Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 0 0 8 73/04 4 A / - A R 6 I 2 B T CU S R . . I R L . A G L P . T E A D 7706/98 R . U B L B E A A I D T D R I A 1 T S I E 3 N T 1 R E S N E . REPUBBLICA ITALIANA Ud. 8/6/2000 E I T N S A E A Cron. 1782 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Composta dai Sigg.ri Magistrati: JL SOLE 24 ORE dal Sig. Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente per diritti L. 300 2.2. GEN 2001 Dott. Enrico PAPA Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. PE MARZIALE Cons. Relatore * Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ogg. IRPEG e ILORI/esenzione/ ha pronunciato la seguente: presupposti SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: DI MARINO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oderisi da Gubbio, presso l'avv. Rina Tosti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente. "
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Josri - intimata - per diritti L. 2000 -10 FEB 2001 PE MA CANCELLIERE 1128/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. tecне per diritti L. 3000 il 19.02.01 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale 1L CANCELIERE dell'Abruzzo n. 461/6/97 del 24 dicembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giugno 2000 dal Relatore Cons. PE MA;
Richiesta copia studio FI dal Sig. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. per diritti L. 3000 19.07.01 Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE Ritenuto in fatto che con atto n. 1/91 del 22 febbraio 1991 l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Lanciano rigettava la richiesta, presentata dalla s.r.l. "Di Marino", diretta ad ottenere l'esenzione decennale dall'IRPEG e dall'ILOR ai sensi degli artt. 101 e 105 d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218; che il ricorso tempestivamente proposto dalla società veniva respinto dalla Commissione tributaria di primo grado di Lanciano;
AONE che l'appello della società era accolto parzialmente dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che riconosceva il diritto all'esenzione decennale dall'IRPEG; che la contribuente chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;
che l'Amministrazione finanziaria, alla quale il ricorso è stato PE MA 2 notificato il 2 maggio 1998, non resiste. Considerato in diritto che con la sentenza impugnata la Commissione tributaria - regionale - facendo generico riferimento a quanto stabilito dall'Amministrazione finanziaria con la R.M. n. 148/E del 30 giugno 1997 e con la Circolare n. 206/E del 17 luglio 1997 - ha affermato che la società Di Marino, esercente attività edilizia, aveva diritto solo all'esenzione decennale dell'IRPEG e che non poteva esserle quindi riconosciuto l'analogo beneficio previsto, dall'art. 101, d.p.r. 218/78, in relazione all'ILOR; che con i due motivi di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il diritto all'esenzione decennale ILOR, denunziando rispettivamente: a) il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 101, primo comma, d.p.r. 218/78, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; b) il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'rt. 360, n. 5, c.p.c., per non aver dato conto, in modo adeguato, del processo logico seguito;
che tale ultima censura riveste carattere prioritario e va conseguentemente esaminata per prima;
PE MA 3 che l'obbligo della motivazione, costituzionalmente sancito - dall'art. 111, primo comma, Cost.), implica che ogni provvedimento giurisdizionale contenga la concreta esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata;
che, conseguentemente, il rinvio per relationem alla motivazione - di altri provvedimenti giurisdizionali o di atti di natura diversa può ritenersi legittimo solo in quanto sia correlato ad un esame delle ragioni addotte dalle parti in ordine alle questioni controverse in quel giudizio (Cass. 22 maggio 1996, n. 4725; 23 agosto 1996, n. 7768); che, nel caso di specie, il richiamo alla Risoluzione Ministeriale e alla Circolare è stato formulato in termini del tutto generici e senza alcun riferimento alla situazione concreta che veniva in considerazione nel caso di specie;
che tale carenza rende la motivazione inadeguata, integrando gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; che il primo motivo di ricorso, sopra puntualizzato alla lettera a), è conseguentemente assorbito;
che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura formulata con il secondo motivo;
che la sentenza deve essere pertanto entro tali limiti cassata e la PE MA causa conseguentemente rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, perché proceda ad un nuovo esame dell'appello dando conto con maggiore compiutezza delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e provveda, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000. Il Presidente Manstelli Surcol L'estensore myLut SAZION IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ana 2 2 GEN. 2001 r Oggi. IL CANCELLIERE C1 CORTE Osvaldo Ascanio 26/4/1986 E ZION 5 16995 ISTRA IA . N D.P.R. R A M . A DA B REG T ALL. U DEL TE IB ESEN B. SENSI R T TA S 131 AI IA R . PE MA E N T A M