CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21491 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NA EL nato a [...] il [...] 2) AR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DA RI;
udito il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del AR, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, limitatamente alla quantificazione della pena;
per l’inammissibilità del ricorso del AR nel resto nonché per l’inammissibilità del ricorso del NA. Ha chiesto, altresì, di dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti del AR, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; udito l’Avv. Andrea Casto, del foro di Bari, in difesa del ricorrente NA EL, il quale, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21491 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 novembre 2025, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 20 marzo 2025, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato EL NA e EL AR in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha riconosciuto a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, rideterminando la pena a carico di ciascuno in anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 di multa. In fatto, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati erano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Foggia all’interno di un casolare, dove venivano rinvenuti: una busta contenente 10 panetti di sostanza stupefacente, del tipo eroina, per un peso lordo di 5,2 kg;
una teglia, ancora in forno, contenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 3,3 kg;
una bacinella contenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 5,8 kg;
un sacco di iuta contenente sostanza in polvere, verosimilmente da taglio, per un peso lordo di 1,5 kg;
diversi strumenti ed elettrodomestici adibiti alla produzione e al confezionamento della sostanza e quattro telefoni cellulari. Nell’immediatezza, il NA dichiarava agli operanti di avere la disponibilità di un box, al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata la somma di euro 89.820,00 in contanti. Le analisi, successivamente eseguite sulla sostanza rinvenuta, accertavano trattarsi di com- posti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1041,9380 g di princi- pio attivo di eroina, da cui erano ricavabili 41.677 dosi, e 412,418 g di principio attivo di 6-MAM, da cui erano ricavabili 16.496 dosi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3. La difesa di NA ha articolato un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in oggetto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto supe- riore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità drogante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qua- lità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1. 3 4. La difesa di AR ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati confor- memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi- stenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta, in particolare, con argomentazioni analoghe a quelle spese per il coimputato, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in og- getto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto superiore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità dro- gante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qualità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si osserva che la Corte territoriale ha ingiustificatamente equiparato il trat- tamento sanzionatorio dei due coimputati, nonostante il NA, a differenza del AR, incensurato, fosse gravato da recidiva specifica. 5. Entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impu- gnata. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa dei ricorrenti, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse di EL NA e EL AR non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L’unico motivo del ricorso di NA e il primo motivo del ricorso di AR, riguardanti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, scrutinabili congiuntamente in quanto basati sulle identiche doglianze, sono aspecifici, presentando anche profili di manifesta infondatezza. 2.1. Va preliminarmente ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, continuano a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 4 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabel- larmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 mag- gio 2012, ND (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, [...], Rv. 279005 – 01). Resta, altresì, fermo il principio espresso dalla richiamata sentenza n. 36258 del 24/05/2012, secondo cui la determinazione quantitativa così operata non è il frutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzial- mente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operare in concreto la valutazione dei dati disponibili. Al riguardo si è ritenuto – e va qui ribadito - che tra le circostanze del caso concreto può essere preso in considerazione anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza, numero che quando, come nel caso di specie, è og- gettivamente rilevante (nel caso di specie si tratta di ben 58.173 dosi) esime il giudice dal dimostrare ulteriormente l'estrema offensività della condotta. In ultima analisi, l'onere motivazionale è inversamente proporzionale alla quantità di dosi estraibili dalla sostanza: più il numero di dosi supera il limite minimo al di sotto del quale la quantità non può mai essere ritenuta ingente, meno stringente è l'o- nere motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, [...], Rv. 286378 – 02). 2.2. La motivazione della Corte di merito, in applicazione dei principi sopra indicati, ha esaurientemente evidenziato che la sostanza rinvenuta era costituita da composti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1.041,9380 di principio attivo puro di eroina dai quali erano ricavabili 41.677 dosi e 412,418 gr. di principio attivo puro di 6-MAM dai quali erano ricavabili 16.496 dosi. Si trattava di quantitativi di gran lunga superiori a quello minimo rilevante al fine di poter configurare la circostanza aggravante de qua (soglia minima superata di poco più del doppio). La Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede. A fronte di dati oggettivi così eclatanti (principio attivo di gran lunga superiore al valore soglia e numero di dosi ricavabili) era onere dei ricorrenti allegare elementi specifici in grado di dimostrare che la concreta qualità della sostanza non avesse la valenza che le era stata attribuita. Di contro i ricorrenti si sono limitati a dedurre che la bassa percentuale di principio attivo rispetto al peso complessivo della droga n sequestro fosse indice di una scarsa 5 capacità drogante, senza spiegare in che modo ciò potesse refluire sulla quantifi- cazione del principio attivo e sul numero di dosi da esso ricavabili, inficiando, così, il dato di fatto risultante dalla sentenza. Di qui la genericità dei ricorsi sul punto. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal AR, con riferimento al tratta- mento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti. 3.1. Può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edit- tale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rie- ducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, [...], Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, [...], Rv. 258356 – 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243 – 01). 3.2. Costituisce altresì principio pacifico che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, al pari del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moc- cia, Rv. 284545, in motivazione § 5.1; Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, per- tanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, in- sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che detto giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). 6 Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle atte- nuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, [...], Rv. 270481-01). Questa Corte ha ripetutamente affermato – con ermeneusi costante cui que- sto Collegio intende dare continuità – che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel for- mulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, cit.; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01). 3.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito congrua e esaustiva spiegazione del trattamento sanzionatorio inflitto, ancorando la individuazione della comune pena base (otto anni), − che si collocava al di sotto del medio edit- tale − a parametri oggettivi riguardanti entrambi i ricorrenti, afferenti alla reale gravità del reato, ravvisabile nell’acclarata disponibilità in capo agli imputati di un’apposita sede destinata all’occultamento delle sostanze, ritenuta espressione della loro stabile e perdurante dedizione all’accertata attività criminosa, e nella detenzione di un ingente quantitativo di droga, significativo dell’inserimento in un ampio circuito dedito all’esercizio del narcotraffico. Congrua e non manifestamente illogica risulta, altresì, la giustificazione for- nita dalla Corte in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stimato in termini di equivalenza per entrambi gli imputati, tradottosi nella elisione per il AR della sola circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il NA anche della recidiva, in ragione dell’elevata incidenza concretamente spiegata (in termini di dosi) dal dato ponderale della sostanza rinvenuta. Le doglianze del ricorrente, con cui si lamenta l’eguale trattamento sanziona- torio riservato al coimputato, nonostante la recidiva contestata a quest’ultimo, risultano, quindi, inammissibili poiché versate in fatto e finalizzate a investire la Corte di legittimità di una valutazione di merito, in ordine alla individuazione della pena base e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già motivatamente compiuta dal giudice d'appello, il quale ha fatto riferimento ai parametri legali e a specifici elementi di fatto che non sono suscettibili di censura in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 7 (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata secondo equità nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA RI SA DO
udita la relazione svolta dal Consigliere DA RI;
udito il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del AR, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, limitatamente alla quantificazione della pena;
per l’inammissibilità del ricorso del AR nel resto nonché per l’inammissibilità del ricorso del NA. Ha chiesto, altresì, di dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti del AR, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; udito l’Avv. Andrea Casto, del foro di Bari, in difesa del ricorrente NA EL, il quale, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21491 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 novembre 2025, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 20 marzo 2025, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato EL NA e EL AR in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha riconosciuto a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, rideterminando la pena a carico di ciascuno in anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 di multa. In fatto, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati erano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Foggia all’interno di un casolare, dove venivano rinvenuti: una busta contenente 10 panetti di sostanza stupefacente, del tipo eroina, per un peso lordo di 5,2 kg;
una teglia, ancora in forno, contenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 3,3 kg;
una bacinella contenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 5,8 kg;
un sacco di iuta contenente sostanza in polvere, verosimilmente da taglio, per un peso lordo di 1,5 kg;
diversi strumenti ed elettrodomestici adibiti alla produzione e al confezionamento della sostanza e quattro telefoni cellulari. Nell’immediatezza, il NA dichiarava agli operanti di avere la disponibilità di un box, al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata la somma di euro 89.820,00 in contanti. Le analisi, successivamente eseguite sulla sostanza rinvenuta, accertavano trattarsi di com- posti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1041,9380 g di princi- pio attivo di eroina, da cui erano ricavabili 41.677 dosi, e 412,418 g di principio attivo di 6-MAM, da cui erano ricavabili 16.496 dosi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3. La difesa di NA ha articolato un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in oggetto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto supe- riore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità drogante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qua- lità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1. 3 4. La difesa di AR ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati confor- memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi- stenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta, in particolare, con argomentazioni analoghe a quelle spese per il coimputato, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in og- getto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto superiore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità dro- gante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qualità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1. 4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si osserva che la Corte territoriale ha ingiustificatamente equiparato il trat- tamento sanzionatorio dei due coimputati, nonostante il NA, a differenza del AR, incensurato, fosse gravato da recidiva specifica. 5. Entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impu- gnata. 6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa dei ricorrenti, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell’interesse di EL NA e EL AR non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L’unico motivo del ricorso di NA e il primo motivo del ricorso di AR, riguardanti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, scrutinabili congiuntamente in quanto basati sulle identiche doglianze, sono aspecifici, presentando anche profili di manifesta infondatezza. 2.1. Va preliminarmente ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, continuano a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 4 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabel- larmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 mag- gio 2012, ND (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, [...], Rv. 279005 – 01). Resta, altresì, fermo il principio espresso dalla richiamata sentenza n. 36258 del 24/05/2012, secondo cui la determinazione quantitativa così operata non è il frutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzial- mente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operare in concreto la valutazione dei dati disponibili. Al riguardo si è ritenuto – e va qui ribadito - che tra le circostanze del caso concreto può essere preso in considerazione anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza, numero che quando, come nel caso di specie, è og- gettivamente rilevante (nel caso di specie si tratta di ben 58.173 dosi) esime il giudice dal dimostrare ulteriormente l'estrema offensività della condotta. In ultima analisi, l'onere motivazionale è inversamente proporzionale alla quantità di dosi estraibili dalla sostanza: più il numero di dosi supera il limite minimo al di sotto del quale la quantità non può mai essere ritenuta ingente, meno stringente è l'o- nere motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, [...], Rv. 286378 – 02). 2.2. La motivazione della Corte di merito, in applicazione dei principi sopra indicati, ha esaurientemente evidenziato che la sostanza rinvenuta era costituita da composti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1.041,9380 di principio attivo puro di eroina dai quali erano ricavabili 41.677 dosi e 412,418 gr. di principio attivo puro di 6-MAM dai quali erano ricavabili 16.496 dosi. Si trattava di quantitativi di gran lunga superiori a quello minimo rilevante al fine di poter configurare la circostanza aggravante de qua (soglia minima superata di poco più del doppio). La Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede. A fronte di dati oggettivi così eclatanti (principio attivo di gran lunga superiore al valore soglia e numero di dosi ricavabili) era onere dei ricorrenti allegare elementi specifici in grado di dimostrare che la concreta qualità della sostanza non avesse la valenza che le era stata attribuita. Di contro i ricorrenti si sono limitati a dedurre che la bassa percentuale di principio attivo rispetto al peso complessivo della droga n sequestro fosse indice di una scarsa 5 capacità drogante, senza spiegare in che modo ciò potesse refluire sulla quantifi- cazione del principio attivo e sul numero di dosi da esso ricavabili, inficiando, così, il dato di fatto risultante dalla sentenza. Di qui la genericità dei ricorsi sul punto. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal AR, con riferimento al tratta- mento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti. 3.1. Può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edit- tale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rie- ducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, [...], Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, [...], Rv. 258356 – 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, [...], Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243 – 01). 3.2. Costituisce altresì principio pacifico che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, al pari del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moc- cia, Rv. 284545, in motivazione § 5.1; Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, per- tanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, in- sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che detto giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). 6 Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle atte- nuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, [...], Rv. 270481-01). Questa Corte ha ripetutamente affermato – con ermeneusi costante cui que- sto Collegio intende dare continuità – che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel for- mulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, cit.; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01). 3.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito congrua e esaustiva spiegazione del trattamento sanzionatorio inflitto, ancorando la individuazione della comune pena base (otto anni), − che si collocava al di sotto del medio edit- tale − a parametri oggettivi riguardanti entrambi i ricorrenti, afferenti alla reale gravità del reato, ravvisabile nell’acclarata disponibilità in capo agli imputati di un’apposita sede destinata all’occultamento delle sostanze, ritenuta espressione della loro stabile e perdurante dedizione all’accertata attività criminosa, e nella detenzione di un ingente quantitativo di droga, significativo dell’inserimento in un ampio circuito dedito all’esercizio del narcotraffico. Congrua e non manifestamente illogica risulta, altresì, la giustificazione for- nita dalla Corte in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stimato in termini di equivalenza per entrambi gli imputati, tradottosi nella elisione per il AR della sola circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il NA anche della recidiva, in ragione dell’elevata incidenza concretamente spiegata (in termini di dosi) dal dato ponderale della sostanza rinvenuta. Le doglianze del ricorrente, con cui si lamenta l’eguale trattamento sanziona- torio riservato al coimputato, nonostante la recidiva contestata a quest’ultimo, risultano, quindi, inammissibili poiché versate in fatto e finalizzate a investire la Corte di legittimità di una valutazione di merito, in ordine alla individuazione della pena base e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già motivatamente compiuta dal giudice d'appello, il quale ha fatto riferimento ai parametri legali e a specifici elementi di fatto che non sono suscettibili di censura in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 7 (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata secondo equità nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA RI SA DO