilizzabilità nella logica valutativa dell'art. 234 c.p.p., ossia in quanto documento. Ed invero, il verbale in questione era acquisito come atto documentale, dotato di pubblica fede, attestante un fatto avvenuto in quella sede, e non già come verbale di prova relativa al thema decidendum di quel giudizio, sì da sottostare alla prescrizione dell'art. 238 c.p.p., comma 2, ossia al passaggio in cosa giudicata della sentenza emessa in quel giudizio. Il secondo motivo è infondato in quanto è insindacabile, siccome frutto di logico apprezzamento di merito, il giudizio del tribunale, che, nella valutazione delle risultanze di causa, ha dato preferenza ad un processo verbale dotato di fede privilegiata, sino a querela di falso, rispetto alla prova orale volta ad escludere - peraltro in mancanza di impugnativa di falso di quello stesso verbale - il fatto in questione, ossia le ingiurie proferite dall'imputato. La terza e la quarta doglianza vanno, infine, disattese per manifesta infondatezza, posto che il giudice di appello ha rigettato identiche questioni difensive sulla base del decisivo rilievo che le stesse espressioni erano state pronunciate dal AT prima che il difensore della persona offesa nel giudizio civile avesse insinuato che lo stesso AT, pronto a rendere testimonianza, fosse davvero in grado di deporre fedelmente, chiedendogli (nel legittimo esercizio di potere difensivo) dove si trovasse al momento dei fatti. 3. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010