Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0040/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg i Mag Oggetto Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI Lavoro Consigliere SCIARELLI Dott. Guglielmo Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere R.G. N. 16580/99 LAMORGESE Consigliere Dott. Antonio 18094/99 1741 DE BIASE Consigliere Dott. Arcangelo Cron. ha pronunciato la seguente Rep. ORD I NANZA Ud. 07/11/00 sul ricorso proposto da: C.C. SPA, in persona del legale LB IA pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE MASSIMO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente Rilasciata copia legale INALal Sig. all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
per diritti L ~ FEB/2 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
LL GI, INAIL;
- intimati e sul 2° ricorso n° 18094/99 proposto da: LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 300, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO 2000 GALIENA, MONDIN, giusta delega in atti;
149 -1- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LB IA SPA;
intimato avverso la sentenza n. 43/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 01/07/99, R.G.N. 72/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge.. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Avverso la sene Enza del Tribunale di Vicenza del 1 luglio 1999 la s.p.a. BA proponeva ricorso per cassazione. A tale ricorso TO GI resisteva con controricorso, nel quale spiegava anche ricorso incidentale. In data 7 novembre 2000 la causa è stata trattata in Camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè proposti ambedue contro la stessa sentenza. Come risulta dagli atti di causa la s.p.a. BA ha dichiarato di volere rinunziare agli atti del giudizio e tale dichiarazione è stata accettata dal LO, che a sua volta con una apposita dichiarazione ha affermato di volere rinunciare agli atti del giudizio concernenti il proprio ricorso incidentale. Anche quest'ultima è stata accettata da rinunzia controparte. Viste le richieste del Procuratore Generale del 25 luglio 2000 agli atti di causa, e letti gli artt. 390 e 391 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo, senza nessuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
1 riunisce i processo. Nu Così deciso ricorsi e dichiara l'estinzione del lla sulle spese. in Roma il 7 novembre 2000. IL PRESIDENTE Мочіно встраи IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA in in Concelleria Depo 20 GEN. 2001 oggi ABOUSTORE CELLEMA DI BOLLO, DI , TASSA RT. 10 NI SPESA POSTA 533 I SENSI DELL'A . IM OG N ESENTE DA 11-8-73 DA ISTRO, E A E DIRITTO LEGG REG ELLA O D 2