CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18866 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SO EL n. a Vibo Valentia il 27/10/1965 avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 28/10/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611 comma 1-bis cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN MA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di La Spezia in data 08/11/2023, assolveva SO EL dal reato di minaccia aggravata ascrittogli al capo A della rubrica e rideterminava la pena per il delitto di danneggiamento, con la già riconosciuta diminuente della provocazione, in mesi quattro di reclusione, eliminando la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela. Il difensore sostiene che LI IO, che si era portato presso il bar teatro dei fatti a bordo dell’autovettura di proprietà della madre, posteggiandola nei pressi, non era detentore Penale Sent. Sez. 2 Num. 18866 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 qualificato del bene e non era pertanto legittimato alla querela. Infatti, dall’istruttoria dibattimentale è emerso un uso occasionale dell’autovettura e non un rapporto continuativo e strutturato tra il soggetto e il bene, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere invalida l’istanza punitiva proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. 1.1. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione difensiva con corretti argomenti giuridici facendo applicazione del principio per cui il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, [...], Rv. 263574-01). 1.2. Nella specie è pacifico ed incontestato che il querelante avesse la detenzione dell’autovettura intestata alla madre che aveva utilizzato per raggiungere il bar ove si svolsero i fatti, posteggiandola sulla strada. Contrariamente a quanto assume il difensore, tanto era sufficiente a legittimarlo all’istanza punitiva (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, [...], Rv. 248925-01) non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo e le ragioni dell’acquisita disponibilità. 2. Questa Corte in tema di danneggiamento ha condivisibilmente affermato che il diritto di querela spetta anche al titolare di un mero diritto di godimento sul bene danneggiato (Sez. 2, n. 47672 del 17/10/2003, Geri, Rv. 227689-01; Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, [...], Rv. 214664-01) e in materia di furto, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01, ha ritenuto la legittimazione alla querela della cassiera di un supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285824-01); del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275342-01); del custode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, [...], Rv. 268906-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De TI EA EG
udita la relazione del Cons. AN MA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di La Spezia in data 08/11/2023, assolveva SO EL dal reato di minaccia aggravata ascrittogli al capo A della rubrica e rideterminava la pena per il delitto di danneggiamento, con la già riconosciuta diminuente della provocazione, in mesi quattro di reclusione, eliminando la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela. Il difensore sostiene che LI IO, che si era portato presso il bar teatro dei fatti a bordo dell’autovettura di proprietà della madre, posteggiandola nei pressi, non era detentore Penale Sent. Sez. 2 Num. 18866 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 qualificato del bene e non era pertanto legittimato alla querela. Infatti, dall’istruttoria dibattimentale è emerso un uso occasionale dell’autovettura e non un rapporto continuativo e strutturato tra il soggetto e il bene, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere invalida l’istanza punitiva proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. 1.1. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione difensiva con corretti argomenti giuridici facendo applicazione del principio per cui il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, [...], Rv. 263574-01). 1.2. Nella specie è pacifico ed incontestato che il querelante avesse la detenzione dell’autovettura intestata alla madre che aveva utilizzato per raggiungere il bar ove si svolsero i fatti, posteggiandola sulla strada. Contrariamente a quanto assume il difensore, tanto era sufficiente a legittimarlo all’istanza punitiva (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, [...], Rv. 248925-01) non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo e le ragioni dell’acquisita disponibilità. 2. Questa Corte in tema di danneggiamento ha condivisibilmente affermato che il diritto di querela spetta anche al titolare di un mero diritto di godimento sul bene danneggiato (Sez. 2, n. 47672 del 17/10/2003, Geri, Rv. 227689-01; Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, [...], Rv. 214664-01) e in materia di furto, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01, ha ritenuto la legittimazione alla querela della cassiera di un supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285824-01); del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275342-01); del custode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, [...], Rv. 268906-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De TI EA EG