Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8240 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE S8240 0 1 REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPO IT SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente TREZZA R.G. N. 6368/00 Cron. 18967 Dott. Erminio Rel. Consigliere RAVAGNANI - Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SO RI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RI CANDIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 1695 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 1455/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 13/01/00 R.G.N. 2898/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Foggia, il signor MA SO, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, premesso che quest'ultimo si era reso inadempiente all'impegno di riconoscere ai fini dell'indennità di buonuscita la computabilità delle competenze accessorie corrisposte, non appena una commissione tecnica, immediatamente costituita, ma in effetti mai insediatasi, avesse terminato nel termine massimo del 31 dicembre 1990 i lavori di studio delle modalità di computo, chiedeva che detto ente fosse condannato al preciso ed immediato adempimento di quell'impegno. Il datore di lavoro eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire attesa la portata programmatica delle clausole contrattuali invocate, dalle quali sarebbero al più derivate mere aspettative di fatto. Il Pretore adito rigettava la domanda, ritenendo che dette clausole fossero interpretabili come aventi natura programmatica, non idonee, pertanto, a configurare la costituzione di un obbligo dell'ente di riconoscere posizioni economiche e giuridiche in favore dei dipendenti. Il SO interponeva gravame, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione al contratto collettivo invocato e, con il secondo, la violazione della legge n. 829 del 1973 e la lesione di diritti acquisiti. La s.p.a. Ferrovie dello Stato resistevano all'impugnazione. Il Tribunale di Foggia rigettava l'appello, osservando quanto segue. L'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della società, sollevata dall'appellante in secondo grado, è infondata. Quanto al merito, l'interpretazione del contratto collettivo è stata data dal primo giudice in modo corretto ed è conforme a quella letterale della legge n. 141 del 1990, 3 l che non ha modificato l'art. 14 legge n. 829 del 1973, secondo cui l'indennità di buonuscita va calcolata, come nella specie, prendendo come base lo stipendio effettivamente erogato al momento del prepensionamento, tenendo conto anche degli anni fittiziamente attribuiti in base all'art. 1, quarto comma legge n. 141 del 1990, e non dello stipendio incrementato, così come previsto dal contratto, successivamente al collocamento a riposo. Avverso questa sentenza il SO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, cui resiste l'altra parte con controricorso e successiva memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, si denuncia la violazione delle norme relative all'interpretazione dei contratti, assumendosi che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere cogente e non soltanto programmatica la clausola prevedente l'immediata costituzione della commissione di studio delle modalità di calcolo delle competenze accessorie nella pensione e nell'indennità di buonuscita. Il motivo è inammissibile, riguardando questione non riscontrabile nella sentenza impugnata. E' bensì vero che la medesima questione risulta dedotta con il ricorso introduttivo in primo grado e coerentemente esaminata dal Pretore adito, ma la medesima non è stata poi fatta oggetto del gravame in appello, sicché il Tribunale ha emesso sentenza estranea alla materia del contendere e l'attuale ricorrente nulla rileva al riguardo. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della legge n. 829 del 1973 e la lesione di diritti acquisiti, assumendosi che l'art. 94 n. 6 del contratto collettivo abbia violato il principio dei diritti acquisiti, nonché la stessa legge n. 829 del 1973 che detta 4 norme in ordine alla buonuscita dei ferrovieri, subordinando i diritti acquisiti al parere di una commissione. Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni per le quali lo è il precedente. Con il terzo motivo, si assume violato l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendosene fatta applicazione, nonostante la controversia in corso abbia natura previdenziale. Questo motivo è ammissibile, ma del tutto infondato. L'oggetto della controversia, sia con riferimento alla materia del contendere in primo grado, sia avendo riguardo alla materia del contendere impropriamente trattata in appello, non può in alcun modo qualificarsi di natura previdenziale, di tale natura non potendosi parlare né in relazione all'impegno relativo ai risultati della commissione di studio, per l'efficacia meramente obbligatoria – nei soli confronti delle rappresentanze sindacali e non anche dei lavoratori - della clausola prevedente l'istituzione di una commissione di studio, né in relazione alla determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, per la natura retributiva) che deve ormai ritenersi ↓ diqueña, AR solidamente accertata dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità (Corte Cost: 19 maggio 1993 n. 243 ; Cass. 18 aprile 1998 n. 3977 ed altre successive). Con il quarto motivo, infine, si assume che il Tribunale abbia violato le norme sulla rappresentanza legale nelle società e quelle sul potere di conferire il mandato al difensore. Anche questo motivo è inammissibile al pari dei primi due, appuntandosi a inesistente capo della sentenza impugnata. Nel merito, d'altra parte, e, eventualmente, anche con riferimento al giudizio di legittimità, l'infondatezza della prospettata invalidità della rappresentanza processuale trova univoco riscontro nella sentenza delle 5 Sezioni Unite di questa Corte n. 4666 del 1998, che ha affermato la correttezza del conferimento del potere rappresentativo della società al procuratore preposto ad un certa area territoriale, alla stregua dello statuto e della regola posta dal consiglio di amministrazione circa la possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Le spese giudiziali seguono la totale soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili gli altri, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in 43.700 oltre L. 1.800.000.- (unmilioneottocentomila) per onorari. Così deciso in Roma, i19 aprile 2001. I Il consigliere estensore D A 0 , S 3 1 S Линініlumini. Pavagnani 3 O . A 5 T T L R Il Presidente , . Tressa O A A ' N онеё Vnicenso S L E L D 3 E S 7 - D A I T 8 I N - S S G 1 O N O 1 P IL CANCELLIERE E S A M E I D I Depositato in Cancelleria G E A A , G 18 GIU. 2001 D O E O A T E L R M oggi, T T E T R I S P N R A I E I L P G S IL CANCELLIERE U D E L E T S R E R O O D C 6