Sentenza 4 novembre 1998
Massime • 1
Qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisone sia stato proposto gravame dal pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/1998, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 4.11.98
Dott. Francesco Trifone Componente SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Componente N. 1482
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Componente N. 29508/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR ND, GA GI, IS UN e OL NG,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 28.5. 1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi,
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. A. Albamonte;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. V. Galgano che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
AR ND, GA GI, IS UN e OL NG hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, pronunciata in data 28.5.1998, con la quale, a seguito di impugnazione del pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere (ex art. 425 c.p.p.) perché il fatto non sussiste relativamente a due episodi di abuso di ufficio (art. 323 comma 2), veniva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti perché i suddetti reati erano estinti per prescrizione.
I ricorrenti, -premesso che i reati all'epoca della pronuncia della Corte di -Appello non erano ancora prescritti, essendo stati commessi rispettivamente in data 13.5.1991 e 8.12.1991-, deducevano che i reati addebitati, come affermato dalla prima sentenza, non sussistevano, e che comunque il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione per prescrizione, aveva omesso qualsiasi esame del merito circa la sussistenza dei fatti addebitati, pervenendo a tale pronuncia esclusivamente sulla base dell'impugnazione del pubblico ministero. Infine, la pronuncia era stata adottata de plano, senza instaurare cioè il contraddittorio, come invece è previsto dall'art. 428 c.p.p. I motivi sono fondati e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Invero, la sentenza è inficiata da molteplici vizi di legittimità In primo luogo, la pronuncia è stata emessa in assenza di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., come disposto dall'art. 428 comma 2 c.p.p. Dal che consegue la nullità del relativo giudizio.
Poi, l'estinzione per prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di Appello prima del decorso del termine massimo previsto, cioè di sette anni e sei mesi, dalla data di commissione dei reati sopra indicata.
Senza contare, poi, l'erroneità, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato contestato, del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla "pretesa,, aggravante del comma 2 dell'art. 323, come riportato peraltro solo nella parte motiva della sentenza. Dal momento che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 323, dell'originaria imputazione (non modificata dal giudice di appello a seguito della L. n. 234 del 1997) costituisce autonoma figura di reato e non una circostanza aggravante suscettibile, come tale, del giudizio di comparazione;
e che comunque siffatta "operazione" non spostava la durata massima del termine di prescrizione previsto dal coordinato disposto degli artt. 157, comma 1 n. 4, e 160, comma 3, c.p. Si deve, infine, rilevare un'ulteriore violazione di legge (questa volta processuale), consistita nell'aver applicata la supposta causa estintiva omettendo qualsiasi valutazione sulla fondatezza dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere. Come è stato affermato da questa Corte (sez. 2, 28 luglio 1992, Liotta), la causa estintiva medio termine sopravvenuta alla pronuncia di proscioglimento in tanto può essere applicata in quanto il giudice di appello reputi fondata l'impugnazione del pubblico ministero si da escludere che possa restare ferma la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. E di ciò il giudice è tenuto a dare congrua motivazione nella sentenza dichiarativa dell'estinzione.
Ora, risultando la pronuncia assunta in violazione di legge, non resta a questo Collegio che annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999