Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
Non integra il reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista la condotta del medico-optometrista che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva, ma ad una vera e propria malattia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico optometrista che aveva approntato interventi terapeutici e dato indicazioni circa i controlli cui il paziente avrebbe dovuto sottoporsi in futuro).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2016, n. 40745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40745 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento