Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
Nella ipotesi in cui la corte di appello abbia confermato la condanna in primo grado dell'imputato in ordine alla violazione urbanistica ed abbia modificato l'ordine di consegna con quello di demolizione del manufatto, la competenza del giudice dell'esecuzione va individuata nel giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente - del 19/12/2012
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3828
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 17017/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generate della Corte di Appello di Napoli;
nei confronti di:
ES AN n. il 5 dicembre 1947;
avverso l'ordinanza 21 febbraio 2012 - Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbatisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto a declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 21 febbraio 2012, depositata in cancelleria il 24 febbraio 2012, la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in relazione all'ordine di demolizione ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 contenuta nella sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli in data 12 dicembre 2006 e pronunciata a carico della ES, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il primo giudice aveva condannato la ES per reati edilizi con ordine di consegna dell'immobile al sindaco. La Corte di Appello, adita dall'imputata, confermava la condanna penale modificando l'ordine di consegna con quello di demolizione previsto dall'invocato D.P.R. n.380 del 2001, art. 31. Poiché dunque il giudice di appello si era limitato alla sola modifica dell'ordine accessorio senza incidere sulla regola di giudizio, l'organo di esecuzione doveva individuarsi nel Pubblico Ministero presso il Tribunale.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Si sosteneva che la decisione della Corte di Appello era stata presa in riforma della sentenza di primo grado, tant'è vero che la sostituzione dell'ordine di consegna con quella di demolizione era frutto di una valutazione del secondo giudice sicché, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 5, competente a curare l'esecuzione dell'ordine di demolizione era il Procuratore generale presso la Corte di Appello.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Giova per vero rilevare che il Pubblico Ministero non è legittimato a impugnare (salvo il caso limite della misura cautelare, cfr. Sez. 6, n. 12330 del 24/01/2007, Albano e altri, rv. 236398). Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, posto peraltro il noto principio generale di diritto secondo cui ogni giudice è giudice della propria competenza. Il PM sarebbe stato legittimato alla impugnativa davanti a questa Corte solo se l'atto del giudice si fosse caratterizzato di abnormità, condizione non verificatasi.
Sul punto deve essere poi richiamato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 4, 08/06/2004, n. 36764, rv. 229689, P.M. in proc. D'Ercole) secondo cui, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a un conflitto che non risulta essere stato sollevato dal giudice indicato come competente. 3.1.1 - Giova inoltre rammentare, ai fini meramente indicativi della competenza, altra decisione di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, 23 maggio 2000, n. 37S6, rv. 216187, Confl., comp. in proc. Grilli) secondo cui qualora la Corte d'appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto In relazione all'ordine di demolizione (nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado), confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell'esecuzione competente va individuato nei Tribunale in composizione monocratica.
A nulla per vero può rilevare, come argomenta il ricorrente, che fu la Corte di Appello a riformare quell'ordine oggetto specifico di esecuzione, posto che l'art. 665 c.p.p., comma 2, detta la regola secondo cui la competenza a decidere sull'esecuzione rimane in capo al primo giudice se quello di appello conferma il provvedimento o lo riformi solo sulla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. L'introdotta modifica da parte della Corte territoriale, nella fattispecie, non ha per contro realizzato alcuna modificazione della sentenza di primo grado rilevante ai fini della individuazione del giudice dell'esecuzione, dato che l'ordine di demolizione (al pari di quello in pristino) ha natura di provvedimento meramente accessorio alla condanna (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, Luongo), sicché la decisione di eliminare detto ordine non ha dato causa a una riforma della sentenza del primo giudice attraverso una valutazione sull'imputato, quale autore del reato, o sul reato da lui commesso, bensì sulle conseguenze di legge dell'Illecito, sicché tale immutazione non può radicare, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza della Corte di appello quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013